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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 15/19.6.2009 presentata dalla
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IS 1 |
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tendente |
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ad ottenere informazioni riguardo alla condanna di un tassista in sede penale; |
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 18.6.2009;
richiamate le osservazioni 15/16.7.2009 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 15/16.7.2009 della persona interessata, mediante le quali si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A conclusione di un procedimento penale (inc. MP __________) il procuratore pubblico ha emanato un decreto d’accusa (DA __________) a carico di PI 3, che svolge l’attività di tassista a __________. A seguito di tempestiva opposizione, l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale, che ha emanato una sentenza di condanna in data 8.6.2009 (inc. __________).
2. Considerata l’attività di tassista svolta dalla persona condannata, la Polizia comunale della città di __________ chiede informazioni alle autorità penali, nell’ottica della valutazione di eventuali ripercussioni a livello amministrativo, in relazione all’autorizzazione. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre la persona interessa si è opposta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. In virtù dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi del 26.8.1987 della Città di __________, la concessione dell’autorizzazione alle persone fisiche è rilasciata a diverse condizioni, tre le quali figura anche la buona reputazione (art. 7 lit. d dell’Ordinanza).
Nella valutazione della buona reputazione rientra anche l’esame di eventuali condanne penali, come per analogia avviene nella Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario (art. 8).
Per questo motivo, è di principio dato un interesse giuridico legittimo a favore del Comune che rilascia l’autorizzazione a conoscere eventuali condanne per fatti in un qualche modo connessi con lo svolgimento del servizio taxi.
5. PI 3 si oppone adducendo il proprio buon comportamento dopo i fatti (per oltre tre anni), la collaborazione in sede penale, la sua partecipazione marginale (nella forma della complicità) e la parità di trattamento. Tutti argomenti pertinenti il merito (ovvero l’eventuale valutazione della buona reputazione o meno), ma che non assurgono a interessi prevalenti rispetto a quello del Comune istante. Inoltre, e con riferimento ad altra censura sollevata nelle osservazioni, non è necessario che sia prevista dall’Ordinanza municipale un’espressa base legale per poter richiedere informazioni rilevanti e pertinenti, quali quelle postulate nel presente caso.
6. L’istanza è accolta. Copia della sentenza 8.6.2009 della Pretura penale (inc. __________) sarà trasmessa al Comune, per il tramite della Polizia istante, dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
7. Considerati lo scopo e la finalità della richiesta, si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia e le spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria