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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso 13/14.7.2009 presentato da
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RI 1, , |
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contro |
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la decisione 2.7.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di non liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria rispettivamente di proroga di una misura terapeutica stazionaria (inc. GIAP __________); |
richiamati gli scritti 17.7.2009 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi – che comunica che non è stata investita del caso con riferimento alla procedura sfociata nella decisione impugnata –, 17.7.2009 del giudice dell’applicazione della pena – con cui ribadisce la sua decisione e le relative motivazioni –, e 17/20.7.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – che postula la conferma del giudizio –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. I fatti possono essere, in parte, ripresi dal giudizio 24.10.2008 di questa Camera, con cui aveva respinto il ricorso 11/14.7.2008 del qui ricorrente RI 1 sulla medesima tematica:
“a. Il 9.10.2002, ad __________, RI 1 ha aggredito – con l’intenzione di uccidere – il padre, la nonna paterna e la zia paterna; quest’ultima è deceduta in seguito alle gravi ferite sofferte.
Il procedimento penale – promosso a suo carico per i titoli di assassinio, sub. di omicidio intenzionale consumato, mancato e tentato, di lesioni gravi sub. semplici qualificate e di infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni – è sfociato nel decreto di abbandono 7.7.2003 dell’allora procuratore pubblico Marco Villa in ragione dell’irresponsabilità [art. 10 vCP (art. 19 cpv. 1 CP)] dell’autore, stato che risultava dalla perizia 2.3.2003 del dr. med. __________ [ABB __________].
Con decisione 7.7.2003 il presidente del Tribunale penale cantonale, giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha disposto il collocamento, a tempo indeterminato, di RI 1 – detenuto al Penitenziario cantonale ticinese, dove aveva trascorso tranquillamente otto mesi, senza presentare spunti deliranti o fenomeni dispercettivi – presso la Clinica psichiatrica cantonale, casa di salute a’ sensi dell’art. 43 vCP (art. 59 CP), per essere sottoposto a trattamento medico specializzato (inc. TPC __________).
b. Nella notte 6/7.1.2004 RI 1 si è allontanato senza permesso dal nosocomio; il giorno successivo, 8.1.2004, è stato fermato a __________ e ricondotto alla Clinica psichiatrica cantonale.
Il 9.1.2004 il ricorrente è stato trasferito al Penitenziario cantonale ticinese “in quanto unica struttura in Ticino che dà la dovuta sicurezza” (verbale di interrogatorio 9.1.2004 del dr. med. __________, citato nella sentenza 1.7.2008 del giudice dell’applicazione della pena, inc. GIAP __________). Nel corso di questo soggiorno ha avuto luogo il primo incontro tra RI 1 e suo padre, avv. __________, durante il quale il qui ricorrente ha chiesto scusa ottenendo il perdono. Il 16.6.2004 RI 1 ha fatto ritorno alla Clinica psichiatrica cantonale.
c. Il 17.12.2004 il ricorrente, per il tramite dei medici curanti, ha chiesto un congedo di una giornata per trascorrere le festività con i genitori. La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, il 23.12.2004, ha negato il congedo siccome prematuro.
L’avv. __________, anche patrocinatore del qui ricorrente, ha domandato, l’8.2.2005, regolari congedi a favore del figlio. Il 24.2.2005 l’allora competente Consiglio di vigilanza – preso atto del rapporto 16.2.2005 dei dr. med. __________, __________ e __________, che ritenevano che eventuali congedi potessero essere concessi previa valutazione delle condizioni psichiche di RI 1 – ha reputato affrettato accordare i postulati congedi.
Il 10.5.2005 i dr. med. __________ e __________ hanno presentato al Consiglio di vigilanza un aggiornamento del rapporto [dal quale si evinceva, tra l’altro, che “(…) il periodo di cura più prolungato conduce a continui miglioramenti sul piano della cognizione e delle capacità di gestione emotiva, con queste premesse è possibile definire una prognosi favorevole per il disturbo ed escludere recidive di reato di cui nella fattispecie” (rapporto citato nella sentenza 1.7.2008 del giudice dell’applicazione della pena, inc. GIAP __________)]; i medici hanno richiesto l’inizio di congedi.
Il Consiglio di vigilanza, il 2.6.2005, ha concesso brevi congedi.
d. RI 1, l’1.7.2005, ha domandato di poter frequentare l’__________, __________, per ottenere la maturità linguistica, richiesta accolta dal Consiglio di vigilanza, che ha autorizzato il qui ricorrente a frequentare la scuola a tempo parziale dal mese di ottobre 2005 ed a tempo pieno dal mese di marzo 2006.
e. Il 6.12.2005 il ricorrente ha postulato regolari congedi settimanali di trentasei ore (dalle 9.00 di sabato alle 21.00 di domenica).
Il presidente del Tribunale penale cantonale – al quale erano state trasmesse le osservazioni dei dr. med. __________ e __________, che comunicavano la comparsa di contrasti, con l’avv. __________ rispettivamente con il figlio, in capo al procedere terapeutico – ha reputato, nel suo rapporto 21.12.2005, che il ricorrente potesse usufruire, dall’1.1.2006, di due congedi al mese della durata di un giorno (se i medici avessero ritenuto ciò adeguato). Congedi poi autorizzati dal Consiglio di vigilanza come proposti.
f. Il 2.2.2006 il ricorrente è stato trasferito in un altro reparto del nosocomio stanti gli insanabili contrasti con i medici curanti.
g. Con giudizio 18.6.2007 il giudice dell’applicazione della pena straordinario supplente ha respinto l’istanza 2.5.2007 di RI 1 intesa a poter effettuare gli esami di maturità presso un liceo di __________; la questione, già l’anno prima, era stata oggetto di uno scambio di corrispondenza tra i diversi interessati [avv. __________ (per il figlio), Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, Consiglio di vigilanza, medici curanti, presidente del Tribunale penale cantonale, procuratore generale].
Nel corso del mese di giugno 2007 il ricorrente ha superato gli esami nell’ambito di una sessione ad hoc tenutasi a __________.
h. Con istanza 5/6.7.2007 RI 1 ha chiesto la soppressione della misura di collocamento ordinata il 7.7.2003 – per essere sottoposto a trattamento medico specializzato – in considerazione dell’ottenimento del diploma di maturità, dei congedi di cui godeva (da venerdì pomeriggio a domenica sera) e della stabilità dal profilo clinico (in ragione della terapia psicofarmacologica).
i. Il 25.7.2007, giusta l’art. 62d cpv. 1 CP, il giudice dell’applicazione della pena ha sentito l’istante ed il suo legale. RI 1 ha spiegato la propria giornata di studio, ha evidenziato il graduale ampliamento dei congedi (che trascorreva presso la madre), ha sottolineato di aver saputo costruire un rapporto positivo con il padre e di potere gestire la separazione dei genitori ed ha affermato di ritenere la scuola un elemento essenziale della sua vita, di essere capace di fissarsi degli obiettivi e di avere individuato nell’Università di __________ l’istituto più adatto per seguire i corsi di archeologia che lo interessavano. Ha sostenuto di reputare il soggiorno presso la Clinica psichiatrica cantonale di grande aiuto, di essere pronto a vivere all’esterno del nosocomio, di voler seguire cure ambulatoriali psicoterapeutiche e di essere cosciente dell’importanza della cura farmacologica.
Il dr. med. __________, al quale il giudice dell’applicazione della pena aveva conferito mandato il 6.7.2007, ha presentato il suo rapporto – perizia psichiatrica – il 24.9.2007. Il perito ha confermato la diagnosi – schizofrenia paranoide, ora ben compensata sotto terapia farmacologica – effettuata dal dr. med. __________ nel corso del procedimento penale. Non ha ravvisato, nell’attuale stato psichico e nel suo comportamento degli ultimi diciotto mesi, elementi di pericolosità. Ha ritenuto molto bassa la probabilità che potesse commettere nuovi reati, a condizione che si mantenesse un’adeguata presa a carico terapeutica per un periodo prolungato. Ha considerato sovrabbondante, rispetto alle necessità di cura, la misura terapeutica stazionaria; ha reputato che anche un trattamento ambulatoriale fosse adeguato per le necessità terapeutiche e per limitare i rischi di esacerbazione della sua pericolosità. Ha sottolineato in particolare che “dopo l’eventuale sospensione della misura terapeutica stazionaria, egli dovrebbe poter essere seguito a livello ambulatoriale a frequenza almeno settimanale, con regolarità e costanza. Sarebbe opportuno che la presa a carico venisse assicurata, in parallelo da uno psicoterapeuta e da un medico (psichiatra) in stretto contatto fra di loro e capaci di sostenere anche da soli il peritando in momenti in cui uno dei due non fosse disponibile (vacanze, ecc.)” [p. 15].
Il giudice dell’applicazione della pena, in ossequio all’art. 62d cpv. 1 CP, ha chiesto una relazione alla Direzione della Clinica psichiatrica cantonale. Il 18.7.2007 essa ha comunicato che RI 1 non aveva manifestato sintomi come deliri o allucinazioni, presentava bizzarrie nel comportamento (lieve euforia serale, rituali di lavaggio, laccatura delle unghie con smalto nero), aveva usufruito in modo appropriato dei congedi, si era comportato correttamente nel reparto, aveva assunto regolarmente la terapia ed aveva collaborato con i terapeuti. Essa, senza poter escludere con assoluta certezza che la pericolosità fosse totalmente scomparsa, riteneva possibile la dimissione dal nosocomio con contestuale presa a carico ambulatoriale intensiva.
Il 30.7.2007 l’Ufficio di patronato, interpellato, ha evidenziato l’inesistenza di un programma di presa a carico sul territorio sia dal punto di vista del quadro di vita (alloggio, lavoro, formazione, amministrazione, rapporti con la famiglia, rielaborazione del reato) sia dal punto di vista terapeutico rispettivamente l’inattuabilità del progetto di prosecuzione degli studi presso l’Università di __________. Ha di conseguenza preavvisato negativamente la liberazione condizionale dalla misura terapeutica stazionaria.
L’__________, pure interpellato dal giudice dell’applicazione della pena, il 23.8.2007 ha rilevato il comportamento corretto di RI 1 con docenti e compagni, le positive prestazioni scolastiche e l’ottenimento della maturità con buoni voti.
La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, richiesta giusta l’art. 62d cpv. 2 CP, si è espressa con rapporto 26.11.2007. Essa ha anzitutto sottolineato come il ricorrente, oggi come al momento della perpetrazione dei reati, soffrisse di schizofrenia paranoide, il cui contenimento era conseguenza diretta del trattamento stazionario e della cura farmacologica. __________ non era pertanto guarito. La liberazione condizionale imponeva cautela e si poteva rinunciare alla proroga della misura del trattamento stazionario soltanto se fosse possibile sostituirlo con misure e norme di condotta in grado di garantire il contenimento della malattia mentale. Ha evidenziato come il perito avesse proposto dettagliate istruzioni in capo alla frequenza ed alla modalità di esecuzione del trattamento ambulatoriale. Ha reputato che gli specialisti dovessero, anche, assicurare l’assunzione regolare della cura farmacologica. C’era nondimeno totale incertezza in merito al contesto abitativo e socioambientale in cui il trattamento poteva e/o doveva essere organizzato. Il trasferimento a __________ per gli studi era improponibile ed irrealizzabile.
j. Il giudice dell’applicazione della pena, preso atto dei vari rapporti, ha incaricato la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure di indicare almeno due scenari di possibile presa a carico di carattere ambulatoriale. La Sezione, a sua volta, ha interpellato l’Ufficio di patronato, che si è pronunciato il 25.1.2008 sostenendo che RI 1 dovesse poter essere liberato dalla misura stazionaria a favore di una presa a carico ambulatoriale quando il suo progetto di vita fosse stato chiarito (in capo, segnatamente, all’alloggio, all’organizzazione del quotidiano, ecc.).
k. Con sentenza 1.2.2008 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto l’istanza 5.7.2007 di liberazione condizionale in difetto di un serio progetto di presa a carico di carattere medico, farmacologico, psicologico, sociale, professionale e famigliare. Ha annunciato che si sarebbe riespresso in capo alla liberazione condizionale entro il 7.7.2008, una volta in possesso del rapporto informativo di carattere programmatico che la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e l’Ufficio di patronato – in collaborazione con la Clinica psichiatrica cantonale – dovevano presentare entro il 6.6.2008 (inc. GIAP __________).
Il ricorso 15/18.2.2008 presentato da RI 1 avverso la citata decisione è stato, prima, sospeso e, l’11/14.7.2008, ritirato; esso è quindi stato stralciato dai ruoli con decreto 7.8.2008 (inc. CRP __________).
l. Con scritto 7.5.2008 l’avv. __________ ha inviato alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure l’attestato di immatricolazione di RI 1 all’Università di __________ (facoltà di lettere) per il semestre autunnale con inizio il 15.9.2008.
m. Il 2.5.2008 la Clinica psichiatrica cantonale ha trasmesso alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure il suo rapporto inerente il riesame di valutazione delle misura stazionaria. Ha sostanzialmente confermato le precedenti relazioni, sottolineando che il ricorrente “(…) continua ad apparire in ottimo compenso psichico” [scritto 2.5.2008, p. 1]. Ha asserito di non vedere controindicazioni al fatto che RI 1 – bilingue italiano/francese – proseguisse gli studi a __________, dove abitava la nonna materna (dichiaratasi disponibile ad ospitare il ricorrente). Ipotesi discussa con l’avv. __________ ed il ricorrente. La sola condizione alle dimissioni di quest’ultimo consisteva nella sua presa a carico da parte di un servizio psichiatrico locale.
L’8.5.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – richiesta dal giudice dell’applicazione della pena di esprimersi in merito alla proroga della misura del trattamento stazionario – ha ritenuto prematura la liberazione condizionale in assenza di un test di valutazione nel Canton __________. L’Ufficio di patronato, il 26.5.2008, ha comunicato al giudice dell’applicazione della pena che ha tentato, senza successo, di contattare __________, madre del ricorrente, per avere informazioni sulla di lei madre. In precedenza, l’8.5.2008, l’Ufficio in questione aveva indicato che i rapporti di RI 1 con la nonna materna erano telefonici o epistolari; non si erano mai visti dopo il suo arresto.
n. Con risoluzione 20.5.2008 la Commissione tutoria regionale 11, __________, ha deciso di prescindere dall’adozione di qualsiasi provvedimento tutorio in favore del qui ricorrente RI 1.
o. Il ricorrente, unitamente al padre, è stato sentito dal giudice dell’applicazione della pena il 26.5.2008. RI 1 ha confermato quanto asserito nel corso della precedente audizione. Ha aggiunto di godere di congedi dal mercoledì alla domenica, di gestire autonomamente la terapia farmacologica (che gli veniva consegnata dal nosocomio all’inizio del congedo), di essersi iscritto all’Università di __________, di volere risiedere presso la nonna materna e di essere disposto a sottoporsi alla terapia indicata dai servizi psichiatrici del Canton __________, già contattati.
p. Il 16.6.2008 il dr. med. __________, medico aggiunto del __________, __________, __________, degli __________ di __________ (__________), ha confermato la disponibilità del Servizio a proseguire con il ricorrente la psicoterapia in atto presso il nosocomio.
q. Il giudice dell’applicazione della pena si è recato a __________ per verificare le alternative in loco in grado di fornire assistenza educativa/logistica adeguata. Ha in particolare visitato, unitamente al direttore del __________, lo stabilimento – aperto – di __________, __________. Il 19.6.2008 detto Servizio ha confermato la disponibilità di un posto presso lo stabilimento e la riservazione di una camera per RI 1.
r. Con sentenza 1.7.2008 il giudice dell’applicazione della pena ha mantenuto la misura stazionaria (art. 59 CP) fino al 7.7.2009, ha ordinato il trasferimento di RI 1, a far tempo dall’1.9.2008, presso la __________ con presa a carico medico-psichiatrica garantita dagli ospedali universitari di __________, __________, __________, __________, ed ha annunciato che si esprimerà nuovamente in merito alla liberazione condizionale entro il 7.7.2009, una volta in possesso delle informazioni e dei rapporti.
Il giudice dell’applicazione della pena ha anzitutto ripercorso i fatti; di seguito, premesso che la misura di cui all’art. 43 cifra 1 cpv. 1 vCP era stata sostanzialmente ripresa dall’art. 59 CP (disposto applicabile alla fattispecie), si è confrontato con le nuove norme del CP in capo, segnatamente, alla procedura da seguire.
Ha evidenziato come la richiesta di proseguire gli studi avesse solide fondamenta: il ricorrente aveva infatti dimostrato di saper gestire al meglio gli studi liceali nel corso della misura stazionaria vigente. Il trasferimento dal Canton Ticino, realtà conosciuta, al Canton __________, realtà sostanzialmente non conosciuta, era nondimeno tale da mettere a dura prova il grado di sopportazione del ricorrente. Occorreva quindi gestire in maniera accurata la fase di assestamento nel nuovo ambiente nell’interesse di RI 1 e della collettività. Non era pertanto sostenibile un’immediata liberazione connessa al repentino cambiamento imposto dalla vita universitaria fuori dal Canton Ticino. La prudenza imponeva di ossequiare scrupolosamente la progressione nell’esecuzione della misura e di procedere per tappe verso la liberazione condizionale. Progressione che prevedeva il trasferimento del ricorrente in una struttura aperta, dove poteva sviluppare le sue competenze sociali/personali sostenuto da educatori. Requisiti che adempiva la __________. Ha ritenuto che, trascorso un primo periodo di 6/8 mesi in questo stabilimento, il ricorrente, sulla base dei rapporti forniti dalle autorità __________ e dai medici curanti, potesse eventualmente accedere all’alloggio (con sorveglianza elettronica) ed all’occupazione esterni, risiedendo presso la nonna materna (con la quale, nel corso del soggiorno presso lo stabilimento, poteva riallacciare i rapporti e sulla quale i competenti servizi potevano esprimere la propria valutazione circa una convivenza). Ha inoltre valutato positivamente la disponibilità del __________ di subentrare nella psicoterapia. La __________ era ben collegata, mediante servizi pubblici, con l’università, facilmente raggiungibile. La permanenza a __________ era positiva anche con riferimento ai rapporti con i parenti materni e con i genitori.
La decisione era altresì rispettosa del principio della proporzionalità. L’esecuzione della misura stazionaria avveniva già con un regime alleggerito, regime ulteriormente sgravato con il trasferimento a __________. Ha reputato i presupposti per la liberazione condizionale – che implicava la prognosi favorevole in merito al comportamento futuro – non ancora adempiuti nella fattispecie: era necessario che RI 1 svolgesse con successo le ultime due fasi dell’espiazione (regime dell’occupazione esterna e, in seguito, regime dell’alloggio e dell’occupazione esterni).”
(decisione 24.10.2008, inc. CRP __________, p. 1 ss.)
b. Il 24.10.2008 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il ricorso 11/14.7.2008 di RI 1 contro la decisione 1.7.2008 del giudice dell’applicazione della pena (inc. CRP __________).
Ha anzitutto sottolineato che la patologia del ricorrente, connessa agli atti penali, era sempre presente; essa era tenuta sotto controllo e sedata in particolare con medicamenti. Ha poi evidenziato che la misura stazionaria si era progressivamente allentata.
La situazione scaturita dalla decisione impugnata – occupazione esterna universitaria e collocamento in una struttura aperta – poteva corrispondere, nella sostanza, ad una liberazione condizionale assortita dall’obbligo di un trattamento ambulatoriale e da regole di comportamento. Ha rilevato che quanto stabilito dal giudice dell’applicazione della pena divergeva dagli auspici del ricorrente unicamente per la collocazione, che questi voleva presso la nonna materna a __________. Ha rimarcato che la situazione di RI 1 era problematica, nell’ottica della formulazione di una prognosi favorevole, proprio su questo aspetto.
Il perito aveva infatti evidenziato un rischio di recidiva riferito ad un famigliare o ad una persona affettivamente significativa: com’era la nonna materna. All’incarto non c’erano indicazioni rilevanti sulla situazione personale e logistica di quest’ultima, tale da poter formulare la prognosi favorevole esatta dall’art. 62 CP, tale da concretamente escludere il rischio (seppur basso) di possibili reati contro la persona. Nulla si sapeva dei loro rapporti, nulla si diceva sulla situazione personale della nonna materna (età, ecc.), tale da far intravedere un futuro rapporto sereno e non potenzialmente conflittuale con il ricorrente RI 1.
Ha quindi chiamato i competenti servizi del Canton Ticino rispettivamente del Canton __________ a verificare concretamente la prospettiva di residenza del ricorrente presso la nonna materna, in vista di un alloggio esterno (nel contesto di una misura stazionaria) o di una liberazione condizionale (assortita da condizioni).
Ha reputato proporzionata giusta l’art. 56a CP questa soluzione.
c. RI 1 è rimasto degente alla Clinica psichiatrica cantonale fino al 31.8.2008. Dall’1.9.2008 alloggia presso la __________; frequenta i corsi offerti dall’Università di __________.
d. Il 3.2.2009 i responsabili della __________ hanno inviato al giudice dell’applicazione della pena il loro rapporto (positivo) su RI 1 comunicando il loro accordo ad una liberazione condizionale per il mese di luglio 2009, con una misura di assistenza (“patronage”) ed un sostegno psicoterapeutico.
e. Il giudice dell’applicazione della pena – preso atto del predetto rapporto – a’ sensi dell’art. 62d CP ha dato avvio alla procedura concernente l’esame della liberazione condizionale del ricorrente.
Il 23.2.2009 ha sentito – giusta l’art. 62d cpv. 1 CP – RI 1, che – alla presenza del padre __________, allora suo legale – ha dichiarato di condividere il contenuto del rapporto della __________. Ha insistito per la sua liberazione condizionale. A __________ tutto si stava svolgendo per il meglio dal profilo professionale e formativo. Si è detto pronto a gestire una sua maggiore autonomia personale; ha asserito di volere andare a vivere da solo a __________. Poteva contare sul sostegno finanziario del padre. Ha confermato la sua disponibilità a continuare il rapporto terapeutico con il dr. med. __________, estremamente valido. Non si è opposto all’istituzione di un’assistenza riabilitativa.
Il dr. med. __________, __________, __________, interpellato dal giudice dell’applicazione della pena, nel suo scritto 26.2.2009 ha evidenziato, tra l’altro, di non avere mai constatato sintomi psicotici, disturbi cognitivi o disturbi del comportamento. Il trattamento antipsicotico era stato continuato. Si è detto favorevole ad un “élargissement du programme” con continuazione degli incontri regolari e del trattamento medicamentoso.
Il 7.5.2009 il dr. med. __________ – incaricato l’1.4.2009 dal giudice dell’applicazione della pena di aggiornare la sua perizia psichiatrica 24.9.2007 – ha presentato il suo rapporto. Ha rilevato che il quadro clinico era quello di una stabilizzazione molto soddisfacente, sotto terapia farmacologica e psicoterapia, di una struttura psicotica (schizofrenico-paranoide). Le conclusioni espresse nel suo parere 24.9.2007 potevano essere confermate “in toto”. Ha evidenziato, in particolare, che “già nel mio rapporto del 24.09.2007 ritenevo la pericolosità del peritando, a quel momento, molto limitata. Al momento attuale, essa è rimasta sostanzialmente inalterata, al limite, nella misura del possibile, è ulteriormente diminuita. Vale naturalmente anche oggi la cautela, allora esplicitamente segnalata, con cui la prognosi della pericolosità sociale in casi psichiatrici può essere espressa” (risposta al quesito 1.1.). Il perito – in relazione alla domanda “quale tipologia di reati potrebbe commettere il signor RI 1 nel caso di un’eventuale recidiva?” – ha rinviato alla risposta al quesito 2.2. del suo rapporto 24.9.2007 [in cui diceva, tra l’altro, che “(…) è verosimile che il peritando commetta reati contro la persona, più probabilmente contro famigliari o persone affettivamente significative”]. Ha reputato, considerata l’evoluzione favorevole, che la misura ambulatoriale fosse senz’altro sufficiente a limitare ogni eventuale rischio di nuovi reati; essa era (probabilmente) più adatta del regime stazionario a favorire la reintegrazione del peritando. Infine, con riferimento alla presa a carico psicoterapeutica ed alla terapia farmacologica, ha sottolineato come dovessero continuare sulla falsa riga di quanto già in atto per un periodo imprecisabile; ha ritenuto utile, almeno all’inizio della liberazione condizionale, assegnargli un operatore sociale di riferimento.
Il 13.5.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha interpellato, in ossequio all’art. 62d cpv. 2 CP, la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi per sapere se riteneva necessario un aggiornamento del suo rapporto 26.11.2007 o se esso poteva essere confermato. Il suo presidente, giudice Agnese Balestra-Bianchi, il 14.5.2009 ha comunicato che la convocazione della Commissione ed il successivo esame del caso erano questioni piuttosto laboriose. Ha indicato che, come presidente, non aveva la competenza per decidere se il rapporto reso fosse ancora valido o se dovesse essere aggiornato. Era il giudice dell’applicazione della pena a dover decidere la questione. Ha sottolineato che, qualora l’indagine per decidere se concedere la liberazione condizionale si fosse avverata più lunga del termine dell’1.7.2009, nulla ostava ad una proroga della misura ex art. 59 cpv. 4 CP per avere il tempo di acquisire tutti gli elementi necessari.
f. Il 30.6/1.7.2009 l’avv. PR 1 – subentrata all’avv. __________ nel patrocinio del qui ricorrente – ha comunicato al giudice dell’applicazione della pena, che lo aveva richiesto, il “progetto di vita” di RI 1. Questi prevedeva di andare a vivere a __________ presso la nonna materna, dichiaratasi disposta ad accoglierlo. Aveva inoltre stabilito un contatto con la responsabile del Servizio di patronato di __________, pronto ad assisterlo. Il ricorrente aveva già a disposizione qualche soldo e stava lavorando presso l’atelier di pulizia della __________. La sua intenzione era quella di andare ad abitare presso la nonna, di continuare la psicoterapia e la terapia farmacologica, di proseguire gli studi all’università e di trovare un’attività lavorativa a tempo parziale (per, poi, avere un alloggio proprio).
g. Con sentenza 2.7.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha mantenuto la misura stazionaria (art. 59 CP) fino al 7.1.2010.
Il giudice dell’applicazione della pena – esposte, come nella precedente sua decisione, le vicende personali/penali di RI 1 e ricordato il diritto applicabile – ha rimarcato che quest’ultimo aveva saputo compiere un percorso costruttivo e positivo compatibilmente alla persistente malattia psichiatrica.
Il perito aveva indicato come la sua pericolosità – comunque difficilmente accertabile in casi del genere – fosse da ritenersi molto limitata e verosimilmente ulteriormente diminuita negli ultimi mesi e come il trattamento ambulatoriale fosse sufficiente per contenere il rischio di nuovi reati. La terapia farmacologica – alla quale andava buona parte del merito dell’attuale suo stato di salute – e la presa a carico psichiatrica dovevano essere continuate. Il buon comportamento di RI 1 a __________ era stato chiaramente riconosciuto dalla direzione dello stabilimento.
Il “progetto di vita” elaborato appariva decisamente claudicante. Dallo stesso emergeva chiaramente tra le righe che il padre, oltre a non più essere patrocinatore di RI 1, non rientrava più nemmeno quale persona di riferimento per garantire le adeguate risorse finanziarie al figlio in caso di liberazione condizionale. Non a caso quest’ultimo era ritornato sul suo proposito di andare a vivere da solo, decidendo di abitare con la nonna materna. Malgrado avesse sostenuto di cercare un posto di lavoro a tempo parziale, nulla era maturato al proposito. Restava peraltro da valutare se un simile impegno – studi universitari e lavoro a tempo parziale – fosse effettivamente da lui sopportabile. Era inoltre da affinare il progetto di sua presa a carico sul territorio mediante un aggancio solido con l’Ufficio di patronato __________ ed un riferimento ad un preciso operatore sociale (come richiesto dal perito). Ha evidenziato che occorreva agire con estrema cautela e prudenza in considerazione della gravità del reato commesso nei confronti di un famigliare e della sua malattia. Non si poteva quindi prescindere da una valutazione socio-ambientale da parte degli operatori dell’Ufficio di patronato di __________ inerente un’eventuale convivenza con la nonna. Era inoltre opportuno acquisire agli atti un rapporto più completo del predetto Ufficio in capo al progetto di presa a carico dettagliato.
Ha pertanto confermato la strategia di procedere per tappe verso la liberazione condizionale, prevedendo ora – qualora le condizioni fossero date – l’eventuale concessione del regime del lavoro e dell’alloggio esterni. Ha ritenuto che si poteva legittimamente pensare di delegare questa competenza alle autorità di esecuzione __________ (posto come la concessione della liberazione condizionale restasse nella competenza del giudice dell’applicazione della pena). Modo di procedere che trovava conferma nel rapporto della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, rispettoso del principio della proporzionalità.
Ha concluso che, allo stadio attuale del percorso terapeutico di esecuzione della misura stazionaria, non erano ancora dati i presupposti legali per la concessione della liberazione condizionale. Occorreva, infatti, che RI 1 svolgesse con successo la fase del lavoro e dell’alloggio esterni per un periodo di circa sei mesi, preferibilmente mediante l’ausilio del controllo elettronico (EM). Questo ulteriore alleggerimento – sempre accompagnato da un’adeguata presa a carico medico-psichiatrica, educativa e contenitiva – permetteva di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Si trattava di procedere gradualmente verso la liberazione condizionale del qui ricorrente RI 1.
h. Con tempestivo gravame RI 1 postula la liberazione condizionale – con un periodo di prova di due anni – con obbligo di sottoporsi a trattamento ambulatoriale (cura farmacologica e psicoterapeutica) presso gli __________ di __________.
Il ricorrente – riassunti i fatti precedenti alla decisione impugnata – ritiene che il suddetto giudizio violi manifestamente gli art. 62 e 56a CP. Il mantenimento della misura stazionaria non rispetterebbe più, da tempo, il principio della proporzionalità ed i principi di base del diritto penale in merito all’esecuzione di una misura.
Espone di seguito i presupposti dell’art. 62 CP, ritenuti adempiuti. Le decisioni 1.7.2008 e 2.7.2009 del giudice dell’applicazione della pena indicherebbero che la prognosi è assolutamente favorevole. In questo senso si sarebbero espressi anche il perito psichiatrico, il dr. med. __________ e la direzione di __________.
Sostiene che, contrariamente a quanto precisato nella decisione 1.7.2008 del giudice dell’applicazione della pena, nulla sarebbe stato fatto dalle autorità di esecuzione delle pene e delle misure per rispettare un alleggerimento della misura dopo sei/otto mesi a partire dal suo trasferimento dal Canton Ticino a __________. Non sarebbe quindi lui a dover patire l’inerzia delle autorità di esecuzione. Il fatto di non avere ancora presentato gli esami universitari non potrebbe giustificare il rifiuto della liberazione condizionale. Sosterebbe i citati esami nel corso dell’autunno 2009.
Contesta che il progetto di vita non sia chiaro e concreto. Incontrerebbe ed aiuterebbe regolarmente la nonna. Il suo progetto di andare a vivere con quest’ultima sarebbe una buona fase intermedia per acquisire sempre più autonomia ed indipendenza.
Potrebbe ricevere aiuto dalle autorità di esecuzione __________ soltanto dal momento in cui gli sarà concessa la liberazione condizionale. L’intenzione di andare a vivere con la nonna materna sarebbe stata reputata in maniera positiva anche dai medici della Clinica psichiatrica cantonale. Dal suo verbale di audizione 23.2.2009 si evincerebbe che aveva dichiarato, in presenza del padre, che poteva contare sul sostegno finanziario di quest’ultimo. __________ avrebbe confermato tale circostanza anche nel 2008. Il giudice dell’applicazione della pena avrebbe inoltre mal interpretato i documenti fornitigli: avrebbe infatti un peculio di quasi CHF 4'800.-- (e non di soli CHF 660.--).
La misura di trattamento giusta l’art. 59 CP e la sua proroga non rispetterebbero più il principio di proporzionalità: il ricorrente avrebbe eseguito con successo il trattamento stazionario di turbe psichiche e si sarebbe reinserito gradualmente dal profilo sociale. Il mantenimento della misura violerebbe anche l’art. 56a CP.
Il giudice dell’applicazione della pena, a’ sensi dell’art. 62 cpv. 3 CP, avrebbe potuto obbligarlo a sottomettersi ad un trattamento ambulatoriale presso l’Unità psichiatrica degli __________ di __________ e dare indicazioni alle autorità di esecuzione sull’eventuale assistenza riabilitativa e sulle norme di condotta.
RI 1 rileva, infine, di avere l’impressione di essere vittima di diniego di giustizia: in realtà, nessuna autorità vorrebbe realmente decidere in merito alla sua reale e futura reintegrazione, negandogli la possibilità di essere messo alla prova in libertà.
i. Il 29/30.7.2009 il ricorrente – come aveva preannunciato nel suo gravame 13/14.7.2009 – ha inviato a questa Camera la dichiarazione 8.7.2009 del direttore di __________ concernente lo stato del suo conto presso la struttura (CHF 4'797.85) e la dichiarazione 15.7.2009 dell’__________, __________ [che, in qualità di “institution d’action sociale” ha attestato che __________, nonna di RI 1, non riceveva prestazioni di aiuto sociale].
in diritto
1. 1.1.
Il giudice dell’applicazione della pena – giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. c/i CPP, secondo cui è competente a prolungare le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 CP) e ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 e 62d cpv. 1 CP) – ha deciso di non liberare condizionalmente RI 1 e, contestualmente, di mantenere la misura terapeutica stazionaria fino al 7.1.2010.
1.2.
Giusta l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.
Il gravame 13/14.7.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
L’art. 62 CP prevede, tra l’altro, che “l’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà” (cpv. 1), che “il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’art. 59 (…)” (cpv. 2) e che “durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta” (cpv. 3) (StGB PK – S. TRECHSEL / B. PAUEN BORER, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 1 ss. ad art. 62 CP; BSK Strafrecht I – M. HEER, 2. ed., Basilea 2007, n. 6 ss. ad art. 62 CP).
Rispetto al diritto previgente, l’art. 62 CP disciplina unicamente una liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria. Come annota il Messaggio del Consiglio federale, le disposizioni sulla liberazione da un trattamento stazionario sono notevolmente inasprite rispetto al diritto previgente (Messaggio n. 98.038 del 21.9.1998, in FF 1999, p. 1669 ss., p. 1766).
2.2.
La liberazione condizionale è vincolata ad una prognosi favorevole circa il futuro comportamento della persona sottoposta a misura.
Come ricorda la dottrina, l’esame relativo alla liberazione condizionale da un trattamento stazionario per la cura di turbe psichiche è estremamente delicato, in quanto mette in concorrenza da una parte gli interessi dell’autore, e dall’altra quelli della sicurezza pubblica.
Per formulare la prognosi favorevole occorre domandarsi se esista ancora il pericolo di altri comportamenti punibili. Non si tratta di una valutazione retrospettiva del risultato del trattamento, ma una prognosi futura.
Per formulare la prognosi, occorre valutare lo stato di salute attuale del richiedente la liberazione, e chiedersi come si presenterebbe la situazione di detta persona in stato di libertà, tenuto conto delle eventuali modalità di messa in libertà.
Occorre distinguere tra una valutazione del decorso di una terapia e gli aspetti di pubblica sicurezza: un progresso nella terapia non significa a tutti i costi che l’autore debba essere meno protetto (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 22 ad art. 62 CP).
2.3.
Per operare detta valutazione, il legislatore ha previsto l’audizione dell’interessato, un rapporto della direzione dell’istituzione dell’esecuzione e, in determinati casi, l’allestimento di una perizia psichiatrica da parte di un perito indipendente e di un rapporto di una Commissione di specialisti [“L’autorità competente esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell’istituzione di esecuzione. Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 capoverso 1, l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore” (art. 62d CP) (StGB PK – S. TRECHSEL / B. PAUEN BORER, op. cit., n. 1 ss. ad art. 62d CP; BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 1 ss. ad art. 62d CP)].
2.4.
Infine, a’ sensi dell’art. 59 cpv. 4 CP “la privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni” (StGB PK – S. TRECHSEL / B. PAUEN BORER, op. cit., n. 15 ad art. 59 CP; BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 123 ss. ad art. 59 CP).
3. 3.1.
La procedura inerente la liberazione condizionale del ricorrente – stante la natura dei reati da lui commessi (art. 64 cpv. 1 CP) – dispone tra l’altro, come esposto, che il competente giudice decida dopo avere sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria (art. 62d cpv. 2 CP).
3.2.
In Ticino detto ruolo è stato assunto dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (art. 343 cpv. 1 CPP). Si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante dell’autorità di esecuzione della pena, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale (art. 343 cpv. 2 CPP).
Essa interviene su domanda del giudice dell’applicazione della pena e dell’autorità di esecuzione (art. 344 cpv. 2 CPP) e riferisce sulla personalità del condannato (art. 344 cpv. 1 CPP).
3.3.
L’Alta Corte – pronunciandosi sulla facoltà del condannato, che aveva postulato la liberazione condizionale (art. 86 CP), di ricusare i membri della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi – ha ritenuto che “(…) la commissione chiamata a valutare la pericolosità del detenuto debba offrire garanzie di imparzialità. Difatti, sebbene tale commissione assuma una funzione consultiva e non giudicante, il suo parere è di sicuro rilievo per l’autorità che deve pronunciarsi sulla liberazione condizionale. Posto come per pericolosità pubblica si debba intendere, tra l’altro, il rischio che l’interessato commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona (art. 75a cpv. 3 CP), la valutazione della commissione sulla pericolosità del detenuto è tale da influire in modo determinante sulla formulazione della prognosi nell’ambito dell’esame della liberazione condizionale. (…) Va inoltre rilevato che il parere della commissione è il risultato di un’indagine interdisciplinare (v. FF 1999 1772), emesso quindi dopo un esame del caso sotto il profilo psichiatrico, criminologico e giuridico. In simili circostanze, seppur l’autorità competente non sia vincolata dalla posizione della commissione, difficilmente si scosterà dalla raccomandazione da questa espressa. Al detenuto deve quindi essere riconosciuta la facoltà di far valere dei motivi di ricusa nei confronti dei membri della commissione, analogamente a quanto avviene nei confronti degli esperti” (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 IV 289).
Il Tribunale federale – in ragione della rilevanza del parere della Commissione per la decisione del giudice dell’applicazione della pena – ha quindi riconosciuto il diritto del condannato di ricusare tutti i suoi membri come fossero esperti, ovvero periti. Attribuisce pertanto alla Commissione lo stato di perito (cfr., in questo senso, BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 30 ad art. 62d CP), ancorché essa formalmente non abbia questa natura giuridica.
In queste circostanze, si può ritenere – alla luce di dette considerazioni giurisprudenziali inerenti, segnatamente, la rilevanza del parere della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi – che il suo rapporto debba essere trattato alla stregua di una perizia (anche se – dal profilo formale – non ha questo carattere).
4. 4.1.
Il giudice dell’applicazione della pena – nel suo giudizio 2.7.2009 – ha indicato, con riferimento alla procedura giusta l’art. 62d CP, che tutte le formalità erano state da lui rispettate con l’audizione di RI 1 il 23.2.2009 e con l’acquisizione agli atti del procedimento del rapporto 3.2.2009 della Direzione della __________, della perizia 7.5.2009 del dr. med. __________ e del rapporto 26.11.2007 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, rapporto che “(…) mantiene la propria validità” (decisione 2.7.2009, p. 26, inc. GIAP __________).
4.2.
La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi è stata interpellata il 9.10.2007 dal giudice dell’applicazione della pena nell’ambito della procedura aperta in seguito ad istanza 5/6.7.2007 in capo alla liberazione condizionale da misura terapeutica stazionaria. Il 26.11.2007 ha comunicato il suo rapporto.
Si è di conseguenza espressa sul ricorrente quasi due anni fa.
Ora, questa circostanza – di per sé – non compromette l’attendibilità del suo parere. Il Tribunale federale – pronunciandosi sulle esigenze in merito al grado di attualità di un rapporto peritale, giurisprudenza applicabile per analogia al parere della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (cfr. considerando 3.3.) – ha ritenuto che il giudice può fondarsi su una perizia già agli atti se è ancora sufficientemente attuale (nel rispetto del principio della proporzionalità). L’elemento determinante non è il tempo trascorso dalla redazione della perizia, ma l’evoluzione prodottasi da allora. E’ pertanto concepibile che il giudice, per decidere, si basi su un parere peritale relativamente vecchio se la situazione non è mutata nel frattempo; secondo le circostanze, è sufficiente anche solo un complemento alla precedente perizia (decisione TF 6B_555/2008 del 23.9.2008; DTF 128 IV 241).
La situazione odierna di RI 1 non è tuttavia la stessa di quella del mese di novembre 2007, quando la Commissione si è pronunciata. Allora, si trovava ancora collocato presso la Clinica psichiatrica cantonale, aveva terminato gli studi liceali e prevedeva di studiare a __________; oggi, è residente nel Canton __________, alloggia presso la __________, segue una cura farmacologica ed una psicoterapia, frequenta l’università ed intende andare a vivere con la nonna materna e, successivamente, dopo avere trovato un lavoro a metà tempo, da solo.
E’ quindi manifesto che le condizioni sulle quali fondarsi / dalle quali partire per esprimersi sulla concessione della liberazione condizionale da misura terapeutica non sono le medesime.
In queste circostanze, non si comprende – perché il giudice dell’applicazione della pena non lo spiega in violazione del diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. [che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito all’obbligo di motivazione, decisione TF 1B_159/2009 del 26.8.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)] – per quali ragioni il rapporto 26.11.2007 della Commissione “(…) mantiene la propria validità” (decisione 2.7.2009, p. 26, inc. GIAP __________).
Questa conclusione – la piena validità del parere – sembra, in realtà, dovuta a “forza maggiore”. Il 14.5.2009 il presidente della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi – interpellato il 13.5.2009 dal giudice dell’applicazione della pena per sapere se ritenesse necessario un aggiornamento del suo rapporto 26.11.2007 o se esso potesse essere confermato – gli aveva comunicato che la convocazione della Commissione ed il successivo esame del caso erano questioni piuttosto laboriose, che – come presidente – non aveva la competenza per decidere se il rapporto reso fosse ancora valido o se dovesse essere aggiornato, che era il giudice dell’applicazione della pena a dover decidere la questione e che – qualora l’indagine per risolvere se concedere la liberazione condizionale si fosse avverata più lunga del termine dell’1.7.2009 – nulla ostava ad una proroga della misura.
L’impossibilità, di fatto, di acquisire agli atti un nuovo parere della Commissione rispettivamente un complemento al rapporto 26.11.2007 [così come avvenuto con riferimento alla perizia del dr. med. __________, al quale il giudice dell’applicazione della pena aveva richiesto una (ri)valutazione di RI 1 (“Questo aggiornamento peritale è indispensabile anche alla luce del trasferimento, nel frattempo intervenuto, di RI 1 dalla Clinica psichiatrica cantonale di __________ al carcere aperto di __________ nel Canton __________”, nomina di perito 1.4.2009)] non permette tuttavia di accontentarsi di un rapporto non più attuale e di conseguenza di prescindere dall’opinione, di oggi, della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, in considerazione del suo ruolo – fissato dalla legge all’art. 62d cpv. 2 CP – nella liberazione condizionale da misura terapeutica stazionaria [cfr. decisione 2.7.2009 del giudice dell’applicazione della pena, p. 30 (inc. GIAP __________), sul Messaggio del Consiglio federale circa i suoi compiti; cfr., anche, considerando 3.3.)].
Spetta peraltro alla Commissione di adeguatamente organizzarsi per ossequiare i suoi compiti nell’ambito della citata liberazione.
4.3.
Si giustifica ritornare l’incarto al giudice dell’applicazione della pena affinché acquisisca agli atti il parere attuale su RI 1 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi rispettivamente un aggiornamento del di lei rapporto 26.11.2007.
Dovrà, poi, riesaminare la fattispecie e ripronunciarsi in merito.
5. Questa Camera, con giudizio 24.10.2008, aveva respinto il ricorso 11/14.7.2008 di RI 1 contro la decisione 1.7.2008 del giudice dell’applicazione della pena (inc. GIAP __________) in difetto di prognosi favorevole, con riferimento in particolare alla situazione abitativa futura presso la nonna. Aveva indicato che “I competenti servizi cantonali del Canton Ticino, rispettivamente del Canton __________ sono pertanto chiamati a verificare concretamente la prospettiva di residenza del ricorrente presso la nonna materna, in vista di un alloggio esterno (nel contesto di una misura stazionaria) o di una liberazione condizionale (assortita da condizioni), prevedendo e seguendo detto rapporto personale” (decisione 24.10.2008, p. 17, inc. CRP __________).
Ora, trascorso quasi un anno, si deve constatare che tale accertamento non è (ancora) stato fatto. Lo stesso giudice dell’applicazione della pena, nella decisione qui impugnata, ha evidenziato che “grazie alla collaborazione dei competenti servizi del Canton __________, si potrà durante i prossimi mesi concretizzare un serio progetto di presa a carico di carattere medico, farmacologico, psicologico, sociale, professionale e famigliare a favore di RI 1” (decisione 2.7.2009, p. 31, inc. GIAP __________; cfr. anche p. 28 della medesima decisione), programma che non deve essere procrastinato oltre: la concretizzazione del progetto costringerà infatti il ricorrente a confrontarsi con potenziali situazioni di stress (ciò che permetterà alle competenti autorità di ulteriormente / meglio valutare il suo caso).
L’accertamento inerente la situazione della nonna materna, presso la quale il ricorrente vorrebbe andare a vivere, è peraltro indispensabile anche con riferimento ai compiti della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, che – per pronunciarsi con il suo rapporto – deve, evidentemente, avere un quadro il più completo possibile di tutti gli elementi che possono / potrebbero influenzare il comportamento futuro di RI 1.
6. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione 2.7.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GIAP __________) è annullata ai sensi dei considerandi.
§§ L’incarto è ritornato al giudice dell’applicazione della pena che acquisirà agli atti un parere attuale su RI 1 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi rispettivamente un aggiornamento del di lei rapporto 26.11.2007 e – di seguito – si (ri)pronuncerà sulla concessione della liberazione condizionale da misura terapeutica stazionaria (art. 62 CP).
§§§ La misura terapeutica stazionaria giusta l’art. 59 CP nei confronti di RI 1 è mantenuta fin quando il giudice dell’applicazione della pena si potrà esprimere sulla concessione della liberazione condizionale da misura terapeutica stazionaria (art. 62 CP).
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 600.-- (seicento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria