Incarto n.
60.2009.273

 

Lugano

20 agosto 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 8/15.7.2009 presentata da

 

 

 

 IS 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale aperto a suo carico e terminato da tempo;

 

 

 

ritenuto che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 15.7.2009, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni in merito;

 

richiamato lo scritto 22.7.2009 mediante il quale PI 2 ha trasmesso copia del decreto d’accusa __________;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito della denuncia di PI 2 e di un‘altra persona, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1, conclusosi con il decreto d’accusa __________) per falsità in documenti ed alla sua condanna a sessanta giorni di detenzione, nonché al versamento alla parte civile di un importo di CHF 36'000.--.

 

 

                                   2.   In relazione ad una procedura esecutiva promossa da PI 2 nei suoi confronti, IS 1 chiede (tramite il proprio legale) di potere esaminare la denuncia a suo tempo presentata a suo carico ed a seguito della quale è stato emanato il decreto d’accusa.

                                         Il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, mentre PI 2 ha trasmesso copia del decreto d’accusa, chiedendo alla controparte di pagare l’importo in essa previsto a favore della parte civile.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere l’accesso agli atti dell’inchiesta penale aperta a suo carico, sfociata nel DAC __________ ed in relazione alla quale è ora promossa l’esecuzione. L’istanza è quindi accolta. Il patrocinatore di IS 1 potrà esaminare gli atti dell’incarto penale (inc. MP __________) presso la cancelleria di questa Camera, ed estrarre eventuali copie.

 

 

                                   6.   Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria