Incarto n.
60.2009.279

 

Lugano

13 agosto 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 27/28.7.2009 presentata da

 

 

 

IS 1 

rappresentata dall’amministratore unico __________;

 

 

contro

 

 

 

il decreto di non luogo a procedere emanato il 23.7.2009 dal procuratore pubblico Clarissa Torricelli (NLP __________) nel quadro del procedimento penale di cui all'inc. MP __________

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 20.7.2009 IS 1, rappresentata dal suo amministratore unico, ha denunciato PI 1, __________, e PI 2, __________, per titolo di diffamazione, calunnia, favoreggiamento, abuso di autorità, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (inc. __________);

 

 

                                         che con decisione __________ il procuratore pubblico Clarissa Toricelli ha decretato il non luogo a procedere in merito al procedimento sopraindicato, non ritenendo dati gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati, e valutando la fattispecie quale meramente civile;

 

 

                                         che l'istanza di promozione dell'accusa del 27/28.7.2009 non adempiva alle condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP e che pertanto con ordinanza 28.7.2009 la Camera dei ricorsi penali (CRP) ha invitato l'istante ad emendare il proprio gravame;

 

 

                                         che neppure l'allegato 3/4.8.2009, in evasione a quanto richiesto dalla CRP, rispetta i presupposti di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP, ritenuto che l'istante si limita a ribadire la sua tesi accusatoria, senza confrontarsi con gli elementi costitutivi dei reati invocati, senza dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico della denunciata, introducendo tra gli accusati il medesima procuratore pubblico autore del decreto impugnato;

 

 

                                         che in presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla CRP, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;

 

 

                                         che il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (Rep. 1994 p. 115, 1989 p. 598, 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti: per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;

 

 

                                         che in questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;

 

                                         che seconda condizione (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito;

 

 

                                         che manifestamente l'istanza non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarata irricevibile, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni;

 

 

                                         che la tassa e le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate alla IS 1, __________.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 1 ss. e 39 lett. f LTG,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria