Incarto n.
60.2009.288

 

Lugano

20 agosto 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 29/31.7.2009 presentata dalla

 

 

 

IS 1 

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________ ai fini dell’istruttoria civile ordinaria di cui all’incarto __________;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia penale presentata da __________, a carico dei responsabili della __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________). Lo stesso è sfociato nel decreto d’accusa 30.6.2009 (__________), cresciuto in giudicato, a carico di __________, per esercizio abusivo della professione di fiduciario.

 

 

                                   2.   Nell’ambito della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa da __________ contro la __________, con il consenso delle parti e del giudice, è stato richiamato in sede civile l’incarto penale __________.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame appare senz’altro data una connessione tra il procedimento civile di cui all’incarto __________ e il procedimento penale di cui all'inc. MP __________, in quanto relativo alle medesime parti ed alle controversie sorte tra le stesse.

 

 

                                   6.   L’istanza va accolta. L’incarto penale è trasmesso alla Pretura istante con la presente decisione, con l’onere di ritornarlo direttamente al Ministero Pubblico.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria