Incarto n.
60.2009.28

 

Lugano

11 maggio 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 27/28.1.2009 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 20.10.2008 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 30.1.2009 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che rileva che l’istanza andrà accolta nei ristretti limiti della prassi di questa Camera;

 

richiamate altresì le osservazioni 5/6.2.2009 della Divisione della giustizia, che si rimette, in generale, alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico, rilevando nondimeno che l’istante non ha sufficientemente comprovato l’asserita perdita di guadagno e invocando parimenti l’applicazione dell’art. 44 CO, poiché l’istante svolge un’attività lucrativa indipendente; contesta altresì la pretesa fatta a valere a titolo di torto morale;

 

preso atto che, su invito 28.1.2009 di questa Camera, il 29/30.1.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste di danno non sono state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazione o da terzi;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 13.3.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto autore colpevole di truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP "per avere, il 12 giugno a __________, indotto con inganno astuto __________ __________ __________ ad acquistare l’autovettura marca __________, __________ (telaio __________, prima immatricolazione settembre __________ (recte: 1997)) al prezzo di CHF 8'000.-- sul quale aveva alterato il contachilometri da Km 130'955 a Km 97'233, circostanza questa non verificabile per l’acquirente, mentre il valore effettivo del veicolo non superava CHF 5'000.--, arrecandole un pregiudizio di CHF 3'000.--";

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'400.--, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da CHF 80.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.--, al versamento alla parte civile __________ __________ __________ della somma di CHF 3'000.-- a titolo di risarcimento e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 26/27.3.2007 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto opposizione al decreto di accusa;

 

 

                                         che con sentenza (motivata) 20.10.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);

 

 

                                         che con decreto 18.12.2008 la surriferita sentenza è divenuta definitiva (decreto 18.12.2008, inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 7'779.70, di cui CHF 6'572.20 per spese legali, CHF 707.50 per danni materiali e CHF 500.-- per torto morale;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

 

 

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

 

 

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

 

 

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 6’572.20 [di cui CHF 5'950.-- a titolo di onorario (21 ore e 15 minuti a CHF 280.--/ora), CHF 158.-- di spese e CHF 464.20 di IVA (doc. 1.c annesso all’istanza 27/28.1.2009)];

 

 

                                         che alla luce della surriferita giurisprudenza, non è giustificato il riconoscimento di una tariffa oraria di CHF 280.--, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007 (secondo cui nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di CHF 280.-- l’ora per l’avvocato e di CHF 120.-- l’ora per il praticante; è applicabile per analogia l’art. 11 cpv. 5), come domandato dall’istante;

 

 

                                         che dalla lettura dell’incarto penale emerge che il procedimento penale, nonostante la gravità delle accuse mosse nei confronti dell’istante, non è stato eccessivamente complicato e non imponeva approfondimenti particolari tali da giustificare uno scostamento dalla prassi di questa Camera che riconosce una tariffa di CHF 250.--/ora;

 

 

 

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha sostanzialmente assistito il qui istante nella preparazione del processo, nel dibattimento e nella stesura della presente istanza;

 

 

                                         che, come detto, la fattispecie non presentava difficoltà particolari in fatto e/o in diritto, circostanza che peraltro l’istante nemmeno sostiene;

 

 

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

 

 

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

 

 

                                         che, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la diligenza dimostrati, il dispendio orario indicato appare nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento ai "colloqui con il cliente" (complessivamente 4 ore e 45 minuti) ed ai "colloqui con il cliente ed esame atti istruttori" (complessivamente 6 ore e 30 minuti), che viene ridotto a 8 ore;

 

 

                                         che – tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 18 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'500.--;

 

 

                                         che le spese sono ammesse in CHF 158.--, come postulato;

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 354.-- (calcolata al 7.6% su CHF 4'658.--);

 

 

                                         che di conseguenza al qui istante va rifusa, a titolo di spese legali, la somma complessiva di CHF 5'012.--;

 

 

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

 

 

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’istante chiede la rifusione dell’importo di CHF 707.50, di cui CHF 310.-- per spese di trasferta [cinque trasferte __________ (5 x 62 km, a CHF 1.--/km), di cui quattro per recarsi dal suo patrocinatore e una per recarsi al pubblico dibattimento] e CHF 397.50 per perdita di guadagno (pari a 2,5 giorni a CHF 159.--/giorno);

 

 

                                         che vi è, di principio, un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta;

 

 

                                         che ciononostante quattro delle cinque trasferte restano a carico del qui istante, in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a contenere e a ridurre il danno (art. 44 CO), considerato che egli avrebbe potuto scegliere un patrocinatore a __________ (essendo domiciliato a __________), e non a __________, per evitare dette spese di trasferta;

 

 

 

                                         che si giustifica quindi ammettere le spese di una sola trasferta (quella per recarsi al pubblico dibattimento), e ciò limitatamente a CHF 26.80 pari al costo odierno del bus e del biglietto ferroviario di seconda classe [__________– __________ – __________ – __________ – __________, sempre in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a contenere il nocumento (art. 44 CO)];

 

 

                                         che, per quanto concerne la rifusione del dispendio orario per l’interrogatorio di polizia, per i colloqui con il suo patrocinatore, per le trasferte e per il pubblico dibattimento, IS 1 domanda il risarcimento di CHF 397.50 [pari a 2,5 giorni a CHF 159.--/giorno in ragione della sua professione (lavoratore indipendente)];

 

 

                                         che dalla sentenza 20.10.2008 emanata del giudice della Pretura penale risulta che in quel periodo IS 1 era attivo nel campo della telefonia mobile e si occupava dell’assistenza e dell’installazione di apparecchi distributori di carte telefoniche (sentenza con motivazione 20.10.2008, p. 5, inc. __________; cfr. anche istanza 27/28.1.2009, p. 4);

 

 

                                         che si può quindi reputare che la sua attività professionale gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e pertanto una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, e ciò sempre in applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a contenere e a ridurre il danno;

 

 

                                         che di conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo, ritenuto, in ogni caso, che IS 1 non ha sufficientemente comprovato, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”], l’asserita perdita di guadagno dovuta al procedimento penale;

 

 

                                         che, in effetti, l’istante ha calcolato l’asserita perdita di guadagno, prendendo in considerazione un reddito imponibile annuo di CHF 35'000.-- importo peraltro accertato dal Ministero pubblico , corrispondente ad un guadagno giornaliero ipotetico di CHF 159.-- (istanza 27/28.1.2009, p. 3 e doc. 1.d ivi annesso);

 

 

                                         che il calcolo così come proposto è teorico e non è evidentemente sufficiente per provare un possibile mancato guadagno subito;

 

 

                                         che l’istante avrebbe perlomeno dovuto e potuto produrre della documentazione attestante l’asserita perdita di guadagno, indicando, ad esempio, a quali lavori avrebbe dovuto rinunciare a causa del procedimento penale e quantificando l’effettivo danno subito;

 

 

                                         che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);

 

 

                                         che tenuto conto di quanto sopra esposto, quale danno materiale, all’istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 26.80;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

 

 

                                         che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

 

 

che l’istante sostiene in particolare che il procedimento penale gli avrebbe causato "(…) una sofferenza personale protrattasi per oltre due anni costituita dal doversi presentare a vari atti procedurali: di polizia, dibattimentali penali e di patrocinio" e che "(…), una parte non indifferente di tale sofferenza è stato il dover rimanere a lungo tempo nell’incertezza dell’esito del procedimento penale";

 

 

che assevera inoltre che "il tipo di reato ascrittogli dal Ministero pubblico era tale da intaccare la sua attività professionale di installatore e addetto all’assistenza di apparecchi distributori di carte per la telefonia (con relativi prelievi dei contanti raccolti dagli apparecchi in oggetto)", da cui sarebbe scaturito "(…) un marcato timore di perdere la sua attività professionale", chiedendo un’indennità per torto morale di CHF 500.-- (istanza 27/28.1.2009, p. 4);

 

 

che durante la fase istruttoria IS 1 è stato interrogato una volta sola in sede di polizia (verbale d’interrogatorio di polizia 30.11.2006 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 9/12.2.2007, AI 1);

 

 

                                         che non ha prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica in relazione al procedimento penale rispettivamente all’asserito timore di perdere la sua attività professionale;

 

 

                                         che non ha inoltre comprovato che la sua attività lavorativa sarebbe stata intaccata a causa del procedimento penale avviato nei suoi confronti;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che non risulta – e l’istante peraltro nemmeno lo sostiene –, che la vicenda abbia avuto una risonanza mediatica, come rettamente rilevato dalla Divisione della giustizia nelle sue osservazioni 5/6.2.2009;

 

 

che egli non ha dunque concretamente dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla salute fisica, psichica o alla sua reputazione personale e/o professionale;

 

 

                                         che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;

 

 

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza 20.10.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente decisione;

 

 

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

 

 

                                         che protesta infine ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                        

 

                                         che – tutto ciò considerato, ritenuto il parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

 

 

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

 

 

                                         che ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5'538.80, di cui CHF 5'012.-- per spese legali, CHF 26.80 per danni materiali e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 1’300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’350.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 450.--.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 20.10.2008 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'538.80.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 1'300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'350.-- (milletrecentocinquanta), sono poste a carico IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 450.-- (quattrocentocinquanta).

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria