Incarto n.
60.2009.303

 

Lugano

7 settembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 11/12.8.2009 presentato da

 

 

 

 RI 1

patr. da:   PR 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 30.7.2009 emanata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà (inc. __________) in materia di gratuito patrocinio;

 

 

richiamate le osservazioni 18/19.8.2009 del giudice dell’istruzione e dell’arresto mediante le quali rimanda alla decisione impugnata;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Con giudizio 10.9.2008 la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuto furto aggravato, di ripetuta ricettazione aggravata, di ripetuto danneggiamento, di ripetuta violazione di domicilio e di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. L’ha quindi condannato alla pena detentiva di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese; ha ordinato, ex art. 67b CP, il ritiro della licenza di condurre per la durata di due anni (inc. TPC __________).

 

 

                                  b.   La Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 30.12.2008, ha parzialmente accolto il ricorso per cassazione 3.11.2008 di RI 1 prosciogliendolo da alcune fattispecie e condannandolo alla pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. La condanna a’ sensi dell’art. 67b CP non è stata impugnata (inc. CCRP __________).

 

 

c.Con scritto 31.3.2009 la Sezione della circolazione ha comunicato a RI 1 che aveva preso atto della misura aggiuntiva sancita dall’autorità giudiziaria giusta l’art. 67b CP [“(…) che dispone il ritiro della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 2 anni, a partire dalla sua scarcerazione”] e che tratteneva la licenza (trasmessa dal qui ricorrente in deposito il 18.9.2008) fino a decorrenza di due anni dalla scarcerazione. Dopo contatti con il patrocinatore del ricorrente, in data 18.5.2009 la medesima  sezione ha confermato la propria decisione 31.3.2009.

 

 

d.     Con gravame 29.5/2.6.2009 RI 1 ha chiesto a questa Camera, in via principale, di dichiarare nulle le decisioni 31.3.2009 e 18.5.2009; in via subordinata, ha chiesto l’annullamento della decisione 18.5.2009.

 

 

e.Con scritto 2/3.6.2009 del proprio patrocinatore al giudice dell’istruzione e dell’arresto, il ricorrente ha chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio in relazione al gravame 29.5/2.6.2009, e ciò in considerazione della sua situazione notoria di indigenza.

 

 

f.     Con sentenza 20.6.2009 (__________), questa Camera ha accolto il ricorso 29.5/2.6.2009: non ha prelevato tassa di giustizia e spese, ed ha riconosciuto al ricorrente CHF 500.-- a titolo di ripetibili (punto 2 del dispositivo, p. 14).

 

 

g.     Con decisione 30.7.2009 (inc. __________) il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha dichiarato irricevibile l’istanza 2.6.2009, in quanto ritenuta tardiva. Abbondanzialmente il magistrato ha evidenziato come l’importo di ripetibili riconosciuto al ricorrente da questa Camera ossequiasse le norme del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, non ritenendo di dover riconoscere più di due ore per la stesura del gravame del 29.5/2.6.2009.

 

 

h.     Contro tale decisione insorge ora il qui ricorrente con gravame dell’11.8.2009.

                                         Anzitutto egli contesta che possa essere considerata tardiva la sua istanza 2/3.6.2009: caso mai, a suo dire, espleterebbe i suoi effetti dal momento della sua presentazione.

                                         Inoltre eccepisce di formalismo eccessivo la decisione del magistrato, l’istanza di gratuito patrocinio essendo stata spedita il giorno in cui il gravame 27.5/2.6.2009 (a cui si riferisce) è pervenuto all’autorità destinataria.

                                         Infine, con riferimento all’art. 10 del Regolamento del 19.12.2007, il ricorrente ricorda che le ripetibili consistono nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del cliente. Per il ricorrente, la stesura del ricorso del 29.5/2.6.2009 ha richiesto 200 minuti (20 minuti per la ricerca giurisprudenziale, 30 minuti per ogni pagina). Prima del ricorso occorre poi considerare come vi sarebbe stato l’esame delle decisioni della Sezione, i contatti con la stessa, gli incontri con il cliente. Dopo il ricorso, vi sarebbe stato l’esame delle osservazioni delle parti e la lettura della decisione di questa Camera. Il ricorrente allega al suo gravame una nota di onorario del 10.8.2009 (doc. 5) per complessivi CHF 2'568.20, da cui andrebbe dedotto l’importo di CHF 500.-- delle ripetibili.

                                         Il ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso, il riconoscimento del gratuito patrocinio e la rifusione di almeno CHF 900.-- in ragione del gravame; in via subordinata, chiede l’annullamento della decisione ed il rinvio dell’incarto al giudice dell’istruzione e dell’arresto.

 

 

in diritto

 

1.Giusta l’art. 35 Lag, contro la decisione di rifiuto o di revoca dell’assistenza giudiziaria del giudice dell’istruzione e dell’arresto  può ricorrere la persona richiedente o beneficiaria, entro 15 giorni. Il gravame, presentato tempestivamente dal richiedente, è ricevibile in ordine.

                                         Giusta l’art. 36 Lag, contro la retribuzione il ricorso deve essere presentato dal beneficiario o dal patrocinatore entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

 

 

2.Il principio, l’estensione ed i limiti del diritto all’assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non assicuri all’accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo cui, chi non dispone dei mezzi necessari, ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti; cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha il diritto di difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; 1B_153/2007 del 25.9.2007; DTF 131 I 350, 129 I 281 e 127 I 202; RDAT 65/II – 2002 e 56/II – 2001).

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 26 della legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale – che ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda – è concesso dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, esperite le necessarie indagini, a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.

 

                                         Questa disposizione concretizza il disposto di cui all’art. 3 Lag: l’istituto dell’assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità giudicanti del Cantone. L’art. 3 Lag “(…) riprende i principi espressi dall’art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l’aggiunta del momento a partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)” (messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26).

                                         Al di là del tenore letterale dell’art. 52 vCPP, l’assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2 e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare “(…) una difesa oggettivamente non necessaria” e che “anche se l’indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non rendano necessario l’intervento di un difensore” (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP).

                                         Il medesimo principio deve quindi valere anche per l’art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori preparatori (“trattandosi di un diritto relativo, la concessione del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l’indigenza del richiedente, il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato”, rapporto n. 5123 del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).

 

 

4.Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le capacità dell’accusato e che quindi rendono necessaria la presenza di un patrocinatore (decisione TF 1B_170/2007 del 24.9.2007; DTF 127 I 202).

                                         Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1B_170/2007 del 24.9.2007 e riferimenti; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 491 ss., p. 317 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

 

 

5.Nel presente caso si pone anzitutto il quesito dell’inizio degli effetti dell’eventuale concessione del gratuito patrocinio.

                                         La domanda di gratuito patrocinio è intervenuta dopo l’allestimento e l’invio del ricorso del 29.5/2.6.2009: datata 2.6.2009, è pervenuta al giudice dell’istruzione e dell’arresto il giorno seguente.

                                         Per il magistrato, l’invio successivo rende tardiva la richiesta di gratuito patrocinio.

                                         Per il ricorrente, la decisione del magistrato sarebbe costitutiva di formalismo eccessivo.

 

 

6.L’art. 26 cpv. 1 in fine Lag stabilisce in modo chiaro che  l’eventuale gratuito patrocinio “(…) ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda”.

Può restare aperta la questione della tempestività della domanda poiché dopo la stessa non vi sono più stati interventi significativi del patrocinatore.

                                         Occorre infatti considerare come la richiesta sia riferita a una procedura ricorsuale (non per un procedimento penale in corso), nella quale, dopo la presentazione del gravame (29.5/2.6.2009), e dopo la presentazione della richiesta di gratuito patrocinio (2/3.6.2009), non vi sono stati più sviluppi significativi.

                                         Dopo il 2/3.6.2009 vi è stata unicamente l’intimazione alle parti delle osservazioni al gravame e l’emanazione della sentenza, atti che hanno comportato, in base alla nota 10.8.2009 inviata dal ricorrente (doc. 5), un dispendio di tempo totale di 20 minuti.

                                         Sostanzialmente, tutto il lavoro del patrocinatore (studio della decisione da impugnare, contatti con la Sezione circolazione, contatti con il cliente, studio giurisprudenza e allestimento del ricorso) è stato svolto prima del 2/3.6.2009.

                                         Applicando il chiaro testo dell’art. 26 cpv. 1 in fine Lag, la richiesta di gratuito patrocinio è perciò praticamente tardiva rispetto al lavoro prestato dal patrocinatore, non potendosi pretendere la concessione del gratuito patrocinio per la lettura delle osservazioni e della sentenza. Giuridicamente, siccome tardiva rispetto alle prestazioni cui si riferisce, la richiesta è perciò priva d’oggetto.

                                         La conclusione del magistrato è quindi sostanzialmente condivisibile: in quanto tesa alla copertura di quanto avvenuto prima del 2/3.6.2009 (ovvero l’essenziale dell’attività svolta dal patrocinatore), la richiesta, tardiva, è priva d’oggetto.

 

 

7.Per rimediare a questa evidente e pacifica conclusione, il ricorrente invoca il divieto di formalismo eccessivo.

                                         Secondo la giurisprudenza vi è formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di giustizia formale, quando un'autorità impone il rispetto di una norma formale che non è giustificato da nessun interesse degno di protezione, risulta fine a sé stesso, complica inutilmente o rende impossibile il giudizio di merito (DTF 128 II 139 consid. 2a pag. 142 con rinvii).

                                         L'eccesso di formalismo può risiedere sia in una regola di comportamento imposta alla parte interessata dal diritto cantonale che nella sanzione a questa connessa (DTF 125 I 166 consid. 3a pag. 70).

                                         Nella misura in cui viene, in sostanza, a sanzionare l'atteggiamento dell'autorità nei confronti delle parti, il divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo scopo del principio della buona fede, che impone all'autorità di evitare di sanzionare con l'irricevibilità vizi di procedura facilmente riconoscibili, che avrebbero potuto essere sanati per tempo, qualora essa avesse potuto rendersene conto e segnalarli alla parte interessata (DTF 125 I 166 consid. 3a pag. 70).

                                         In particolare merita di essere tutelato chi, non avendo conoscenze giuridiche sufficienti, decide di affidarsi ad un rappresentante legale; esiste, in effetti, un interesse pubblico certo a proteggere i cittadini dal rischio di incaricare una persona incompetente, che potrebbe privarli della possibilità di far valere i loro diritti a causa, ad esempio, di un errore procedurale.

 

 

8.Nel presente caso l’eccesso di formalismo è invocato manifestamente a torto, al limite del temerario.

Anzitutto il testo dell’art. 26 cpv. 1 in fine Lag è chiaro e non si presta a fraintendimento.

                                         Inoltre il ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo, dalla ricezione della prima decisione (31.3.2009), ma anche dalla ricezione della seconda decisione (18.5.2009) e prima della presentazione del ricorso, per postulare la concessione del gratuito patrocinio, ritenuta la semplicità dell’istanza presentata il 2/3.6.2009.

                                         Infine il ricorrente, persona spesso confrontata con procedure penali, era anche patrocinato da un legale.

                                         In simili circostanze, non c’è spazio per ammettere un formalismo eccessivo relativo alla corretta applicazione di una norma legale chiara.

 

 

9.Considerato quanto detto ai punti precedenti, non si giustifica di entrare nel merito dell’ulteriore censura sollevata nel gravame, relativa alla retribuzione e alle ripetibili, sfuggendo peraltro l’esame della retribuzione alla competenza di questa Camera (art. 36 Lag).

 

 

10. Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto. Data la situazione del ricorrente, non si prelevano tassa di giustizia e spese,

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 35 Lag ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria