Incarto n.
60.2009.316

 

Lugano

8 settembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 19.8.2009 presentato da

 

 

 

 RI 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17.8.2009 emanata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli in materia di gratuito patrocino (__________);

 

 

richiamate le osservazioni 21.8.2009 del giudice dell’istruzione e dell’arresto nelle quali si conferma nella propria decisione del 17.8.2009;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Nel quadro di un procedimento penale (inc. __________) __________ è stato rinviato a processo, con altri coaccusati, con atto d’accusa del 9.6.2008 (ACC __________), in quanto prevenuto colpevole di ripetuta truffa (commessa con altri e anche singolarmente), ripetuta falsità in documenti e trascuranza degli obblighi di mantenimento. Il dibattimento è aggiornato per i giorni del __________2009.

 

 

                                  b.   Nell’imminenza del dibattimento, con scritto 13/14.8.2009 (anticipato anche per fax), il patrocinatore (di fiducia) di __________ ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio almeno per la preparazione del processo e per il pubblico dibattimento. Nella richiesta il patrocinatore indica che il cliente non è attualmente rintracciabile né da lui né dalla Polizia che lo sta cercando per un'altra inchiesta. La richiesta di gratuito patrocinio è presentata anche perché la madre di RI 1 non si è detta disposta ad accollarsi le spese di patrocinio.

 

 

c.Con scritto 17.8.2009 il giudice del’istruzione e dell’arresto ha dichiarato irricevibile la domanda di gratuito patrocinio in quanto non sembra emanare dall’accusato (inc. __________).

 

 

d.     Con scritto 18.8.2009 __________ il patrocinatore di RI 1 ha trasmesso al giudice dell’istruzione e dell’arresto una procura indicando che l’istanza di gratuito patrocinio è da intendere presentata dall’accusato. Con aggiunta manoscritta, il patrocinatore ha interpellato il magistrato riguardo alla sua decisione chiedendogli se non la ritenesse viziata di formalismo eccessivo.

 

 

e.Con scritto 19/20.8.2009 __________ il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha preso posizione sullo scritto 18.8.2009, ribadendo che solo il beneficiario del gratuito patrocinio può essere richiedente e legittimato a ricorrere contro il rifiuto o la revoca (con riferimento all’art. 35 Lag). Con riferimento alla giurisprudenza, il magistrato ha indicato che il patrocinatore non ha, nemmeno se di fiducia, legittimazione per agire a titolo personale e che l’istituto del gratuito patrocinio non può essere utilizzato per far fronte alle spese di una difesa di fiducia che il mandante non vuole più finanziare. Per questi motivi, il magistrato conclude ritenendo la sua decisione del 17.8.2009 non viziata da formalismo eccessivo.

 

 

f.     Con gravame 19.8.2009, presentato a nome di __________, si chiede a questa Camera di sanzionare quale formalismo eccessivo la decisione 17.8.2009 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, non con riferimento alla mancata documentazione della situazione di indigenza, ma per l’irricevibilità dovuta al fatto che la richiesta sarebbe stata presentata dal patrocinatore (in possesso di una valida procura rilasciatagli dall’accusato e trasmessa al GIAR) e non dall’accusato, che il magistrato sa essere latitante. La decisione andrebbe dunque sanzionata per formalismo eccessivo e per l’assurdità del ragionamento a fondamento della stessa.

 

 

g.     Con osservazioni 21/24.8.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha rinviato, per la censura di formalismo eccessivo, al suo scritto del 19/20.8.2009. Riguardo alla procura inviata dal patrocinatore di RI 1, il magistrato osserva che la stessa è datata marzo 2004 e riferita alla “(…) pratica penale conseguente alla perquisizione (…)” non modificando in nulla la decisione impugnata, in considerazione del fatto che nell’istanza 13/14.8.2009 avrebbe indicato che il cliente sarebbe irreperibile anche per il legale.

                                                                               

in diritto

 

1.1.1.

                                         Giusta l’art. 35 Lag, contro la decisione di rifiuto o di revoca dell’assistenza giudiziaria del giudice dell’istruzioni e dell’arresto  può ricorrere la persona richiedente o beneficiaria, entro 15 giorni.

 

                                         1.2.

                                         Occorre anzitutto considerare che la richiesta al giudice dell’istruzione e dell’arresto è stata presentata dal patrocinatore, a suo nome.

                                         Il presente ricorso è presentato a nome di RI 1, pur essendo quest’ultimo latitante (come indicato nel testo del ricorso) e non rintracciabile dal suo legale (come indicato nella richiesta del 13/14.8.2009). Il patrocinatore ha prodotto una procura del 4.3.2004, certamente non specifica per questo atto. Indipendentemente dall’indicazione del ricorso, si deve considerare che lo stesso è presentato dal patrocinatore, in continuità con la richiesta fatta al giudice dell’istruzione e dell’arresto.

 

                                         1.3.

                                         Il testo dell’art. 35 Lag è chiaro nel limitare la legittimazione a ricorrere al richiedente l’assistenza giudiziaria (se negatagli) o al beneficiario (se revocatagli). Il patrocinatore non è menzionato dall’art. 35 Lag, diversamente da quanto avviene dall’art. 36 Lag. La legittimazione riconosciuta solo al richiedente o al beneficiario è la logica e coerente conseguenza del fatto che l’assistenza giudiziaria possa essere chiesta unicamente da chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese di difesa (art. 26 cpv. 1 Lag per il penale, art. 4 Lag più in generale). In questo senso si è già pronunciata questa Camera (decisione __________).

 

                                         1.4.

                                         Per quanto esposto, si deve concludere che il ricorso è irricevibile per difetto di legittimazione del patrocinatore.

                                        

 

2.2.1.

                                         Sempre con riferimento alla ricevibilità, il gravame difetta di motivazione.

 

                                         2.2.

                                         L’art. 35 Lag, così come in generale gli art. 284 ss. CPP, non danno particolari indicazioni riguardo alla motivazione dei gravami a questa Camera.

                                         Di principio quando la legge impone la forma scritta, il ricorso deve contenere una motivazione (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, p. 752).

                                         Come ricordato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sufficiente motivazione incombe anche ai reclamanti, e non solo all’autorità decisionale (sentenza del 20.7.1994 in re D.T., inc. CRP __________).

 

                                         2.3.

                                         Un reclamo deve esporre le censure sollevate e le conclusioni formulate, in modo comprensibile.

                                         Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, ogni istanza o impugnazione deve essere convenientemente motivata, per consentire alle controparti ed all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente di decidere (sentenza del 20.7.1994 in re D.T., p. 5).

                                         Come autorità di ricorso, questa Camera pone esigenze rigorose, e analizza unicamente puntuali censure, che l’istante deve sostanziare dettagliatamente in fatto e in diritto: compete all’istante indicare compiutamente i motivi che, a suo giudizio, costituiscono una violazione delle norme legali (sentenza del 6.8.2007 in re R. SA, p. 5, inc. CRP __________).

                                         L’art. 385 cpv. 1 del nuovo Codice di procedura penale federale prevede che, quando è richiesta una motivazione, il ricorrente deve indicare con precisione i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione, i mezzi di prova che invoca.

                                         La giurisprudenza civile in relazione all’art. 309 cpv. 2 lit. f CPC TI esige che l’appello debba menzionare quali sono i punti della sentenza ritenuti errati e dimostrare che le argomentazioni e le motivazioni scelte dal giudice di prima istanza sono sprovviste di pertinenza: la critica al giudizio appellato dev’essere puntuale e precisa. Un semplice elenco di quesiti giuridici da esaminare non è sufficiente (E. EPINEY-COLOMBO, Appello Copia-incolla?, in Bollettino Avvocati n. 36, p. 8).

                                         La giurisprudenza amministrativa precisa che il ricorso deve contenere una breve motivazione ed una concisa esposizione dei fatti. La norma intende prevenire memoriali prolissi e sottolinea la necessità che la motivazione del ricorso sia sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel principio generale secondo cui il ricorrente deve esprimere in modo riconoscibile le proprie intenzioni di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica (M. BORGHI/G. CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 36, p. 248).

 

                                         2.4.

                                         Nel presente caso il ricorrente si limita ad invocare il formalismo eccessivo quale censura, senza precisare come e perché la decisione del magistrato sia tale. Carenti sono anche le conclusioni.

                                         A fronte di tali insufficienze del gravame, questa Camera non può che dichiarare il ricorso irricevibile in ordine, in quanto non motivato.

 

                                                                               

3.3.1.

                                         Non miglior sorte avrebbe il gravame nel merito, analizzato a titolo abbondanziale.

 

                                         3.2.

                                         Secondo la giurisprudenza vi è formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di giustizia formale, quando un'autorità impone il rispetto di una norma formale che non è giustificato da nessun interesse degno di protezione, risulta fine a sé stesso, complica inutilmente o rende impossibile il giudizio di merito (DTF 128 II 139 consid. 2a p. 142 con rinvii).

                                         L'eccesso di formalismo può risiedere sia in una regola di comportamento imposta alla parte interessata dal diritto cantonale che nella sanzione a questa connessa (DTF 125 I 166 consid. 3a p. 70).

                                         Nella misura in cui viene, in sostanza, a sanzionare l'atteggiamento dell'autorità nei confronti delle parti, il divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo scopo del principio della buona fede, che impone all'autorità di evitare di sanzionare con l'irricevibilità vizi di procedura facilmente riconoscibili, che avrebbero potuto essere sanati per tempo, qualora essa avesse potuto rendersene conto e segnalarli alla parte interessata (DTF 125 I 166 consid. 3a p. 70).

                                         In particolare merita di essere tutelato chi, non avendo conoscenze giuridiche sufficienti, decide di affidarsi ad un rappresentante legale; esiste, in effetti, un interesse pubblico certo a proteggere i cittadini dal rischio di incaricare una persona incompetente, che potrebbe privarli della possibilità di far valere i loro diritti a causa, ad esempio, di un errore procedurale. Lo esigano gli interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; 1B_153/2007 del 25.9.2007; DTF 131 I 350, 129 I 281 e 127 I 202; RDAT 65/II – 2002 e 56/II – 2001).

 

                                         3.3.

                                         Nel presente caso, l’interpretazione e l’applicazione degli art. 26 e 4 Lag operata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto appare conforme al testo legale, ma anche allo scopo ad alla logica della Lag, ritenuto che in una situazione quale quella descritta nella richiesta e nel ricorso, altra è eventualmente la soluzione.

 

 

4.Il ricorso è irricevibile. Data la situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 4 e 35 Lag ed ogni altra norma applicabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria