Incarto n.
60.2009.339

 

Lugano

21 settembre 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 31.8/1.9.2009 presentata da

 

 

 

 IS 1 

 

 

 

tendente ad ottenere copia di una denuncia da lei presentata in un procedimento penale nel frattempo concluso;

 

 

premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 31.8.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera preavvisandola favorevolmente;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito della denuncia/querela 27/28.4.2009 presentata dalla qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ (__________), sfociato nel decreto d’accusa 4.6.2009 __________) cresciuto in giudicato.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza IS 1 chiede copia della denuncia da lei presentata.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale denunciante/querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia della denuncia a suo tempo presentata. L’istanza è quindi accolta. La fotocopia della denuncia sarà inviata con la copia della presente decisione destinata all’istante.

 

 

                                   6.   Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria