Incarto n.
60.2009.345

 

Lugano

20 ottobre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 3/7.9.2009 presentata dall’

 

 

 

IS 1 

 

 

 

tendente ad ottenere copia di una sentenza penale a carico di una persona membro di un Organismo di autodisciplina (OAD);

 

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 11.9.2009 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

 

richiamato lo scritto 15/16.9.2009 del giudice Claudio Zali, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.      Il Ministero pubblico ha condotto un procedimento per titolo di truffa fiscale ed infrazione alla LAVS a carico di differenti persone, tra cui l’avv. PI 2. Il procedimento è sfociato in una sentenza del 9.10.2008 (inc. TPC __________), cresciuta in giudicato.

 

 

2.      Con la presente istanza, la FINMA chiede, in sostanza, di ricevere copia della sentenza, con riferimento all’art. 38 LFINMA. Il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta, mentre che il giudice del merito ha comunicato di non avere osservazioni da formulare. La persona oggetto della richiesta, interpellata, ha rinunciato a presentare osservazioni.

 

 

3.      L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

 

 

4.      Considerato come la FINMA, subentrata nelle funzioni (oltre che della CFB e dell’UFAP) dell’Autorità di controllo in materia di riciclaggio (AdC), ha assunto anche la funzione di vigilanza sugli Organismi di autodisciplina (OAD), in particolare con riferimento all’art. 18 LRD. Con riferimento inoltre all’obbligo di reciproca assistenza dell’art. 38 cpv. 1 LFINMA, è dato un legittimo interesse giuridico per la richiesta qui formulata, ritenuto anche come la FINMA ed i suoi membri siano tenuti al segreto d’ufficio (art. 14 LFINMA).

 

 

5.      L’istanza è accolta. Copia della sentenza del 9.10.2008 sarà inviata alla FINMA, non appena cresciuta in giudicato la presente decisione.

 

 

 

6.      Considerato l’obbligo di assistenza dell’art. 38 LFINMA, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e le altre norme richiamate,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

).

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria