Incarto n.
60.2009.347

 

Lugano

11 gennaio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 15/16.9.2009 presentata dalla

 

 

 

IS 1 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

 

 

 

richiamato lo scritto 23/24.9.2009 del procuratore pubblico Arturo Garzoni con il quale dichiara di non aver particolari osservazioni in merito e di rimettersi al giudizio di questa Camera;

 

richiamato lo scritto 2/5.10.2009 di PI 9, PI 10 e PI 11 con il quale comunicano di rinunciare a formulare osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Contro PI 2, organo della __________ SA, ed altre persone, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per i reati di appropriazione indebita, truffa, false indicazioni su attività commerciali, usura, amministrazione infedele, falsità in documenti e frode fiscale (inc. MP __________).  

 

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria promossa da PI 2 ed __________ (azionista della __________ SA) nei confronti della __________ SA, società incaricata dalla commissione federale delle banche (oggi FINMA) di effettuare la liquidazione coatta della __________ SA. Nell'azione civile gli attori chiedono alla parte convenuta il risarcimento del presunto danno che quest'ultima, nello svolgimento delle proprie funzioni di liquidatrice, avrebbe causato alla società __________ SA (inc. OA.__________).

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

 

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   5.   Nel caso in esame è dato certamente un nesso tra l’incarto penale richiamato e la causa civile pendente presso la Pretura istante essendo i due procedimenti strettamente connessi.

                                         Di conseguenza gli atti del procedimento penale potrebbero, se del caso, avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.

                                         È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso alla Pretura istante direttamente dal Ministero pubblico.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria