Incarto n.
60.2009.352

 

Lugano

25 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13.5/22.9.2009 presentata dalla

 

 

 

IS 1, ,

 

tendente ad ottenere informazioni sull’esito di un procedimento penale pendente a carico di un postulante la naturalizzazione;

 

 

 

premesso che l’istanza datata 13.5.2009 è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 21/22.9.2009, unitamente all’incarto nel frattempo terminato;

 

 

richiamate le osservazioni 23.9.2009 di PI 2 mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha emanato, a carico di PI 2, un decreto d’accusa in data 17.8.2009 (DA __________), cresciuto in giudicato.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza la Sezione degli enti locali, in relazione ad una procedura tesa all’ottenimento della naturalizzazione, chiede informazioni sull’esito del procedimento aperto a carico di PI 2. Quest’ultimo ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nel caso in esame, ritenuto anche il consenso della persona interessata, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP da parte della IS 1 ad ottenere copia del decreto d’accusa cresciuto in giudicato, a complemento dell’incarto per la naturalizzazione, ritenuto che la condanna è iscritta al casellario giudiziale.

 

 

                                   5.   L’istanza è pertanto accolta. Copia del Decreto d’accusa DA 3505/2009 è trasmessa in allegato alla copia della presente decisione destinata all’Ufficio istante.

 

 

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della qualità dell’istante.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LOC ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria