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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 13.5/22.9.2009 presentata dalla
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IS 1, ,
tendente ad ottenere informazioni sull’esito di un procedimento penale pendente a carico di un postulante la naturalizzazione; |
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premesso che l’istanza datata 13.5.2009 è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 21/22.9.2009, unitamente all’incarto nel frattempo terminato;
richiamate le osservazioni 23.9.2009 di PI 2 mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha emanato, a carico di PI 2, un decreto d’accusa in data 17.8.2009 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2. Con la presente istanza la Sezione degli enti locali, in relazione ad una procedura tesa all’ottenimento della naturalizzazione, chiede informazioni sull’esito del procedimento aperto a carico di PI 2. Quest’ultimo ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel caso in esame, ritenuto anche il consenso della persona interessata, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP da parte della IS 1 ad ottenere copia del decreto d’accusa cresciuto in giudicato, a complemento dell’incarto per la naturalizzazione, ritenuto che la condanna è iscritta al casellario giudiziale.
5. L’istanza è pertanto accolta. Copia del Decreto d’accusa DA 3505/2009 è trasmessa in allegato alla copia della presente decisione destinata all’Ufficio istante.
6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della qualità dell’istante.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LOC ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria