Incarto n.
60.2009.354

 

Lugano

17 marzo 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 22.9.2009 presentata da

 

 

 

 IS 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 13.6.2007 – motivato il 13.7.2007 – emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (ABB __________) e nel giudizio 22.9.2008 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamati gli scritti 25.9.2009 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli e 29/30.9.2009 del giudice Giorgio Bassetti – che si sono rimessi al giudizio di questa Camera – e 6/7.10.2009 della Divisione della giustizia – che, da parte sua, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico –;

 

preso atto che, su richiesta 23.9.2009 di questa Camera, il 27/28.10.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 14.10.2004 IS 1 è stato arrestato – unitamente alla di lui compagna __________ ed alla di lei amica __________ – con le accuse di ripetuti atti preparatori punibili (alla rapina) e di ripetuta tentata rapina (AI 6) [inc. MP __________];

 

 

                                         che il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione) [AI 10];

 

 

                                         che IS 1 è stato scarcerato il 28.10.2004 (AI 80);

 

 

                                         che con decisione 13.6.2007 (motivata il 13.7.2007) il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale in capo ai reati di ripetuti atti preparatori punibili (alla rapina) e di tentata rapina: la soglia del tentativo non era stata superata (ABB __________);

 

 

                                         che, lo stesso giorno, per altri fatti emersi nel corso del medesimo procedimento penale (inc. MP __________), ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di appropriazione indebita ripetuta “per avere, al fine di procacciare a sé ed alla compagna __________ un indebito profitto, effettuato, a __________ in data 13 settembre 2004 e a __________ in data 14 settembre 2004, senza essere autorizzato dalla titolare, __________, due prelievi da fr. 300.-- ciascuno, dal CCP __________, tramite la relativa Postcard a lui affidata”;

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (quindici aliquote da CHF 30.--/aliquota), da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese (decreto di accusa 13.6.2007, DA __________);

 

 

                                         che con scritto 25/26.6.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

 

 

                                         che con sentenza 22.9.2008 il giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento penale di cui al citato decreto di accusa per mancanza di valida querela (art. 138 cifra 1 cpv. 4 CP in relazione con l’art. 110 cpv. 2 CP) [inc. __________];

 

 

                                         che con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 15'219.95, oltre interessi, di cui CHF 12'419.95 per spese legali e CHF 2'800.-- per torto morale, e un importo, da definire, per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione;

 

 

                                         che, a suo dire, il termine di cui al citato disposto decorrerebbe dall’ultimo atto, che distinguere fasi e interventi difensivi, patimento per torto morale o quant’altro risulterebbe procedimento artificioso, che – secondo la giurisprudenza di questa Camera (decisione 9.3.2009, inc. 60.2008.272) – un’indennità sarebbe possibile soltanto in presenza di un proscioglimento totale dell’accusato, che – quindi – il termine di un anno inizierebbe indubbiamente dall’ultimo atto con il quale è stato liberato da ogni accusa;

                                         che il procedimento penale inc. MP __________ è sfociato nel decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________) e nel giudizio 22.9.2008 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), decisioni sulle quali IS 1 fonda la sua richiesta di indennità per ingiusto procedimento;

 

 

                                         che la domanda di indennità, presentata il 22.9.2009, nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, è pacificamente tempestiva per quanto inerente il giudizio 22.9.2008 (inc. __________);

 

 

                                         che, con riferimento al decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________), si pone invece la questione a sapere se la domanda di indennità introdotta il 22.9.2009 possa essere reputata tempestiva;

 

 

                                         che questa Camera – chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di un’istanza di indennità concernente decisioni di assoluzione prolate in tempi diversi e quindi parzialmente non ossequiante il termine di un anno – ha ritenuto che detta istanza poteva considerarsi tempestiva in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP qualora le decisioni alle quali si riferiva riguardavano il medesimo complesso di fatti (decisione 9.9.2008 in re B.E.B., inc. 60.2007.341), criterio dedotto dai principi applicati all’esame del presupposto di accusato prosciolto giusta l’art. 317 CPP [cfr., per esempio, decisione 5.2.2008 in re C.F.Z. (inc. 60.2002.106); decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc. 60.2004.305), confermata dal Tribunale federale con sentenza 1P.35/2006 del 7.3.2006)];

 

 

                                         che l’accusa di tentata rapina e di ripetuti atti preparatori punibili (alla rapina), oggetto del decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________), è manifestamente differente dall’accusa di ripetuta appropriazione indebita, oggetto del decreto di accusa 13.6.2007 (DA __________) e, di seguito, della sentenza 22.9.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________): le imputazioni riguardano infatti fattispecie del tutto diverse, che nulla hanno a che vedere l’una con l’altra, come ben si evince – per esempio – dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 11.1.2005 (p. 1 ss.) [AI 98];

 

 

                                         che, nella menzionata situazione, chiaramente definita, il fatto che il procedimento penale fosse, in effetti, solo uno (inc. MP __________), non può evidentemente mutare la predetta conclusione;

 

 

                                         che, in queste circostanze, non costituendo il contenuto del decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________) ed il contenuto della sentenza 22.9.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) un medesimo complesso di fatti, ma fatti ben distinti ed indipendenti l’uno dall’altro, le pretese giusta l’art. 317 CPP derivanti dal citato decreto di abbandono dovevano essere fatte valere entro il termine di un anno (art. 320 cpv. 1 CPP) a partire dalla sua emanazione;

 

 

                                         che peraltro la sentenza 9.3.2009 di questa Camera (inc. 60.2008.272), citata nell’istanza, esponeva – nel passaggio successivo a quello riportato da IS 1 – che “eccezionalmente considera prosciolto anche l’accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (decisione 31.3.2007 in re S.K., inc. 60.2006.243)” [p. 4];

 

 

                                         che, di conseguenza, l’istanza 22.9.2009, per quanto intesa alla rifusione del danno di cui alle accuse esposte nel decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________) [ad eccezione della pretesa per torto morale per ingiusta carcerazione, della quale si dirà in seguito], è manifestamente tardiva e quindi irricevibile;

 

 

                                         che, in ogni caso, anche nell’ipotesi – comunque non data – in cui si volesse considerare l’istanza tempestiva nel suo complesso [e pertanto non unicamente con riferimento al giudizio 22.9.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________)], il danno derivante dalle accuse di tentata rapina e di ripetuti atti preparatori punibili (alla rapina) non potrebbe essere risarcito;

 

 

                                         che il procuratore pubblico ha infatti reputato che “nel caso in esame quindi risulta chiara ed ammessa la realizzazione degli aspetti oggettivi del reato di atti preparatori, ripetuti per i vari casi emersi. L’accusato nega una reale volontà di passare (…)” (decreto di abbandono 13.6/7.2007, p. 6, ABB __________) allo stadio del tentativo;

 

 

                                         che ha abbandonato il procedimento penale in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l’art. 260bis cpv. 2 CP [“chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena”] si applica non appena il reo abbandona spontaneamente il suo piano criminale, a prescindere dallo stadio di preparazione in cui si trova, ma a condizione che non abbia iniziato l’esecuzione del reato progettato (DTF 132 IV 127);

 

 

                                         che formalmente il procedimento è stato abbandonato, ciò che non automaticamente implica che l’accusato sia stato prosciolto;

 

 

                                         che l’istante, in applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP, è stato mandato esente da pena, ciò che è differente rispetto all’essere stato prosciolto;

 

 

                                         che infatti l’applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP presuppone, necessariamente, un comportamento conforme alla fattispecie del reato (tatbestandsmässig), illecito (rechtswidrig) e colpevole (schuldhaft) [cfr., con riferimento al “Verbrechensaufbau”, A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, 8. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, p. 78 ss.]: il procuratore pubblico – pur senza esplicitamente esprimersi sull’illiceità e sulla colpa dell’accusato – ha del resto ritenuto adempiuto il reato dal profilo oggettivo / soggettivo (decreto di abbandono 13.6/7.2007, p. 6, ABB __________) e quindi colpevole IS 1;

 

 

                                         che è peraltro evidente che, qualora il magistrato inquirente avesse reputato il reato ipotizzato (art. 260bis cpv. 1 CP) non realizzato dal profilo oggettivo oppure soggettivo rispettivamente dal profilo dell’illiceità oppure della colpa, avrebbe dovuto abbandonare il procedimento penale in quanto tale, senza fare riferimento all’art. 260bis cpv. 2 CP;

 

 

                                         che, detto al contrario, l’applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP presuppone la realizzazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’art. 260bis cpv. 1 CP;

 

 

                                         che il fatto che il procuratore pubblico abbia dovuto prescindere da una sanzione in applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP non è pertanto sufficiente per reputare ingiusto, ovvero ingiustificato, il procedimento penale [cfr. decisione 28.11.2006 di questa Camera in re X. (inc. 60.2006.182), con cui ha negato l’applicazione dell’art. 317 CPP in un caso in cui era stato aperto un procedimento penale a carico di una persona che si era poi rivelata totalmente irresponsabile al momento dei fatti ed a favore della quale era stato emesso, per questa ragione, un decreto di abbandono];

 

 

                                         che formalmente, in applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP, sarebbe più corretto emettere un decreto di accusa prescindendo dalla pena;

 

 

                                         che di conseguenza – ancorché formalmente prosciolto – IS 1, anche se l’istanza 22.9.2009 fosse tempestiva, non potrebbe appellarsi all’art. 317 CPP in relazione al decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________);

 

 

                                         che, oggetto del presente giudizio, possono quindi essere soltanto i nocumenti conseguenti all’imputazione di cui al decreto di accusa 13.6.2007 (DA __________), sfociato nella decisione 22.9.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________);

 

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

 

 

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

 

 

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio (AI 11) di CHF 12'419.95 [di cui CHF 11'112.50 di onorario (44 ore e 27 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 430.20 di spese e CHF 877.25 di IVA], oltre interessi;

 

 

                                         che, come indicato, può essere presa in considerazione soltanto l’imputazione di appropriazione indebita, sfociata nel giudizio 22.9.2008 della Pretura penale (inc. __________);

 

 

                                         che, per questo reato, non è stata promossa l’accusa: IS 1 è infatti stato arrestato, con contestuale (art. 184 cpv. 3 CPP) promozione dell’accusa, per le ipotesi di ripetuti atti preparatori punibili (alla rapina) e di ripetuta tentata rapina [AI 2/6/7];

 

 

                                         che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;

 

 

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);

 

 

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

 

 

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

 

 

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);

 

 

                                         che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

 

 

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

 

 

                                         che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

 

 

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

 

 

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

                                         che la fattispecie inerente l’imputazione di appropriazione indebita non comportava alcuna difficoltà in fatto e/o in diritto;

 

 

                                         che su questo reato IS 1 è peraltro stato verbalizzato, nel corso dell’audizione davanti al magistrato inquirente in data 28.10.2004 (AI 79), presente il suo difensore, per sole otto righe;

 

 

                                         che la pena proposta nel decreto di accusa 13.6.2007 (DA __________) – pena pecuniaria di CHF 450.-- (quindici aliquote da CHF 30.--/aliquota), da dedursi il carcere preventivo sofferto – attesta il carattere di bagattella della fattispecie;

 

 

                                         che, in queste circostanze, si deve concludere che il procedimento penale – con riferimento al titolo di appropriazione indebita – non ha manifestamente avuto importanti ripercussioni sulla situazione personale di IS 1, arrestato non già per questo reato, ma – come ben si evince dagli atti – per ripetuti atti preparatori punibili (alla rapina) e ripetuta tentata rapina [AI 2/6/7], imputazioni che hanno giustificato anche la nomina di un difensore d’ufficio (AI 11);

                                         che l’istante – in merito al reato di cui all’art. 138 CP – non può di conseguenza essere ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP prima dell’emanazione del decreto di accusa in data 13.6.2007, quando ha acquisito la qualità di accusato;

 

 

                                         che possono pertanto essere rifusi soltanto gli oneri legali successivi all’emanazione del decreto di accusa (DA __________), ovvero onorario e spese inerenti la preparazione del dibattimento e la partecipazione al processo conseguenti all’opposizione al decreto di accusa interposta il 25/26.6.2007;

 

 

                                         che, come detto, il caso non presentava alcuna particolare difficoltà in fatto e/o in diritto, come peraltro emerge dal tenore dell’arringa di difesa, riportata nel giudizio 22.9.2008;

 

 

                                         che del resto il motivo – inesistenza di valida querela penale – per cui il procedimento penale è stato stralciato dai ruoli attesta ulteriormente la semplicità del procedimento penale, che non esigeva significativo / importante onere per il legale;

 

 

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

 

 

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

 

 

                                         che – tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 8 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora (tariffa come richiesta), per complessivi CHF 2'020.85, di cui 90 minuti per i colloqui (di persona / telefonici) con il cliente, 150 minuti per la lettura / l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 30 minuti per gli scritti, 15 minuti per i colloqui con terzi e 200 minuti per il dibattimento [apertosi alle ore 14.05 e riapertosi alle ore 15.50 per la lettura del dispositivo (cfr. verbale 22.9.2008)] (compresa la trasferta __________);

                                         che le spese sono ammesse in CHF 168.--, di cui CHF 50.-- per l’apertura / archiviazione incarto, CHF 40.-- per gli scritti, CHF 10.-- per le telefonate (CHF 0.15/min) [compresi gli sms], CHF 64.-- per la trasferta __________ il 22.9.2008 [km 64 (indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino)] e CHF 4.-- per le spese di parcheggio [non si riconoscono le spese per “scritturazione parcella + dettaglio” di data 22.9.2008, esse rimanendo a carico del legale];

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 166.35;

 

 

                                         che al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 2'355.20, oltre interessi dal 22.9.2009, ovvero dall’introduzione dell’istanza, come richiesto;

 

 

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

 

 

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

 

 

                                         che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

                                         che l’istante domanda CHF 2'800.-- (CHF 200.--/giorno per i quattordici giorni di carcerazione), oltre interessi, per torto morale;

 

 

                                         che IS 1 è stato arrestato il 14.10.2004 con le accuse di ripetuti atti preparatori punibili (alla rapina) e di ripetuta tentata rapina [AI 2/6/7], provvedimento confermato il giorno dopo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 10);

 

 

                                         che la privazione della libertà, perdurata fino al 28.10.2004, quando l’accusato è stato scarcerato (AI 80), non concerneva quindi l’imputazione poi oggetto del decreto di accusa 13.6.2007;

 

 

                                         che nondimeno il procuratore pubblico – in ossequio all’art. 51 CP (il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento; un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità) – ha computato detta carcerazione nella pena proposta nel decreto di accusa 13.6.2007 [“Alla pena pecuniaria di fr. 450.--, corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto” (DA __________)], rendendola quindi oggetto della sanzione penale indicata dal decreto in questione, procedimento poi stralciato;

 

 

                                         che di conseguenza appare corretto indennizzare i giorni di privazione di libertà sofferti, anche se materialmente concernono altre imputazioni;

 

 

                                         che per i quattordici (recte: quindici) giorni di carcerazione va quindi riconosciuto l’importo richiesto di CHF 3'000.--, oltre interessi dal 28.10.2004, come postulato;

 

 

                                         che non ci sono elementi che inducono a ridurre detta indennità;

 

 

                                         che chiede una somma, da definire, per ripetibili;

 

 

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

 

 

                                         che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 5'655.20, di cui CHF 2'355.20, oltre interessi, per spese legali, CHF 3'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 300.-- per ripetibili;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 1'800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'850.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 1'200.--.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   L’istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 22.9.2008 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'655.20, oltre interessi del 5% su CHF 2'355.20 dal 22.9.2009 e su CHF 3'000.-- dal 28.10.2004.

 

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 1’800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’850.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 1'200.--.

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

                                          per conoscenza:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria