Incarto n.
60.2009.355

 

Lugano

25 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 14.8/22.9.2009 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

 

 

tendente ad ottenere informazioni su eventuali procedimenti penali per un incidente ferroviario avvenuto il __________ a __________;

 

 

 

 

premesso che l’istanza 6/14.8.2009 è stata inviata direttamente al Ministero pubblico del Canton Ticino, che l’ha erroneamente inviata in data 21/22.9.2009 all’Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, che a sua volta l’ha trasmessa in data 22/23.9.2009 a questa Camera per evasione;

 

ritenuto che questa Camera, con scritto 23.9.2009 indirizzato all’istante, ha chiesto di completare l’istanza con informazioni riguardo i motivi della domanda;

 

ritenuto che l’istante non ha dato evasione alle richiesta direttamente, ma che in data 23/29.9.2009 il __________ a __________ ha aderito alla domanda dell’Istituto istante;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di un incidente ferroviario verificatosi in data __________ a __________, è deceduto __________ cittadino italiano nato il __________, operatore specializzato di __________. Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 7.8.2006 (NLP __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, l’Istituto richiedendo domanda informazioni riguardo ad eventuali procedimenti relativi all’incidente ferroviario del __________ a __________. Anche se IS 1 non ha precisato ulteriormente la richiesta, data la natura dell’istituto istante, è da ritenere che riguardi l’erogazione di prestazioni sociali ed eventuali azioni di rivalsa.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, è dato un interesse giuridico legittimo dell’Istituto richiedente di ottenere informazioni riguardo l’esito del procedimento penale aperto in Svizzera a seguito dell’incidente ferroviario del __________.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Per questa ragione, copia del decreto di non luogo a procedere NLP __________ sarà trasmessa all’istituto richiedente, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione.

 

 

                                   6.   Data la natura dell’Istituto istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria