Incarto n.
60.2009.376

 

Lugano

25 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 2/16.10.2009 presentata da

 

 

 

 IS 1, ,

 

 

tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia relativo al decesso di una persona;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 14/16.10.2009;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data 29.7.2009 è stato rinvenuto il corpo inanimato di una persona ai piedi della diga della __________ a __________. L’inchiesta conseguentemente aperta ha concluso ad un suicidio, di modo che il procedimento è stato chiuso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________) dell’11.8.2009.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, il fratello del defunto chiede, per motivi assicurativi, copia del rapporto di polizia. Il procuratore pubblico, trasmettendo gli atti, non ha preso posizione.

 

 

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore del fratello del defunto, ritenuti gli stretti legami famigliari esistenti, come emergono dal rapporto di polizia medesimo.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia del 7.8.2009 sarà inviata in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.

 

 

                                   6.   Date le tragiche circostanze all’origine della presente istanza, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria