Incarto n.
60.2009.386

 

Lugano

25 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19/20.10.2009 presentata da

 

 

 

  IS 1, ,

  IS 2, ,

 

 

tendente ad ottenere copia di una perizia immobiliare contenuta in un procedimento penale;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 27/28.10.2009 di PI 3 mediante le quali comunica di non avere motivi per opporsi all’istanza;

 

 

ritenuto che PI 2, interpellata prima tramite il patrocinatore, poi personalmente, non ha presentato osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nell’ambito di un procedimento penale a carico di PI 2, conclusosi con una sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 24.9.2008 (inc. TPC __________), in relazione ad un’imputazione di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, è stata acquisita agli atti una perizia immobiliare che stabilisce il valore reale presumibile di un immobile sito nel Comune di __________ (__________).

 

 

                                   2.   Con la presente richiesta, i due istanti, interessati ad un eventuale acquisto dell’immobile, chiedono di poter ricevere copia della perizia immobiliare. PI 3 (precedente proprietario) si è espresso favorevolmente, mentre PI 2 non ha presentato osservazioni.

 

 

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso, si può ammettere un interesse giuridico legittimo, quali potenziali acquirenti, a ricevere copia di un documento che, pur se contenuto agli atti di un procedimento, è un documento puramente tecnico, di modo che non ci sono interessi di terzi prevalenti che vi si oppongano.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Fotocopia della perizia sarà allegata alla copia della presente decisione destinata agli istanti.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico, in solido, di chi le ha generate.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico – in solido – di IS 1, __________, e di IS 2, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria