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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 19/20.10.2009 presentata dall’
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IS 1
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tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale INC.__________; |
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richiamate le osservazioni 2/3.11.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella mediante le quali lo stesso non si oppone alla richiesta dell’IS 1 di compulsare e fotocopiare gli atti di cui all’inc. MP __________;
premesso che PI 2 (patr. dall’avv. __________, __________), interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di PI 2 è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per le ipotesi di reato di truffa, falsità in documenti e sviamento della giustizia, in relazione al presunto furto, avvenuto in __________, di un’autovettura intestata allo stesso PI 2. Tale furto è stato poi annunciato da PI 2 alla compagnia assicurativa ____________________. Durante l’inchiesta penale è emerso che PI 2 avrebbe acquistato l’autovettura in __________ e che il venditore avrebbe emesso due distinte fatture attestanti l’acquisto in questione. PI 2 avrebbe poi sdoganato il veicolo mostrando ai funzionari doganali unicamente la fattura riportante la cifra inferiore. Le suddette fatture sarebbero pure dei falsi.
2. Con la presente istanza l’IS 1, __________, in qualità di autorità competente per il perseguimento delle infrazioni che qui ci occupano (art. 128 LD, 88 LIVA e 40 LIAut) ed in particolare allo scopo di accertare le responsabilità penali di PI 2 nell’ambito della sua inchiesta, chiede di poter accedere agli atti del surriferito incarto penale.
Come esposto in entrata, il magistrato inquirente non si oppone a tale richiesta, previa la coordinazione dell’ispezione degli atti da parte dell’autorità istante con lo stesso.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. 4.1.
Nella fattispecie in esame, l’autorità istante invoca l’applicazione dell’art. 128 LD [secondo cui le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA (cpv. 1) e l’__________ è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio (cpv. 2)], l’art. 88 LIVA [secondo cui il perseguimento delle infrazioni commesse sul territorio svizzero in materia di imposte spetta all’__________ e quello in materia di imposta sull’importazione all’__________ (cpv. 2)] e l’art. 40 LIAut [secondo cui le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (cpv. 1) e l’autorità competente per perseguire e giudicare è l’__________ (cpv. 2)].
4.2.
In siffatte circostanze, ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerate la LD, la LIVA e la LIAut, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ potrebbero essere senz’altro utili all’autorità istante per l’inchiesta aperta dalla stessa.
Questa Camera autorizza quindi un rappresentante dell’autorità istante ad accedere all’intero incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico, compatibilmente con gli impegni dei suoi collaboratori.
Il rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini delle sue incombenze.
5. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Considerata la funzione pubblica dell’IS 1 istante, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria