Incarto n.
60.2009.390

 

Lugano

25 gennaio 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19/20.10.2009 presentata dall’

 

 

 

IS 1 

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale INC.__________;

 

 

 

richiamate le osservazioni 2/3.11.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella mediante le quali lo stesso non si oppone alla richiesta dell’IS 1 di compulsare e fotocopiare gli atti di cui all’inc. MP __________;

 

premesso che PI 2 (patr. dall’avv. __________, __________), interpellato, non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nei confronti di PI 2 è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per le ipotesi di reato di truffa, falsità in documenti e sviamento della giustizia, in relazione al presunto furto, avvenuto in __________, di un’autovettura intestata allo stesso PI 2. Tale furto è stato poi annunciato da PI 2 alla compagnia assicurativa ____________________. Durante l’inchiesta penale è emerso che PI 2 avrebbe acquistato l’autovettura in __________ e che il venditore avrebbe emesso due distinte fatture attestanti l’acquisto in questione. PI 2 avrebbe poi sdoganato il veicolo mostrando ai funzionari doganali unicamente la fattura riportante la cifra inferiore. Le suddette fatture sarebbero pure dei falsi.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza l’IS 1, __________, in qualità di autorità competente per il perseguimento delle infrazioni che qui ci occupano (art. 128 LD, 88 LIVA e 40 LIAut) ed in particolare allo scopo di accertare le responsabilità penali di PI 2 nell’ambito della sua inchiesta, chiede di poter accedere agli atti del surriferito incarto penale.

 

                                         Come esposto in entrata, il magistrato inquirente non si oppone a tale richiesta, previa la coordinazione dell’ispezione degli atti da parte dell’autorità istante con lo stesso.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Nella fattispecie in esame, l’autorità istante invoca l’applicazione dell’art. 128 LD [secondo cui le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA (cpv. 1) e l’__________ è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio (cpv. 2)], l’art. 88 LIVA [secondo cui il perseguimento delle infrazioni commesse sul territorio svizzero in materia di imposte spetta all’__________ e quello in materia di imposta sull’importazione all’__________ (cpv. 2)] e l’art. 40 LIAut [secondo cui le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (cpv. 1) e l’autorità competente per perseguire e giudicare è l’__________ (cpv. 2)].

 

                                         4.2.

                                         In siffatte circostanze, ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerate la LD, la LIVA e la LIAut, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ potrebbero essere senz’altro utili all’autorità istante per l’inchiesta aperta dalla stessa.

 

                                         Questa Camera autorizza quindi un rappresentante dell’autorità istante ad accedere all’intero incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico, compatibilmente con gli impegni dei suoi collaboratori.

                                        

                                         Il rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini delle sue incombenze.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Considerata la funzione pubblica dell’IS 1 istante, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria