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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Raffaele Guffi, vicepresidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 14/19.10.2009 presentata da
richiamato lo scritto 27.10.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella con il quale comunica di non avere osservazioni in merito;
preso atto che PI 2, PI 3 e PI 4, interpellati, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con esposto 20.1.2005/14.3.2005 PI 2 ha querelato PI 3 e PI 4 per titolo di vie di fatto e di danneggiamento in relazione ad alcuni fatti occorsi a __________ nel gennaio 2005.
Il procuratore pubblico Moreno Capella ha decretato in data 15.4.2009 il non luogo a procedere in capo all'esposto sopraindicato (NLP __________). Con istanza di promozione dell'accusa 27/28.4.2009 PI 2 ha contestato il predetto decreto. Tale istanza è stata dichiarata irricevibile da questa Camera con sentenza 3.9.2009 (cfr. inc. CRP __________).
2. Con richiesta 14/19.10.2009 la IS 1, in qualità di assicuratore LAINF di PI 2, chiede, "per incombenze assicurative", di poter ricevere copia del decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 e della successiva sentenza di questa Camera (cfr. istanza 14/19.10.2009).
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa Camera riconosce, di principio, alle compagnie di assicurazione chiamate ad intervenire in relazione a fatti oggetto di un'inchiesta penale un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti. Ciò anzitutto per un motivo giuridico, dovendo le compagnie di assicurazione intervenire per risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale, l'assicurato; altresì per un motivo sostanziale: per agevolare un risarcimento adeguato e tempestivo del danno subito dalle parti lese. Infine anche per un motivo procedurale: gli assicuratori che intervengono a coprire il danno, diventano cessionari o subrogati delle/nelle pretese precedentemente della parte lesa, eventualmente parte civile: in quanto cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte civile nel procedimento, poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 38) e quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti della parte civile (cfr. sentenza 14.2.2007, inc. CRP 60.2007.23).
5. Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo della compagnia istante a ricevere copia delle sentenze richieste, in quanto chiamata ad intervenire quale assicuratore LAINF di PI 2.
6. L'istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 (NLP __________) e della sentenza 3.9.2009 di questa Camera (inc. CRP __________) saranno trasmesse in allegato alla presente decisione indirizzata alla compagnia di assicurazione istante.
7. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria