Incarto n.
60.2009.396

 

Lugano

22 gennaio 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 16/22.10.2009 presentata da

 

 

 

 IS 1 ,

 

 

tendente ad ottenere copia di una decisione in materia penale relativa ad un curatelato;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 22/23.10.2009;

 

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.Con decreto d’accusa del 10.9.2008 (DA ) PI 2 è stato condannato per ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati. Nel decreto d’accusa è stato condannato anche al pagamento delle spese e ad un versamento alla parte civile.

 

 

2.Con la presente richiesta, IS 1, nella sua veste di curatore volontario (come risulta dalla decisione del 27.3.2006 della Commissione tutoria regionale  con sede a ), chiede di poter conoscere il dettaglio della sentenza emessa con decreto d’accusa.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

4.Nel presente caso appare pacifico come il curatore, incaricato tra l’altro di “amministrare i beni ed i redditi di proprietà del curatelato ed assisterlo e consigliarlo nella sua difficile situazione finanziaria” (decisione 27.3.2009 della Commissione tutoria regionale  con sede a ), abbia un legittimo interesse giuridico a conoscere il dettaglio della condanna per decreto d’accusa, che in sostanza si limita ai dispositivi, in particolare quelli relativi alle aliquote, alle spese ed alla rifusione alla parte civile.

 

 

5.L’istanza è pertanto accolta. Fotocopia del DA  del 10.9.2008 sarà allegata alla presente decisione destinata all’istante.

 

 

6.Considerata la funzione ufficiale dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria