Incarto n.
60.2009.407

 

Lugano

25 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 10.10/5.11.2009 presentata da

 

 

 

 IS 1 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento relativo al decesso del figlio;

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito del decesso avvenuto il 12.7.1993 di __________, il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. MP __________), concluso con un abbandono interno emanato in data 28.11.1994 (ABB __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, la madre della persona tragicamente deceduta chiede di potere esaminare gli atti del procedimento.

 

 

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante, in considerazione dello stretto legame familiare.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Gli atti dell’incarto saranno accessibili presso la segreteria di questa Camera, previo contatto per determinare la data e l’ora.

 

 

                                   6.   Considerata la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria