Incarto n.
60.2009.40

 

Lugano

27 febbraio 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 3/5.2.2009 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale __________;

 

 

 

premesso che l’istanza 3.2.2009 è stata consegnata brevi manu alla Pretura penale, che con scritto 4/5.2.2009 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, comunicando di non avere osservazioni in merito, preavvisando favorevolmente la richiesta;

 

richiamate le osservazioni 11/12.2.2009 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente l’istanza;

 

richiamate altresì le osservazioni 12/13.2.2009 di PI 2, che si oppone alla richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   In data 18.7.2008 il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto autore colpevole di falsità in documenti ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'700.--, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da CHF 90.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 800.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti la confisca di due false lettere sequestrate, e meglio come descritto nel decreto di accusa DA __________.

 

                              Con decreto 15.1.2009 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani – richiamata l’opposizione 25.7.2008 di PI 2 interposta al surriferito decreto di accusa e preso atto del ritiro della citata opposizione con scritto 14.1.2009 del suo patrocinatore – ha stralciato dai ruoli il procedimento penale. Il decreto di accusa 18.7.2008 è quindi divenuto esecutivo (doc. 9, inc. __________).

 

 

                                   2.   Con scritto 3/5.2.2009 – a valere quale istanza ex art. 27 CPP – il Consiglio istante, in applicazione dell’art. 21 LFid e dell’art. 12 cpv. 2 RLFid, chiede l’autorizzazione a poter compulsare l’incarto __________ della Pretura penale inerente alla persona di PI 2.

                                         A suffragio della sua richiesta richiama l’art. 8 cpv. 2 lit. b LFid (secondo cui non è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire un’attività irreprensibile colui che sia stato condannato in Svizzera, negli ultimi cinque anni, per reati intenzionali o per atti contrari alla dignità professionale a pene detentive o a pene pecuniarie da autorità giudiziarie) e l’art. 18 LFid (relativo all’avvio del procedimento disciplinare), ritenendo indispensabile esaminare gli atti dell’incarto della Pretura penale per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

 

                                         Come esposto in entrata, la Pretura penale e il procuratore pubblico preavvisano favorevolmente l’istanza. PI 2, dal canto suo, si oppone alla richiesta.

 

 

 

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   La legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) ha istituito il Consiglio di vigilanza affinché vigili sull’attività dei fiduciari autorizzati e punisca la violazione dei doveri con misure disciplinari (art. 16 cpv. 1 LFid, Messaggio CdS n. 2697 dell’8.3.1983, p. 538).

                                         Il Consiglio di vigilanza esplica la sua funzione mediante ispezioni annuali presso gli studi fiduciari (art. 14/15 LFid) e richiedendo informazioni presso uffici giudiziari e amministrativi (art. 12 cpv. 2 RFid).

 

                                         Tra le varie competenze del Consiglio di vigilanza è previsto il procedimento disciplinare, che è avviato d’ufficio o su segnalazione; esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative (art. 18 cpv. 1 LFid).

                                         Nei procedimenti disciplinari, ma anche nei procedimenti di sospensione o di revoca, il Consiglio di vigilanza ha un potere d’inchiesta che si estende a tutti i mezzi consentiti dalla procedura penale (art. 12 cpv. 4 RFid). Il Consiglio di vigilanza può adottare diverse misure disciplinari (cfr., nel dettaglio, l’art. 17 LFid), e comunica al Dipartimento le decisioni concernenti le misure disciplinari (art. 12 cpv. 5 RLFid). La sua decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo (art. 18 cpv. 3 LFid; cfr. anche art. 15 RFid).

 

                                         Tra i doveri generali imposti dalla LFid ai fiduciari, in parte derivati anche dalle condizioni di autorizzazione, vi è l’obbligo di agire in modo coscienzioso, il dimostrarsi degno di considerazione e la garanzia di un’attività irreprensibile.

                                         Nell’ipotesi in cui l’interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione, il diritto di esercitare la professione è revocato dal Consiglio di Stato su preavviso del Consiglio di vigilanza (art. 20 cpv. 1 LFid). Le norme riguardanti il procedimento disciplinare si applicano per analogia (art. 20 cpv. 2 LFid).

                                         Non è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire un’attività irreprensibile in particolare colui che sia stato condannato in Svizzera, negli ultimi cinque anni, per reati intenzionali o per atti contrari alla dignità professionale a pene detentive o a pene pecuniarie da autorità giudiziarie (art. 8 cpv. 2 lit. b LFid).

 

 

                                   5.   In quanto autorità di vigilanza e di sanzione disciplinare, non in generale, ma in concreto, ovvero in relazione con fattispecie penali che vedono in un qualche modo coinvolto (non necessariamente accusato) un fiduciario, il Consiglio di vigilanza ha certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere gli atti necessari e pertinenti per valutare possibili violazioni dei doveri professionali, per eventualmente sanzionarli disciplinarmente, o per proporre la revoca dell’autorizzazione se vengono meno le necessarie condizioni.

 

 

                                   6.   Nel caso in esame – alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti i motivi addotti nell’istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti di cui all’incarto __________ – è certamente adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP del Consiglio istante, che prevale sui diritti personali di PI 2. In effetti, è utile alla predetta autorità poter disporre degli atti dell’incarto penale richiesto ai fini delle sue incombenze, dovendo valutare l’apertura di un procedimento disciplinare a carico di PI 2 a seguito dell’emanazione del decreto di accusa 18.7.2008 (DA __________), cresciuto in giudicato.

 

                                         Le osservazioni apportate da PI 2 (cfr., nel dettaglio, osservazioni 12/13.2.2009 e la documentazione ivi annessa) non sono atte a inficiare l’interesse giuridico legittimo del Consiglio istante.

 

                                         Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, questa Camera trasmetterà l’incarto __________ al Consiglio istante, con l’obbligo di restituirlo direttamente alla Pretura penale al termine delle proprie incombenze.

 

 

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura dell’istanza, non si prevelano tassa di giustizia e spese.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LFid, il RFid ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il vicepresidente                                                    La segretaria