Incarto n.
60.2009.411

 

Lugano

25 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21.10/10.11.2009 presentata da

 

 

 

 IS 1, ,

patr. da:   PR 1 

 

 

tendente a ottenere visione degli atti del procedimento penale a suo carico;

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente alla Pretura penale, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 6/10.11.2009;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A carico dell’istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (MP __________) sfociato nel decreto d’accusa del 1°.12.2008 (DA __________) e nella successiva sentenza della Pretura penale del 16.3.2009 (inc. __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza il patrocinatore di IS 1 chiede l’accesso agli atti dell’incarto penale surriferito.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto sarà esaminabile presso la cancelleria di questa Camera, previo accordo su data ed ora.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha generate.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ongi altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria