Incarto n.
60.2009.413

 

Lugano

25 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12/13.10.2009 presentata da

 

 

 

 IS 1 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a prendere visione della sentenza e del relativo verbale di dibattimento di cui all’incarto penale __________;

 

 

 

premesso che la richiesta 12/13.10.2009 è stata inviata alla Pretura penale, che in data 5/11.11.2009 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera;

 

rilevato che anche la lettera 11/16.11.2009 inviata da IS 1 alla Pretura penale è stata trasmessa a questa Camera il 13/16.11.2009;

 

preso atto che non sono state chieste osservazioni alle parti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia 8.5.2000 sporta da __________ a carico di __________, fratello del qui istante, per diverse ipotesi di reato, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), sfociato dapprima del decreto di accusa 1.12.2004 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni a carico di PI 2 (DA __________) e poi nella sentenza di assoluzione 22.4.2009 della Pretura penale (inc. __________).

                                        

                                         Nessuna delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale nei cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo del giudizio: la sentenza è quindi divenuta definitiva.

 

 

                                   2.   Con istanza 4/7.5.2009 IS 1 aveva chiesto di poter visionare la sentenza 22.4.2009 e il relativo verbale di dibattimento, sostenendo di avere un interesse giuridico legittimo.

 

                                         A suffragio della sua richiesta aveva esposto quanto segue:

                                        

                                         "Come risulta nella documentazione consegnata brevi manu il 22 aprile, il credito vantato da __________ nei confronti di __________ venne a me ceduto. A questo punto è per me fondamentale sapere se tale credito effettivamente esiste; e in questo caso dovrei fare i passi necessari nei confronti di __________. Se per contro dagli atti e dalla sentenza risultasse l’inesistenza di tale credito sarei costretto a procedere civilmente e penalmente nei confronti di __________" (istanza 5/7.5.2009).

 

                                         L’istanza era stata respinta con decisione del 27.5.2009 (inc. CRP __________).

 

 

                                   3.   Con la presente nuova istanza trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Camera, IS 1 chiede nuovamente di poter visionare gli atti del procedimento penale __________, con la seguente conclusione:

 

                                         “… con riferimento al dispositivo della sentenza 22 aprile 2009, nella causa penale contro PI 2, e segnatamente al punto in cui ordina “ il dissequestro dell’originale della ricevuta denominata a titolo di mutuo (CHF 135.000.- a firma __________); con riferimento altresì alla lettera dell’avvocato __________ di cui allego copia,

 

                                         Le chiedo di comunicarmi il nome della persona a cui tale titolo é stato consegnato.

 

                                         Le rammento che sono il beneficiario di tale titolo come da cessione di cui allego nuovamente copia.” (istanza 12/13.10.2009).

 

 

                                   4.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   5.   Per i medesimi motivi indicati nella precedente decisione del 27.5.2009 (inc. __________) la presente istanza è respinta.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione: