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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 13/16.11.2009 presentata da
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richiamati gli scritti 18/19.11.2009 del magistrato inquirente – che, comunicando di non avere particolari osservazioni, ha evidenziato che il giudice dell’istruzione e dell’arresto aveva già tassato la nota di onorario – e 23/25.11.2009 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha rilevato che questa Camera riconosceva una tariffa di CHF 250.--/ora –;
preso atto che, su richiesta 25.11.2009 di questa Camera, il 26/30.11.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 15.10.2008 __________, __________, ha denunciato IS 1, __________, per coazione sessuale e violenza carnale in relazione a quanto asseritamente occorso nell’estate 2008 al di lui domicilio (AI 11);
che con decisione 1.9.2009 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale per insufficienza di prove (NLP __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'848.40, oltre interessi, di cui CHF 1'310.-- per spese legali, CHF 38.40 per danno materiale e CHF 500.-- per torto morale;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);
che nei confronti di IS 1 non è quindi stata promossa l’accusa;
che con decisione 10.11.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin ha ammesso il qui istante al beneficio del gratuito patrocinio ritenuto, tra l’altro, che “(…), in considerazione della tipologia di reati, sono date le condizioni che rendono necessaria l’assistenza di un legale; (…)” (inc. GIAR __________, AI 6);
che IS 1 deve pertanto essere considerato accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se nei suoi confronti – formalmente – non è stata promossa l’accusa giusta l’art. 188 CPP;
che ha quindi diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'517.-- [di cui CHF 1'360.-- di onorario (4 ore e 50 minuti a CHF 280.--/ora), CHF 50.-- di spese e CHF 107.-- di IVA (doc. D)], ridotti a CHF 1'310.-- (doc. B), oltre interessi, nota inerente il periodo 15.10.2008 – 4.11.2008, ovvero precedente all’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con effetto dal 5.11.2008 (inc. GIAR __________, AI 6) [prestazioni – queste – che sono state tassate dal giudice dell’istruzione e dell’arresto il 6.11.2009, AI 13];
che il caso – sebbene concernesse gravi ipotesi di reato: coazione sessuale e violenza carnale – non ha esatto dal legale, come si evince dall’incarto MP __________, alcun particolare intervento di fronte all’autorità inquirente, i cui atti – peraltro – sono stati limitati;
che, in queste circostanze, non si può ritenere che la fattispecie palesasse particolari difficoltà di fatto e/o di diritto;
che si giustifica pertanto applicare la tariffa di CHF 250.--/ora, che questa Camera adotta pure dopo l’abrogazione della TOA;
che il dispendio orario pari a 4 ore e 50 minuti è adeguato ai fatti;
che, in ragione delle prestazioni esposte nella nota, le spese vanno ridotte a CHF 25.-- (per telefoni, fotocopie e lettera);
che gli oneri legali ammontano a CHF 1'327.10, di cui CHF 1'208.35 (4 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora) di onorario, CHF 25.-- di spese e CHF 93.75 di IVA;
che IS 1 postula tuttavia la somma di CHF 1'310.--, che può di conseguenza essergli interamente rifusa;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 13.11.2009 della presente istanza;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante domanda CHF 38.40, oltre interessi, in relazione alle trasferte __________ il giorno della traduzione forzata (17.10.2008) [CHF 12.80] e __________ il giorno del secondo interrogatorio (19.11.2008) [CHF 25.60] (doc. E);
che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le invocate poste del danno;
che si giustifica di conseguenza riconoscere queste spese, ammesse in CHF 38.40, come indicate, senza interessi essendo ritenuto il prezzo del biglietto ferroviario valevole nel 2009;
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che IS 1 postula la somma di CHF 500.--, oltre interessi;
che, a suo dire, “la gravità delle accuse, la risonanza avuta (…) nel proprio ambiente, con gli scherni da parte dei colleghi di lavoro della presunta vittima e i messaggi SMS delle ex amiche, così come la traduzione forzata, la perquisizione e il sequestro, giustificherebbero la richiesta di un’indennità per torto morale” (istanza di indennità 13/16.11.2009, p. 4);
che le imputazioni erano indubbiamente gravi ed infamanti;
che dagli atti risulta che il 17.10.2008 la polizia si è presentata al domicilio dell’istante con un ordine di comparizione forzata e con un ordine di perquisizione e sequestro, che è stato interrogato quel giorno (ore 9.40 – ore 13.10) e, di seguito, il 19.11.2008 (ore 8.35 – ore 12.20) e che il 19.2.2009 ed il 3.4.2009 si è recato in polizia per ritirare il materiale oggetto di sequestro (AI 11);
che gli atti di inchiesta nei suoi confronti – che non è stato oggetto di una misura di privazione della libertà – sono quindi stati limitati;
che, inevitabilmente, le indagini hanno tuttavia dovuto coinvolgere anche terze persone, conoscenti e/o amici del qui istante, che pertanto sono venuti a sapere del procedimento penale a suo carico;
che, per il resto, esso non ha avuto alcuna particolare risonanza;
che l’istante non invoca un nocumento alla sua integrità fisica / psichica e, tantomeno, presenta un certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale o comprova in altro modo un asserito pregiudizio;
che, in considerazione delle accuse comunque molto gravi, a titolo di torto morale è ammesso l’importo di CHF 500.--, oltre interessi dal 13.11.2009, ovvero dalla prima interpellazione agli atti, somma che tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori, ecc.) e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 1.9.2009 (NLP __________) e dalla presente decisione;
che protesta le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato – va pertanto ammessa una somma di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 2'248.40, di cui CHF 1'310.--, oltre interessi, per spese legali, CHF 38.40 per danno materiale, CHF 500.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 400.-- per ripetibili;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese.
1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di non luogo a procedere 1.9.2009 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'248.40, oltre interessi del 5% dal 13.11.2009 su CHF 1'810.--.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria