Incarto n.
60.2009.427

 

Lugano

20 aprile 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 20/23.11.2009 presentata da

 

 

 

IS 1 ,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 8.9.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamati gli scritti 24/25.11.2009 del procuratore pubblico Antonio Perugini – che si è rimesso al giudizio della Camera dei ricorsi penali –, 24/25.11.2009 del giudice della Pretura penale – che, parimenti, si è rimesso alla decisione di questa Camera – e 2/4.12.2009 della Divisione della giustizia – che, in generale, ha fatto riferimento alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha sottolineato che questa Camera riconosceva una tariffa di CHF 250.--/ora e che la domanda per perdita di guadagno non era comprovata –;

 

preso atto che, su richiesta 23.11.2009 di questa Camera, il 25/26.11.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 17.11.2008 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine “per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (vedi: dinamica dei fatti; sue stesse ammissioni sulle bevande alcoliche sorbite, ecc.)” [art. 91 cpv. 1 LCStr], di infrazione alle norme della circolazione “per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l’antistante carro agricolo __________ targato __________ condotto da __________, urtandolo così da tergo” [art. 90 cifra 1, 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC], di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida “per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica e ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue” [art. 91a cpv. 1 LCStr] e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio “per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia” [art. 92 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3 LCStr], fatti avvenuti ad __________ l’__________;

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 5'400.-- (45 aliquote da CHF 120.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 1/2.12.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

 

 

                                         che con sentenza 8.9.2009 il giudice della Pretura penale ha dichiarato l’accusato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC) “per avere, ad __________ l’__________, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l’antistante carro agricolo __________ targato __________ condotto da __________, urtandolo così da tergo” e lo ha condannato alla multa di CHF 600.--;

 

 

                                         che lo ha prosciolto dalle imputazioni di guida in stato di inattitudine, di elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio (inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'557.80, oltre interessi, per spese legali e – nel caso in cui l’onorario non sia interamente riconosciuto – la somma di CHF 400.-- per perdita di guadagno;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, come detto, con giudizio 8.9.2009 IS 1 è stato condannato per titolo di infrazione alle norme della circolazione e prosciolto per titolo di guida in stato di inattitudine, di elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio (inc. __________);

 

 

                                         che si pone quindi la questione a sapere se il qui istante possa essere considerato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP per le fattispecie non oggetto di condanna e pertanto se sia legittimato a postulare un risarcimento;

 

 

                                         che occorre anzitutto determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine prosciolto di cui all’art. 317 CPP;

 

 

                                         che la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera;

 

 

                                         che, se il testo di una disposizione legale è chiaro e non è necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore;

 

 

                                         che se, al contrario, il testo non è perfettamente chiaro oppure se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi di interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (è di rilievo il senso che essa assume nel suo contesto) [DTF 130 V 229; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 30 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 6 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, n. 65 ss.];

 

 

                                          che il testo di legge non specifica il senso del termine prosciolto;

 

 

                                         che il procedimento penale, promossa l’accusa, deve concludersi con un decreto di abbandono (art. 214 cpv. 1 CPP), rispettivamente – emanato l’atto o il decreto di accusa – con una sentenza di condanna o di assoluzione (art. 261 / 262 CPP);

 

 

                                         che secondo il CPP, quindi, è prosciolto l’accusato a favore del quale è stato emanato un decreto di abbandono o un giudizio di assoluzione;

 

 

                                         che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto, segnatamente a sapere se il diritto valga soltanto in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 503 ss.);

 

 

                                         che l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero esplicitamente che l’imputato ha diritto ad un’indennità per danni materiali e morali se è stato pienamente o anche soltanto parzialmente assolto (messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurigo / San Gallo 2009, n. 1 ss. ad art. 429 CPP; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo / S. Gallo 2009, n. 1802 ss.);

 

 

                                         che nell’ambito della revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il legislatore cantonale – pur consapevole della regolamentazione in materia di indennità prevista dal CPP-CH – ha rinunciato a specificare questo aspetto (messaggio n. 5749 del 25.1.2006, ad art. 317 CPP; rapporto sul messaggio del 7.6.2006, ad art. 317 CPP);

 

 

                                         che, nella propria giurisprudenza, questa Camera riconosce, di principio, un’indennità per ingiusto procedimento unicamente in presenza di un proscioglimento pieno dell’accusato;

 

 

                                         che reputa nondimeno prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP anche l’accusato soltanto parzialmente assolto, ovvero prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;

 

 

                                         che l’art. 317 CPP non è di conseguenza applicabile ai casi in cui le accuse che hanno portato alla condanna e quelle che hanno indotto ad un proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti;

 

 

                                         che, in un caso concernente un incidente della circolazione, questa Camera – ritenuto che l’accusato M.S. era stato condannato per infrazione alle norme della circolazione e prosciolto per circolazione in stato di ebrietà – ha reputato l’istante M.S. non prosciolto giusta l’art. 317 CPP poiché le imputazioni erano riferite al medesimo fatto o complesso di fatti e siccome almeno una delle accuse era stata accertata ed aveva portato alla condanna [decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc. 60.2004.305)];

 

 

                                         che il Tribunale federale – respingendo, per quanto ammissibile, il ricorso di M.S. contro il citato giudizio – ha ritenuto che questa Camera non fosse incorsa in arbitrio ammettendo una stretta connessione tra il reato oggetto di condanna e quello oggetto di proscioglimento, per cui il rifiuto di considerare il ricorrente “prosciolto” a’ sensi dell’art. 317 CPP non era manifestamente insostenibile, non essendo al proposito sufficiente il fatto che la condanna inflitta fosse stata per finire inferiore alla pena proposta dal procuratore pubblico (decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006);

 

 

                                         che l’Alta Corte, nella predetta sentenza, si è confrontata con il suo precedente giudizio 1P.353/2004 del 25.2.2005 (noto al legale del qui istante) prolato in relazione alla decisione 12.5.2004 di questa Camera in re I.F. (inc. 60.2003.109): nel citato giudizio il Tribunale federale ha ritenuto arbitrario negare di principio l’indennità giusta l’art. 317 CPP ad un imputato condannato per infrazione alle norme della circolazione, ma prosciolto dall’accusa di guida in stato di ebrietà, dopo che – riguardo a quest’ultimo reato – gli era stata prospettata con il giudizio di condanna di primo grado una nuova fattispecie non contemplata nel decreto di accusa e non strettamente connessa con i fatti inizialmente perseguiti; la guida in stato di ebrietà era infatti stata di per sé confermata dal primo giudice di merito, che tuttavia aveva ritenuto che essa non fosse stata commessa contestualmente alla perdita di padronanza del veicolo, come risultava dal decreto di accusa, bensì in altre circostanze di tempo e di luogo;

 

 

                                         che l’istante sostiene che “in data 1 dicembre 2008 (…) ha formulato opposizione al decreto di accusa citato (…), e successivamente, durante il dibattimento 8 settembre 2009 (…), ha specificato che quest’ultima era stata interposta limitatamente ai reati di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr), elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr)” (istanza di indennità 20/23.11.2009, p. 2) e che “(…) è stato prosciolto da tutte le imputazioni cui era stata fatta opposizione, per cui ha diritto al risarcimento ex art. 317 e segg. CPPT” (istanza di indennità 20/23.11.2009, p. 4);

 

 

                                         che la sentenza 8.9.2009 concerne anche il reato di infrazione alle norme della circolazione, oggetto di decisione da parte del giudice della Pretura penale, come ben si evince a p. 4 del giudizio [“(…) dichiara IS 1 autore colpevole di: infrazione alle norme della circolazione, (…)” (inc. __________)] (cfr. anche i quesiti posti a p. 3 della medesima decisione);

 

 

                                         che comunque, anche volendo seguire l’opinione dell’istante secondo cui l’opposizione al decreto di accusa non riguardava il reato di infrazione alle norme della circolazione, si deve ritenere che IS 1 è in ogni caso stato condannato per tale reato [posto che, nell’ipotesi in cui non avesse fatto opposizione per detta imputazione, il decreto di accusa 17.11.2008 (DA __________) sarebbe cresciuto in giudicato relativamente ad essa];

 

 

                                         che le imputazioni di cui al citato decreto di accusa 17.11.2008 erano relative – tutte – al medesimo fatto, ovvero all’incidente della circolazione stradale avvenuto ad __________ l’__________, e riguardavano reati in materia di circolazione stradale, che sarebbero stati commessi nella stessa circostanza di luogo e di tempo;

 

 

                                         che – in considerazione della giurisprudenza ed in particolare dei citati giudizi di questa Camera [decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc. 60.2004.305)] e dell’Alta Corte (decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006) – IS 1, in relazione alla sentenza 8.9.2009 del giudice della Pretura penale (inc. __________), non può essere reputato accusato prosciolto giusta l’art. 317 CPP;

 

 

                                          che l’istanza è respinta;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

 

 

                                         per conoscenza:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria