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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 17/24.11.2009 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale riferito ad un richiedente la nazionalità svizzera; |
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premesso che la richiesta è stata erroneamente inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 23/24.11.2009;
richiamate le osservazioni 27/30.11.2009 del procuratore pubblico Mario Branda mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 1/3.12.2009 di PI 2 mediante le quali si dichiara d’accordo all’accesso richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un esposto verbale del 26.3.2002, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). L’incarto è stato trasmesso per trattazione alla polizia cantonale in data 5.6.2002. Il Ministero pubblico ha sollecitato in due occasioni (in data 1.12.2003 e 5.12.2005) informazioni circa lo stadio dell’inchiesta. Con decisione 7.9.2007, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere (NLP __________ per intervenuta prescrizione. L’informazione è stata data anche all’Ufficio di vigilanza sullo stato civile in data 10.3.2008.
2. Con la presente istanza, il presidente della IS 1 del Gran Consiglio chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento, onde poter valutare il grado di integrazione di PI 2, richiedente la nazionalità svizzera. Il procuratore pubblico e l’interessato hanno entrambi preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel presente caso, considerato il consenso in particolare espresso da PI 2 all’accesso agli atti richiesto, questa Camera può ammettere e non deve approfondire più di tanto l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come fatto in precedenti decisioni relative a pratiche di naturalizzazione.
5. L’istanza è accolta. Un membro o un rappresentante della IS 1 potrà pertanto visionare gli atti presso la cancelleria di questa Camera, previo contatto telefonico per concordare la data e l’ora.
6. Considerata la funzione della __________ istante non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria