Incarto n.
60.2009.441

 

Lugano

21 aprile 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 30.11/1.12.2009 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.11.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamati gli scritti 4/7.12.2009 del procuratore pubblico Mario Branda, 4/7.12.2009 della Divisione della giustizia e 9/10.12.2009 del giudice della Pretura penale, che – tutti – si rimettono al giudizio di questa Camera;

 

 

preso atto che, su richiesta 1.12.2009 di questa Camera, il 23/28.12.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte da assicurazioni o da terzi;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 26.1.2009 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici, tentate, giusta l’art. 123 cifra 1 CP “per avere, il 5 luglio 2007, a __________, all’esterno dell’EP __________, dopo essere stato schiaffeggiato da __________, rientrato nei locali del bar ed avere preso in mano un bicchiere della birra rompendolo, uscito all’esterno con l’intenzione di colpirlo, senza tuttavia riuscirvi”;

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 280.-- (7 aliquote da CHF 40.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 5/6.2.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

 

 

                                         che con sentenza 10.11.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'070.-- per spese legali;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

                                         che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;

 

 

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);

 

 

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

 

 

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

 

 

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);

 

 

                                         che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

 

 

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

 

 

                                         che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

 

 

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

 

 

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

                                         che il mandato – secondo la nota professionale e la procura agli atti – è stato assunto il 13.8.2007, prima – quindi – dell’emanazione del decreto di accusa 26.1.2009 (DA __________) in applicazione dell’art. 207a CPP, ovvero quando il qui istante non era ancora formalmente accusato;

 

 

                                         che la fattispecie non presentava particolari difficoltà fattuali e/o giuridiche, da imporre – già in sede di informazioni preliminari, che hanno sostanzialmente comportato alcuni interrogatori, tra i quali quello del qui istante, in polizia (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 9.8.2007) – l’assistenza di un legale;

 

 

                                         che la pena proposta nel predetto decreto di accusa – pena pecuniaria di CHF 280.-- (7 aliquote da CHF 40.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e multa di CHF 200.-- (DA __________) – suggerisce peraltro che si trattava di un caso di poco conto;

                                         che di conseguenza, fino all’emanazione del decreto di accusa in questione, IS 1 non può essere considerato accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP;

 

 

                                         che pertanto le spese di patrocinio precedenti il 26.1.2009 restano a suo carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;

 

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

 

 

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

 

 

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 5'070.-- [di cui CHF 4'750.-- di onorario (19 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 320.-- di spese];

 

 

                                         che, come detto, non vengono riconosciuti onorari e spese riferiti alle prestazioni precedenti l’emanazione del decreto di accusa 26.1.2009 (DA __________);

 

 

                                         che la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;

 

 

                                         che – come indicato – la fattispecie non palesava alcuna insolita difficoltà, sia in capo alla preparazione del processo sia in capo al dibattimento stesso, come si evince dagli atti dell’incarto precedenti al processo rispettivamente dal tenore dell’arringa;

 

 

                                         che, in queste circostanze, il dispendio orario esposto [635 minuti, ossia 10 ore e 35 minuti (dal 26.1.2009)] appare sproporzionato al caso, che implicava solo limitati interventi da parte del legale in relazione al cliente rispettivamente al tribunale di merito;

 

 

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

 

 

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

 

 

                                         che – tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 6 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'666.65, di cui 60 minuti per colloqui (di persona / telefonici) con il cliente, 150 minuti per lettura / esame degli atti e preparazione del dibattimento, 20 minuti per scritti e 170 minuti per dibattimento [apertosi alle ore 9.00 e riapertosi alle ore 10.20 per la lettura del dispositivo (cfr. verbale 10.11.2009)] (compresa la trasferta __________);

 

 

                                         che, per quanto concerne le spese, giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. b TOA l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi di CHF 5.-- per ogni pagina originale, inclusa la copia per l’incarto, e di CHF 2.-- per ogni copia, somme che questa Camera continua a riconoscere anche dopo l’abrogazione della TOA;

 

 

                                         che la nota professionale indica, in data 28.1.2009, 17.8.2009, 12.10.2009 e 21.10.2009, “cpc cliente, postali”, senza menzionare a cosa si riferiscono queste copie per conoscenza, per cui esse – in difetto di ogni spiegazione (che non emerge peraltro neppure dall’esame dell’incarto penale) – vengono stralciate;

 

 

                                         che la prestazione del 4.2.2009 inerente una lettera alla SUVA non appare essere in connessione diretta con l’imputazione di cui al decreto di accusa 26.1.2009 (DA __________): essa non può di conseguenza essere riconosciuta;

 

 

                                         che – ciò detto – le spese sono approvate in CHF 119.--, di cui CHF 50.-- per apertura incarto, CHF 5.-- per procura e CHF 64.-- per scritti / copie / spese postali e telefoniche;

 

 

                                         che l’IVA non è richiesta;

 

 

                                         che al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 1'785.65;

 

 

                                          che interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 280.--.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 10.11.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'785.65.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 280.--.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

                                         per conoscenza:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria