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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 2/4.2.2009 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa emanato a suo carico; |
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letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In relazione ad un incidente della circolazione stradale con esito mortale, occorso il 16.7.1987, la qui istante è stata condannata con decreto d’accusa del 20.7.1988 alla pena di due mesi di detenzione sospesa condizionalmente (DAC __________).
2.In relazione ad un imminente viaggio negli __________, l’istante richiede di ricevere copia del decreto d’accusa. Date le circostanze, non si giustifica di interpellare le altre parti.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, ella deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel caso in esame, ritenuti i motivi addotti dall’istante, è pacifico l’interesse giuridico legittimo della stessa a ottenere copia del decreto d’accusa, che le viene trasmesso unitamente alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria