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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 7/9.12.2009 presentata da
richiamate le osservazioni 14/15.12.2009 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 15/17.12.2009 della Divisione della giustizia con le quali si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;
ritenuto lo scritto 14/15.12.2009 del giudice della Pretura penale con cui osserva che "(…) la nota d'onorario proposta dalla Studio legale __________ è, (…), commisurata alla fattispecie e all'impegno profuso dal patrocinatore di IS 1 (…)";
che con scritto 10/11.12.2009 IS 1 ha comunicato, su richiesta di questa Camera, che "(…) le spese di patrocinio e/o altre spese di danno non sono state in alcun modo né coperte, né anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi (…)";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in ragione del procedimento penale, l’importo di CHF 2'552.--, di cui CHF 2'152.--, oltre interessi, per le spese legali, e CHF 400.-- per l’istanza di indennità per ingiusto procedimento;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, lic. iur. __________, di CHF 2'152.-- [di cui CHF 1'785.90 di onorario (11 ore e 45 minuti a CHF 150.--/ora circa), CHF 214.10 di spese e CHF 152.-- di IVA (doc. D; scritto 24.3.2010)], oltre interessi;
che fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. __________ e riferimenti);
che nel caso in esame la tariffa oraria può pertanto essere stabilita in CHF 130.--/ora;
che il legale ha assunto il mandato dopo l'emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi sostanzialmente consistito nell'assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento;
che il dispendio orario esposto appare conforme ai principi sopraindicati;
che pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 11 ore e 45 minuti, come postulato, a CHF 130.--/ora per complessivi CHF 1'527.50;
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute, come esposte, in CHF 214.10;
che l'IVA ammonta a CHF 132.35;
che ad IS 1 va di conseguenza rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 1'873.95;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall'introduzione in data 7.12.2009 della presente istanza;
che protesta le ripetibili di questa sede;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza, presentata dalla lic. iur. __________, non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che va pertanto ammesso, tenuto conto della tariffa oraria di CHF 130.-- applicata, l’importo di CHF 180.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;
che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'053.95, di cui CHF 1'873.95 per spese legali e CHF 180.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi del 5% su CHF 1'873.95 dal 7.12.2009;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 50.--;
Per questi motivi
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 10.12.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'053.95, oltre interessi del 5% su CHF 1'873.95 dal 7.12.2009.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 50.-- (cinquanta).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria