Incarto n.
60.2009.466

 

Lugano

11 gennaio 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 18/21.12.20092009 presentata dal

 

 

 

  IS 1 

 

 

 

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: MLaw  PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;

 

 

 

 

 

visto il preavviso favorevole 22/23.12.2009 del procuratore pubblico PI 1;

 

preso atto che l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 22/23.12.2009 del patrocinatore;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Nei confronti di CO 1, in detenzione preventiva dal 15.7.2009, il procuratore pubblico Andrea Pagani ha emanato il 9.12.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro, infrazione alla LDDS, infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LStup.

 

                                         Il pubblico dibattimento è stato aggiornato al 25.2.2010, con continuazione nei giorni seguenti.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 25.2.2010, rispettivamente fino alla data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

 

 

                                   3.   L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

                                         Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

 

                                         Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

 

 

4.Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta in concreto la situazione del presidente istante, in generale la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale, oltre che il periodo di fine anno che rende difficile l’aggiornamento, in particolare di processi avanti le Corti delle assise criminali.

 

 

5.Nel presente caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, viste le sue parziali ammissioni (verbale 5.8.2009, AI 67, p. 3/4, verbale 5.11.2009, AI 148, p. 3) nonché le diverse chiamate di correo emerse dai verbali di confronto (AI 119/120/121/122/123/137/138/139/145).

                                         Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

 

 

6.Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

 

 

7.Il pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

                                         In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

 

 

8.Nel presente caso, si deve ammettere un pericolo di fuga ritenuto come CO 1 non abbia particolari legami con il nostro territorio, come risulta dal curriculum vitae (verbale 5.11.2009, AI 148, p. 11), considerate la gravità delle imputazioni e la prospettiva di una possibile pena da scontare. Non si giustifica di motivare ulteriormente in considerazione inoltre della non opposizione alla proroga.

 

 

9.La carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

 

 

                                 10.   Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

                                         Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

 

 

                                 11.   Occorre ritenere che la durata della proroga è di 16 giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione personale dell’accusato, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________) e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità.

 

 

                                 12.   L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

 

 

1.L'istanza è accolta.

 

                                         § Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino al 25.2.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

 

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria