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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 28/29.12.2009 presentata dal
visto il preavviso favorevole 4/5.1.2010 del procuratore pubblico Antonio Perugini;
preso atto che CO 2 si è rimesso al giudizio di questa Camera, come comunicato con lettera 30.12.2009;
preso atto che CO 1 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, come da scritto 5.1.2010;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di CO 1 e di CO 2, in detenzione preventiva dal 24.9.2009, il procuratore pubblico Antonio Perugini ha emanato l’11.12.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo per titolo di infrazione aggravata alla LStup (in correità tra di loro). Per CO 1, l’atto d’accusa gli imputa singolarmente anche la ripetuta entrata e soggiorno illegale.
Il pubblico dibattimento è stato aggiornato il 10.2.2010, e dovrebbe esaurirsi in giornata.
2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 10.2.2010, rispettivamente fino alla conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4.Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta in concreto la situazione del presidente istante, in generale la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale, oltre che il periodo di fine anno che rende difficile l’aggiornamento.
5.In concreto caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1 (viste anche le sue parziali ammissioni, verbale 27.11.2009, n. 2, p. 2) e di CO 2 (viste le sue parziali ammissioni, verbale 26.11.2009, n. 1, p. 2; e lo stupefacente trovato su di lei al momento del fermo). Più in generale per ragione di economia di giudizio si rinvia alle pagine 6/7 del verbale 26.11.2009 (n. 1) per CO 2, alla pagine 7 del verbale 27.11.2009 (n. 2) per CO 1, ove sono riepilogati gli indizi emersi dall’inchiesta. Vanno anche ricordati i limiti d’esame di questa Camera ed il fatto che nessuno delle due parti abbia contestato la richiesta di proroga.
Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
7.Il pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
8.Nel presente caso, si deve ammettere un concreto pericolo di fuga ritenuto come CO 1 e CO 2 non abbiano particolari legami con il nostro territorio (come risulta dai verbali 26.11.2009, n. 1, p. 7 per CO 2; 27.11.2009, n. 2, p. 8 per CO 1), considerata inoltre la gravità delle imputazioni e la prospettiva di una possibile pena da scontare.
9.La carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
10. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11. Occorre ritenere che la durata della proroga è di circa una ventina di giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione personale degli accusati, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________) e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità.
12. L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, cittadino __________ d’ignota dimora, e CO 2, cittadina __________ d’ignota dimora, è prorogato fino al 10.2.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.. Intimazione:
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Il presidente La segretaria