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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 4/5.3.2009 presentata da
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richiamati gli scritti 11/12.3.2009 del giudice supplente Sonia Giamboni Tommasini – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –, 13.3.2009 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – che, comunicando di non avere osservazioni sul principio dell’art. 317 CPP, ha rilevato la presentazione tendenziosa dei fatti – e 16/20.3.2009 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la pretesa per torto morale, l’entità della pretesa per danno materiale e, siccome eccessiva, la pretesa per ripetibili –;
preso atto che, su richiesta 5.3.2009 di questa Camera, il 12/13.3.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 25.4.2007 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di sommossa giusta l’art. 260 cpv. 1 CP “per avere, a __________, l’__________, preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le persone e le cose, e meglio, prima dell’inizio dell’incontro di __________ tra l’__________ e l’__________, nei pressi della __________ della __________, per avere partecipato all’assembramento di giovani che ha cercato di impedire il regolare accesso alla __________ ai tifosi dell’__________, partecipando ad una carica nei confronti di questi ultimi, nei pressi dell’entrata alla __________ loro riservata, provocando così uno scontro tra le due fazioni a causa del quale sono rimaste ferite almeno sei persone”;
che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'100.-- (trenta aliquote da CHF 70.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
che gli ha inoltre vietato per il periodo di un anno dalla crescita in giudicato del decreto l’accesso alle __________ svizzere in occasione di incontri internazionali o di lega nazionale A/B e negli spazi adiacenti in un raggio di 1000 m (DA __________);
che con scritto 8/9.5.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che con sentenza 28.4.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'245.40, oltre interessi, di cui CHF 2'681.40 per spese legali, CHF 364.-- per danno materiale, CHF 2'000.-- per torto morale e CHF 1'200.-- per ripetibili di questa sede;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 2'681.40, oltre interessi [di cui CHF 2'250.-- di onorario (9 ore a CHF 250.--/ora), CHF 242.-- di spese e CHF 189.40 di IVA (doc. 3)];
che il legale ha assunto il mandato il 20/21.1.2008, dopo l’emanazione del decreto di accusa, ed ha sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento;
che il caso presentava alcune difficoltà in fatto dovute alla ricostruzione degli eventi, che hanno visto implicate numerose persone;
che, in queste circostanze, l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario – e le spese di cui il qui istante chiede la rifusione sono adeguati;
che a IS 1 va di conseguenza risarcito, a titolo di spese legali, l’importo postulato pari a CHF 2'681.40;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 4.3.2009 della presente istanza, come domandato;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];
che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede la somma di CHF 314.--, oltre interessi, per la trasferta __________ il giorno del dibattimento 28.4.2008 (314 km a CHF 1.--/km, doc. 4) e l’importo di CHF 25.--, oltre interessi, per il vitto del medesimo giorno;
che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le invocate poste del danno;
che si giustifica quindi riconoscere CHF 112.80 per spese di trasferta [pari al prezzo del biglietto FFS di seconda classe __________ (in applicazione dell’art. 44 CO, secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno), senza interessi essendo ammesso il costo di oggi della prestazione] e CHF 25.--, come postulato, oltre interessi, per spese di vitto, per l’importo complessivo di CHF 137.80;
che chiede inoltre CHF 25.-- per spese telefoniche e postali;
che dalla nota professionale dell’avv. PR 1 risulta, il 20.1.2008, una telefonata di trenta minuti da IS 1 al legale: la sua spesa così come gli oneri di eventuali scritti sono tuttavia quantificabili in pochi franchi e quindi di trascurabile entità, per cui non cagionano particolare danno all’accusato prosciolto, che non ha di conseguenza diritto alla loro rifusione;
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che IS 1 postula la somma di CHF 2'000.--, oltre interessi;
che, “(…) costituitosi parte lesa nei confronti di agenti di polizia, si è visto aprire ingiustificatamente, dopo soli tre giorni dall’inoltro della sua querela penale, un procedimento penale per il titolo di reato di sommossa. E’ indubbio che l’apertura del procedimento penale a suo carico altro non era che la diretta conseguenza della sua querela penale”, che “(…) si è pertanto visto ingiustificatamente “trasformare” il suo ruolo di parte lesa in parte accusata”, che “a seguito dell’apertura del predetto procedimento penale, (…) si è visto iscritto pure illegittimamente nelle liste delle persone diffidate con divieto di accesso negli stadi svizzeri”, che “non va inoltre dimenticato che l’inchiesta ha avuto ampia risonanza nei quotidiani ticinesi”, che “la lesione alla personalità (…) può definirsi particolarmente pesante ed incisiva anche in funzione della (sua) professione (…), attivo nell’ambito dell’organizzazione di eventi musicali e sportivi (…)”, che “una condanna e la conseguente conferma del divieto di accesso negli stadi svizzeri, avrebbe pregiudicato definitivamente la propria attività professionale” e che “significativo è poi il fatto che nel 2008 vi erano i campionati europei di calcio in Svizzera, per i quali (…) ha partecipato nell’organizzazione di eventi collaterali” (istanza 4/5.3.2009, p. 4/5);
che dagli atti risulta che l’istante è stato interrogato dalla polizia cantonale del Canton __________ il 7.9.2006 dalle ore 14.00 alle ore 15.15 (verbale di interrogatorio 7.9.2006, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 29.1.2007) e che – poi – ha partecipato al dibattimento, che concerneva anche un altro accusato;
che questi atti non hanno manifestamente avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione personale: l’istante non invoca peraltro un nocumento alla sua integrità fisica / psichica e, tantomeno, presenta un certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale o comprova in altro modo un asserito pregiudizio;
che è una semplice ipotesi – e quindi irrilevante – che “(…) l’apertura del procedimento penale a suo carico altro non era che la diretta conseguenza della sua querela penale” (istanza 4/5.3.2009, p. 4) [querela penale 20.3.2006 contro ignoti agenti di polizia, sfociata nel decreto di non luogo a procedere 29.11.2006 (NLP __________), cresciuto in giudicato];
che, come dimostrano gli articoli di giornale prodotti in copia (doc. 5), i fatti verificatisi l’__________ hanno avuto ampia eco mediatica: l’istante non è tuttavia apparso con le sue generalità e non era in altro modo identificabile, circostanza che difatti non sostiene, per cui il fatto che i media abbiano parlato degli avvenimenti non è rilevante nell’esame della pretesa per torto morale;
che – a prescindere dalla circostanza che, al momento dell’audizione 7.9.2006, IS 1 avesse indicato la sua professione quale “Landschaftsgärtner / Wellnessmasseur” – nel corso del dibattimento aveva asserito che “(…) la sua opposizione è motivata dall’esistenza di precedenti. Mette l’accento sul fatto che a lui non importa tanto un eventuale divieto di andare negli stadi, quanto piuttosto un’ipotetica condanna iscritta a casellario giudiziale, che egli vuole evitare proprio mediante l’opposizione da lui interposta” (verbale di dibattimento 28.4.2008, p. 5): mal si vede, quindi, come possa ora invocare, a sostegno della domanda per torto morale, il possibile divieto di accesso agli stadi che gli avrebbe potuto pregiudicare l’attività professionale;
che il doc. 6 – Arbeitszeugnis 30.12.2008 di __________, __________ – attesta peraltro che IS 1 ha potuto lavorare anche quando il procedimento penale era ancora pendente, a comprova che non ha pregiudicato la sua attività professionale;
che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale [interrogatorio, pubblico dibattimento, ecc.];
che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla sentenza 28.4.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente decisione;
che la pretesa non può di conseguenza essere ammessa;
che per ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 1'200.--;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi;
che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 3'219.20, di cui CHF 2'681.40, oltre interessi, per spese legali, CHF 137.80, oltre interessi su CHF 25.--, per danno materiale e CHF 400.-- per ripetibili;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 250.--.
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 28.4.2008 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'219.20, oltre interessi del 5% su CHF 2'706.40 dal 4.3.2009.
2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 250.-- (duecentocinquanta).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria