Incarto n.
60.2009.88

 

Lugano

25 marzo 2009/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 6/9.3.2009 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione alla trasmissione di due incarti penali richiamati nell’ambito di una causa civile ordinaria;

 

 

 

 

ritenuto che con scritto 9.3.2009 questa Camera ha richiamato l’incarto penale dal Ministero pubblico e con scritto di medesima data ha richiesto alla Pretura istante di precisare il motivo del richiamo;

 

preso atto dello scritto di risposta della Pretura istante del 10/11.3.2009;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una querela penale del 12.5.2004 di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di __________. Il procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a procedere del 6.6.2005 (NLP __________), emanato dal procuratore pubblico Mario Branda. La successiva istanza di promozione dell’accusa del 17/20.6.2005 è stata respinta da questa Camera, con sentenza del 6.4.2006 (inc. CRP __________). 

 

 

                                   2.   Nell’ambito di una causa civile ordinaria (inc. __________) promossa da __________ contro __________, l’attore chiede la condanna della convenuta al pagamento di un importo di CHF 32'000.--, in parte a seguito di un prelievo da un conto bancario, già oggetto del procedimento penale. Con la presente istanza vengono richiamati in sede civile l’incarto penale del Ministero pubblico e quello di questa Camera.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

 

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra il procedimento civile e gli incarti penali richiamati, in quanto vertono, almeno parzialmente, sul medesimo complesso di fatti.

                                         È pertanto adempiuto un interesse giuridico ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto MP __________ (NLP __________) e l’incarto CRP __________ sono trasmessi alla Pretura istante.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese dovranno essere caricate alle parti del procedimento civile.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria