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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 6/7.4.2010 presentata dal
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preso atto del preavviso favorevole 12.4.2010 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi;
preso atto che PI 2 si oppone alla proroga, come comunicato con scritto 13/15.4.2010, e come meglio si dirà;
preso atto che PI 3 si oppone alla proroga, come comunicato con scritto 15/16.4.2010, e come meglio si dirà;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di PI 2 e di PI 3 , entrambi in detenzione preventiva dal 4.2.2009, e di una terza persona (in libertà provvisoria), il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha emanato il 25.2.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo per le ipotesi di reato di truffa aggravata, riciclaggio di denaro aggravato e ripetuta falsità in documenti.
Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a lunedì 7.6.2010, e la sua durata sarà di una settimana almeno, probabilmente di una decina di giorni.
2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 7.6.2010, rispettivamente fino alla data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4.I motivi contingenti di richiesta delle proroghe addotti dal presidente istante si riferiscono agli impegni da lui già assunti (la motivazione di una sentenza delle assise criminali per abusi sessuali su minori, nonché l’aggiornamento in aprile di due processi alle correzionali, di cui uno indiziario, con un incarto corposo e complesso), nonché alle difficoltà per la preparazione del dibattimento del presente procedimento (a seguito delle richieste di proroghe per la notifica delle prove, delle prove poi richieste dalle parti, dell’opposizione all’uso in sede dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale, nonché dalla probabile necessità di una rogatoria dibattimentale all’estero).
PI 2 si oppone, censurando la mancanza di informazioni sugli altri incarti trattati dal presidente istante (con riferimento al periodo di detenzione degli altri accusati) e sui motivi del sovraccarico del TPC. Ritiene che la proroga del termine per i mezzi di prova non abbia influenzato l’aggiornamento.
Nel presente caso occorre considerare come gli impegni addotti dal presidente istante, così come la situazione del TPC, appaiano sufficienti a sostanziare la richiesta di proroga.
Per la situazione generale del TPC, il sovraccarico non è strutturale e costante, ma piuttosto sostanzialmente dipendente dall’irregolare invio, dal punto di vista temporale, di atti d’accusa da parte del Ministero pubblico. Non si tratta quindi di una “sotto-organizzazione” dello Stato, ma di situazione passeggera.
Gli impegni processuali precedentemente assunti dal presidente istante giustificano solo in parte la durata della richiesta proroga. La stessa è, per il resto, ampiamente giustificata dalla complessità procedurale del presente procedimento, che la fase predibattimentale ha già evidenziato. Come risulta dalla corrispondenza successiva all’emanazione dell’atto d’accusa, il presidente istante è confrontato con un incarto già di per sé complesso, sia in fatto, sia in diritto. A ciò si aggiungono: reciproche richieste e contestazioni sui mezzi di prova, l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale (con riferimento all’art. 227 cpv. 2 CPP), la necessità di acquisire degli atti penali __________, l’organizzazione di un dibattimento previsto su più giorni (da una settimana ad una decina di giorni), la necessità di decidere l’ammissione o meno delle prove notificate, la necessità di effettuare una rogatoria dibattimentale all’estero.
Il cumulo degli impegni precedentemente assunti, con tutte queste oggettive e reali difficoltà procedurali organizzatorie, giustifica una richiesta di proroga dell’importanza di quella richiesta.
5.Nel presente caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di PI 2 e di PI 3, come peraltro già indicato nelle precedenti decisioni di questa Camera (cfr. in particolare decisioni 30.10.2009, inc. __________, p. 8/9; 2.11.2009, inc. __________, p. 8; 14.1.2010, inc. __________, p. 9/10), alle quali si rimanda per economia di giudizio, ritenuto peraltro che l’esistenza di seri indizi non è, in questa sede, contestata specificatamente. Si ribadisce come contestati non siano i fatti in quanto tali, ma piuttosto per un verso la loro perseguibilità in Svizzera, per altro verso unicamente l’elemento soggettivo. La chiamata di correo di __________, unitamente all’assunzione da parte sua delle proprie responsabilità, e le conferme nei fatti sono certamente seri indizi di colpevolezza per il reato di truffa. Per il reato di riciclaggio e di falsità in documenti, l’inchiesta ha ampiamente ricostruito quanto intrapreso dai due accusati dopo il trasferimento dei fondi in Svizzera.
Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura, Lugano, 1997, no. 13 ad art. 103. CPP).
6.Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
7.Il pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
8.Nel presente caso, e come indicato nelle precedenti decisioni di questa Camera (cfr. decisioni 30.10.2009, inc. __________, p. 17; 2.11.2009, inc. __________, p. 16; 14.1.2010, inc. __________, p. 13) e del Tribunale federale (sentenza 15.12.2009, inc. __________, p. 5/6) si deve ammettere l’esistenza di un pericolo di fuga a carico dei due accusati attualmente in detenzione preventiva.
Già con riferimento alla possibile pena, come meglio si dirà esaminando il rispetto del principio della proporzionalità.
Inoltre, vagliando poi il pericolo di fuga non solo in relazione alla possibile pena, ma con riferimento all’insieme delle circostanze concrete (le condizioni personali, i legami famigliari, la situazione professionale e finanziaria, i contatti con l’estero), si deve concludere (come già in precedenza) che la maggior parte dei legami dei due accusati, siano essi familiari, personali e professionali, si trovano in __________: gli accusati non hanno significativi legami con il nostro paese. Anche dopo la venuta in Ticino, l’essenziale dell’attività svolta e di quella prospettata erano rivolte all’__________.
Infine, il patteggiamento concluso dagli accusati con le autorità penali __________ rappresenta un elemento a sostegno della volontà degli accusati di sottrarsi al giudizio ed all’eventuale espiazione della pena nel nostro paese, come peraltro ritenuto anche dal Giar, nella sua decisione del 4.12.2009, quale indisponibilità al seguito del procedimento in corso, anche per effetto degli ordini di esecuzione delle carcerazione (inc. Giar __________, p. 3).
Sempre nell’ottica del pericolo di fuga, rispetto alle precedenti decisioni, il periodo di detenzione preventiva si è protratto, ciò che potrebbe fare scemare il pericolo di fuga, diminuendo il rischio per gli accusati di incorrere in una pena da espiare.
Questo argomento, che in parte (per la possibile pena) sarà trattato con riferimento al principio della proporzionalità, è per altro verso controbilanciato sia dall’avvicinarsi del dibattimento, sia dalla costante contestazione della giurisdizione svizzera. Per questi motivi, si deve ammettere il permanere di un concreto pericolo di fuga, che giustifica la detenzione preventiva onde impedire agli accusati di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrebbe esser loro inflitta.
9.I bisogni istruttori ed in particolare il pericolo di collusione sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico. I bisogni dell’istruzione sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta predibattimentale (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 18 ad art. 95 CPP). Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF 23.3.2000 in re A. e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 848 s.).
10. Nel presente caso, nell’ottica del pericolo di collusione e dei bisogni dell’istruzione, occorre prendere atto che la rogatoria a suo tempo formulata dalle autorità penali svizzere è stata, almeno in parte, eseguita dalle autorità __________, come risulta dagli atti allegati alle osservazioni presentate in questa sede dai patrocinatori dei due accusati.
Viene meno l’argomento della possibile tesaurizzazione, con riferimento alle precedenti decisioni di questa Camera (decisioni 30.10.2009, inc. __________, p. 17; 2.11.2009, inc. __________, p. 17).
Occorre però considerare che il presente procedimento è sostanzialmente indiziario, in mancanza di confessioni e considerato che la chiamata di correo a carico degli accusati è contestata.
A ciò si aggiunga che tutti gli accusati si sono fermamente opposti all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale, ciò che almeno eventualmente comporterà la necessità di procedere all’audizione di testi e del proferente la chiamata di correo.
Se normalmente i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione scemano progressivamente nel corso dell’inchiesta, per esaurirsi alla conclusione della stessa, l’intervenuta contestazione delle risultanze dell’istruzione formale comporta, dal punto di vista probatorio, che ci si ritrovi in una situazione simile a quella esistente all’inizio di un’inchiesta, riattualizzando perciò i bisogni d’istruzione ed il pericolo di collusione con il proferente la chiamata di correo e con i testimoni.
L’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale, le richieste di sentire in aula chi ha proferito la chiamata di correo ed altri testimoni, rendono attuale e concreto il pericolo di collusione ed i bisogni d’inchiesta.
11. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
12. Gli accusati hanno contestato la proroga soprattutto in relazione al principio della proporzionalità, con argomenti pertinenti l’art. 54 CAS e l’art. 49 cpv. 2 CP, e più in generale con riferimento alla durata della carcerazione preventiva rispetto alla possibile pena. Non sono state sollevate specifiche contestazioni con riferimento al principio della celerità, di modo che quest’ultimo aspetto, che peraltro non emerge dagli atti, può anche non essere esaminato.
13. Sull’applicazione o meno dell’art. 54 CAS, questa Camera si è già diffusamente pronunciata nelle precedenti decisioni, giungendo alla conclusione che, nel caso concreto, c’è solo una parziale sovrapponibilità dei fatti, e soprattutto non è data la condizione dell’esecuzione (pena scontata, non più eseguibile o effettivamente in corso di esecuzione), di modo che la norma convenzionale invocata non è applicabile.
Per economia di giudizio, e considerato che su questo punto non vengono sollevate argomentazioni nuove rispetto a quelle precedentemente invocate dagli accusati e decise da questa Camera, si rinvia alle precedenti decisioni (del 30.10.2009, inc. __________, p. 10-16; 2.11.2009, inc. __________, p. 9-15; 14.1.2010, inc. __________, p. 13-20).
14. Entrambi i patrocinatori degli accusati sostengono che, al momento del giudizio, la Corte delle assise criminali si troverà in un caso di concorso retrospettivo, ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP: la sanzione erogabile sarebbe unicamente una pena aggiuntiva, e come tale sarebbe conseguentemente ridotta, ciò che farebbe venir meno il rispetto del principio della proporzionalità. A torto.
Nella presente fattispecie, e per quanto attiene alla situazione dei due accusati detenuti, non si è in presenza di un reato commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto: si è in presenza, al contrario, di giudizi riferiti al medesimo complesso di fatti, anche se solo in parte sovrapponibili.
In simili situazioni, si pone semmai un problema di “ne bis in idem”, che però in concreto non è dato, in ragione della non applicabilità dell’art. 54 CAS.
Scartato l’art. 49 cpv. 2 CP, più pertinente alla presente fattispecie potrebbe essere l’art. 3 cpv. 2 CP (“Se per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare”), rispettivamente l’art. 56 CAS. Norme non applicabili, al caso concreto, in quanto gli accusati non hanno scontato (totalmente o parzialmente) una pena all’estero.
Di modo che la Corte delle assise criminali non dovrà computare, nella pena eventualmente erogata, la sanzione prevista dal patteggiamento estero, in quanto non scontata (in tutto o in parte).
Unicamente al momento della commisurazione della pena, la Corte potrà eventualmente tenere presente il fatto che gli accusati, al rientro in __________, saranno confrontati con degli inconvenienti legati al giudizio di patteggiamento: potranno in ogni caso appellarsi (in __________) all’art. 56 CAS, per evitare di eseguire la pena ivi patteggiata.
15. Quanto detto ai punti precedenti, in particolare la non applicabilità dell’art. 54 CAS, dell’art. 49 cpv. 2 CP e dell’art. 3 cpv. 2 CP, indica come la Corte delle assise criminali dovrà giudicare gli accusati per le tre imputazioni, senza dover obbligatoriamente computare o scalare la sanzione patteggiata all'estero.
Considerata la durata della proroga richiesta (di un mese e mezzo), tenuto conto della gravità dei reati oggetto dell’atto d’accusa (truffa, ma anche di riciclaggio e di falsità in documenti), si deve escludere che la durata complessiva delle detenzioni preventive (quelle già subite, sommate a quelle in attesa di giudizio) superi o si avvicini e quella della pena privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dalla Corte del merito.
Infatti, se è vero che la detenzione preventiva (subita e prospettata) è certamente non breve, occorre però considerare che le imputazioni formulate nell’atto d’accusa sono importanti, sia per la qualifica giuridica (truffa aggravata, riciclaggio di denaro aggravato, ripetuta falsità in documenti), sia per gli importi in questione.
In questo senso si era anche espresso il TF nella decisione del 15.12.2009 (inc. 1B_335/2009 p. 7), indicando che la detenzione preventiva di un anno risultava tutto sommato ancora inferiore in modo apprezzabile alla presumibile pena detentiva che potrebbe essere pronunciata anche solo quale pena complementare a quella estera.
Questa conclusione vale a maggior ragione in considerazione della non applicabilità dell’art. 54 CAS, e quindi tenendo conto anche delle imputazioni di tuffa aggravata, accanto a quelle di riciclaggio di denaro aggravato e di falsità in documenti (considerati nel ragionamento del TF).
Si deve pertanto concludere che, con riferimento alla durata della detenzione preventiva, il principio della proporzionalità è rispettato.
16. Sempre nell’ottica del principio della proporzionalità e della sussidiarietà, con riferimento all’art. 96 CPP, PI 2 chiede l’applicazione di misure sostitutive.
Nel caso presente, in considerazione di quanto esposto ai punti precedenti, del pericolo di collusione, della necessità di assicurare la presenza al dibattimento e l’espiazione dell’eventuale pena, sono tutti elementi che concorrono ad escludere l’applicazione di altre misure sostitutive alla detenzione preventiva. Ciò vale sia per i “braccialetti elettronici”, sia per un’eventuale cauzione.
17. L’istanza è accolta: non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti PI 2, __________, e PI 3, __________, è prorogato fino al 7.6.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
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4. Intimazione: |
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Il presidente La segretaria