Incarto n.
60.2010.133

 

Lugano

26 aprile 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

 

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13.4.2010 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale che l’ha visto quale parte in relazione ad un incidente stradale;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito di un incidente stradale avvenuto il __________ a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 27.10.2004 (NLP __________), confermato successivamente da questa Camera, che con decisione del 25.8.2005 (inc. CRP__________) ha respinto l’istanza di promozione dell’accusa presentata da PI 2 a carico di IS 1.

 

 

2.PI 2 ha avviato una causa in __________ contro IS 1 di risarcimento danni. In tale ambito, il convenuto ha necessità di poter produrre gli atti, in originale o in copia autentica, del procedimento penale svizzero (avanti il Ministero pubblico e avanti questa Camera). Da qui la presente istanza.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale indagato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come emerge dai lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.

 

 

6.L’istanza è accolta. Il patrocinatore dell’istante potrà esaminare gli originali degli incarti (del Ministero pubblico come di questa Camera) con la possibilità di estrarre copie.

 

 

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria