Incarto n.
60.2010.143

 

Lugano

17 giugno 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12.4.2010 presentata dal

 

 

 

, IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale concernente una recluta;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, cha l’ha poi trasmessa, per competenza, a questa Camera in data 22/23.4.2010;

 

richiamate le osservazioni 26/28.4.2010 del procuratore pubblico Mario Branda, mediante le quali ha espresso parere favorevole;

 

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.      Il Ministero pubblico ha aperto, a carico di PI 2, un procedimento penale (inc. __________) per titolo di danneggiamento, sfociato nel decreto d’accusa 19.4.2010 (DA __________

 

 

2.      Con la presente richiesta, in riferimento ad un’imminente scuola reclute a cui partecipa PI 2 __________ il Dipartimento istante chiede di avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito.

 

 

3.      L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

4.      Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante, in relazione alle facoltà di assunzione di informazioni.

 

 

5.      L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.

 

 

6.      Considerati la natura dell’autorità richiedente e lo scopo della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria