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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 12.4.2010 presentata dal
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, IS 1
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale concernente una recluta; |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, cha l’ha poi trasmessa, per competenza, a questa Camera in data 22/23.4.2010;
richiamate le osservazioni 26/28.4.2010 del procuratore pubblico Mario Branda, mediante le quali ha espresso parere favorevole;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto, a carico di PI 2, un procedimento penale (inc. __________) per titolo di danneggiamento, sfociato nel decreto d’accusa 19.4.2010 (DA __________
2. Con la presente richiesta, in riferimento ad un’imminente scuola reclute a cui partecipa PI 2 __________ il Dipartimento istante chiede di avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante, in relazione alle facoltà di assunzione di informazioni.
5. L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.
6. Considerati la natura dell’autorità richiedente e lo scopo della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria