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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 7.5.2010 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere la copia di due decreti d’accusa emanati a suo carico; |
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letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico dell’istante, il Ministero pubblico ha emanato due decreti d’accusa: uno in data 9.10.2000 (__________), l’altro in data 24.7.2006 (__________).
2.Con la presente istanza, IS 1 chiede di ricevere copia di detti decreti in relazione alla sua richiesta di naturalizzazione.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nei procedimenti nel frattempo terminati, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.
6.L’istanza è accolta. Fotocopia dei due decreti sono allegate alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
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3. Intimazione: |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria