Incarto n.
60.2010.171

 

Lugano

18 giugno 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5.3/17.5.2010 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale relativo ad un incidente mortale della circolazione;

 

 

 

ritenuto che la richiesta è stata inizialmente inviata in polizia cantonale, e solo successivamente in data 17/18.5.2010 a questa Camera;

 

ritenuto che con scritto 18.5.2010 questa Camera ha chiesto alla Divisione istante di meglio specificare l’interesse giuridico legittimo a fondamento della richiesta;

 

preso atto dello scritto 1/4.6.2010 della Divisione istante, mediante il quale precisa i motivi della richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito di un incidente stradale avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con il decreto di non luogo a procedere 13.7.2007 (NLP __________).

 

 

2.Con la presente procedura, la Divisione istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale in relazione a pretese civili fatte valere nei confronti del Cantone per l’incidente surriferito. 

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

4.Nel presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della Divisione istante a poter prendere conoscenza degli atti del procedimento penale relativo al surriferito incidente, onde potersi esprimere in modo informato e compiuto rispetto alle pretese avanzate in campo civile.

 

 

5.L’istanza è accolta. L'incarto NLP __________ sarà inviato allegato alla copia della presente decisione destinata alla Divisione istante, con l'obbligo poi di restituirlo al Ministero pubblico.

 

 

6.Considerata la natura dell'istante e lo scopo della richiesta, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria