Incarto n.
60.2010.177

 

Lugano

12 novembre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 25/26.5.2010 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 26.5.2009 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamati gli scritti 31.5/2.6.2010 della Divisione della giustizia che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico, 15/16.6.2010 della Pretura penale e 28.6.2010 del procuratore pubblico Andrea Pagani, con cui si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;

 

preso atto che, su domanda 26.5.2010 di questa Camera, il 27/28.5.2010 IS 1 ha ribadito che le spese di patrocinio e/o le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

che con decreto 20.8.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di rissa “(…) per avere a __________ presso il bar __________ in data 27.04.2007, unitamente [ad altre persone] preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza le lesioni di __________ e di __________ (…)” (decreto d’accusa 20.8.2007, DA __________);

 

 

che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'000.--, corrispondente a venti aliquote da CHF 100.-- (pena sospesa condizionalmente), alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese (decreto d’accusa 20.8.2007, DA __________);

 

 

che IS 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa (scritto 22.8.2007, doc. A, inc. __________);

 

 

che con sentenza 14.9.2007 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione sopraindicata in quanto inviata unicamente per telefax (sentenza 14.9.2007, inc. __________);

 

 

che con sentenza 10.10.2008 la Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto il ricorso interposto da IS 1 contro la sentenza sopraindicata, annullando quest’ultima e rinviando gli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio (sentenza 10.10.2008, inc. __________);

 

 

che con sentenza 26.5.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto IS 1 dall’accusa di rissa (sentenza 26.5.2009, inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'020.45, di cui CHF 2'512.05, oltre interessi, per spese legali, e CHF 508.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

 

 

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

 

 

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________, ancora a suo carico di CHF 2'512.05 [di cui CHF 3'850.-- di onorario (15 ore e 24 min a CHF 250.--/ora), CHF 414.-- di spese e CHF 324.05 di IVA (doc. B), dedotto l’importo di CHF 2'076.-- già ricevuto quali ripetibili dalla Corte di cassazione e di revisione penale e dalla Pretura penale];

 

 

                                         che il legale ha assunto il mandato il 24.9.2007, dopo l’emanazione del decreto di accusa, ed ha sostanzialmente assistito l’istante nel ricorso davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale, nella preparazione del processo e nel dibattimento;

 

 

                                         che l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario – e le spese di cui il qui istante chiede la rifusione sono adeguati al caso;

 

 

                                         che a IS 1 va di conseguenza risarcito, a titolo di spese legali, l’importo postulato di CHF 2’512.05 [pari a CHF 3'850.-- di onorario, CHF 414.-- di spese e CHF 324.05 di IVA (cfr. doc. B) dedotta la somma di CHF 2'076.-- a lui già rifusa a titolo di ripetibili (cfr. sentenza 10.10.2008 della Corte di cassazione e di revisione penale e sentenza 26.5.2009 della Pretura penale)];

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 25.5.2010 della presente istanza;

 

 

                                         che protesta le ripetibili di questa sede pari a CHF 508.40 (cfr. doc. C);

 

 

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato;

 

 

                                         che va tuttavia osservato che l’avv. __________ non conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che viene pertanto riconosciuto l’importo di CHF 508.40, comprendente onorario, spese ed IVA (come postulato);

 

 

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 3’020.45, di cui CHF 2’512.05 per spese legali e CHF 508.40 per ripetibili di questa sede, oltre interessi del 5% su CHF 2’512.05 dal 25.5.2010;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente accolta.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 26.5.2009 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3’020.45 oltre interessi al 5% su CHF 2’512.05 dal 25.5.2010.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                    3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria