Incarto n.
60.2010.191

 

Lugano

30 luglio 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19.5/8.6.2010 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere copia di un verbale di denuncia a sua carico nell’ambito di un procedimento nel frattempo conclusosi con un decreto di non luogo a procedere;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/8.6.2010;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

1.      A seguito di una denuncia presentata da __________ in data 8.4.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico della qui istante (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 7.5.2010 (NLP __________).

 

 

2.      Con la presente istanza, ed in relazione ad un analogo procedimento pendente in __________, l’istante chiede di poter avere copia del verbale di denuncia.

 

 

3.      L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale denunciata/querelata) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

                                   5.   Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, considerato anche che non c’è stato un deposito atti prima dell’emanazione della decisione di non luogo a procedere.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia della denuncia 8.4.2010 e del verbale 3.5.2010 di __________ sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.      La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria