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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 16/21.6.2010 presentata da
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richiamati gli scritti 22/23.6.2010 del presidente della Pretura penale – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –, 23/24.6.2010 del procuratore pubblico Nicola Respini – che ha chiesto che l’istanza fosse esaminata alla luce della costante giurisprudenza di questa Camera – e 30.6/6.7.2010 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la richiesta di rifusione dell’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero –;
preso atto che, su domanda 21.6.2010 di questa Camera, l’8/9.7.2010 IS 1 ha comunicato che il danno di cui ha postulato il risarcimento non era stato coperto o garantito da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 17.8.2009 il magistrato inquirente ha posto IS 1 – in detenzione preventiva dal 22.10.2007 al 31.10.2007 – in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di complicità in tentato furto giusta gli art. 139 cifra 1 e 25 CP [“per avere, a __________, il 1.10.2007, a scopo d’indebito profitto, in danno del datore di lavoro __________, aprendogli la serranda del locale in cui si trovava __________, sapendo che così facendo le altre porte d’accesso sarebbero rimaste bloccate per motivi di sicurezza e quindi poteva agire indisturbato, intenzionalmente aiutato quest’ultimo a tentare di sottrarre, al fine di appropriarsene, gioielli da uno dei pacchi già pronti per l’invio, disegno poi non concluso perché l’autore venne colto da timore d’essere scoperto”];
che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'500.-- (30 aliquote da CHF 50.--/aliquota), dedotto il carcere preventivo sofferto di nove giorni, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 24/25.8.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che con sentenza 22.4.2010 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dal reato di complicità in tentato furto per non avere commesso dal profilo oggettivo il reato imputatogli [rispettivamente ha condannato __________, deferito davanti al medesimo giudice (DA __________), siccome autore colpevole di furto, consumato e tentato] (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'673.60, di cui CHF 3'873.60 per spese legali e CHF 1'800.-- per torto morale;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'873.60 [di cui CHF 3'000.-- (12 ore a CHF 250.-- /ora) a titolo di onorario, CHF 600.-- a titolo di spese e CHF 273.60 a titolo di IVA (doc. B)];
che la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che il dispendio orario esposto (precisato con riferimento alle singole operazioni: 60 min per udienza davanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto; 30 min per colloquio con moglie e cognata del cliente; 120 min per due visite a “La Farera”; 120 min per esame degli atti; 90 min per preparazione del dibattimento; 300 min per dibattimento) – pari a 12 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 3'000.-- – è adeguato alla fattispecie;
che, come detto, domanda CHF 600.-- a titolo di spese;
che l’istante non specifica detti oneri: la nota professionale prodotta fa generico riferimento a “Apertura incarto, spese postali, fax, telefono, spese di cancelleria, spese di scritturazione, trasferte, ecc.” (doc. B);
che, procedendo alla ricostruzione delle spese, si può ritenere che esse si compongano di: CHF 50.-- per apertura incarto, CHF 5.-- per procura, CHF 88.-- per trasferte (__________: 12 km x 2 e __________: 64 km, secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche” emanato dalla Sezione delle risorse umane, a CHF 1.--/km), CHF 70.-- per scritti e relative spese postali / fax, CHF 15.-- per spese telefoniche e CHF 120.-- per fotocopie, per complessivi CHF 348.--;
che non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr. decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. 60.2000.292);
che onorario e spese assommano a CHF 3'348.--;
che con giudizio 22.4.2010 il presidente della Pretura penale ha condannato lo Stato a versare a IS 1 CHF 2'000.-- per ripetibili (inc. __________);
che al qui istante va di conseguenza rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 1'348.-- (CHF 3'348.-- dedotti CHF 2'000.--);
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);
che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che l’istante domanda CHF 1’800.-- (nove giorni a CHF 200.--/giorno) per torto morale;
che IS 1 è stato arrestato il 22.10.2007 – con le accuse di furto ripetuto, consumato e tentato – ed è stato scarcerato il 31.10.2007;
che la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di dieci giorni, e non di nove (come riportato anche nel decreto di accusa);
che, stante il manifesto errore, si giustifica riconoscere, a titolo di torto morale, la somma di CHF 2'000.-- (dieci giorni a CHF 200.--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni di breve durata);
che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo di CHF 3'348.--, di cui CHF 1'348.-- per spese legali e CHF 2'000.-- per torto morale;
che interessi di mora e ripetibili non sono richiesti;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 30.--.
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 22.4.2010 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'348.--.
2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 30.--.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria