Incarto n.
60.2010.205

 

Lugano

30 giugno 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 23/24.6.2010 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), CO 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), CO 3, __________ (patr. da: PR 3, __________), CO 4, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________), e CO 5, __________ (patr. da: avv. PR 5, __________), in vista del pubblico dibattimento;

 

 

 

visto il preavviso favorevole 24.6.2010 del procuratore pubblico Nicola Respini;

 

richiamate le osservazioni 24/25.6.2010 del patrocinatore di CO 5, mediante le quali comunica di non opporsi alla proroga;

 

richiamate le osservazioni 24/25.6.2010 del patrocinatore di CO 1, mediante le quali comunica di non opporsi alla proroga;

 

richiamato lo scritto 24.6.2010 del patrocinatore di CO 2, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare;

 

richiamate le osservazioni 25.6.2010 del patrocinatore di CO 3, mediante le quali comunica di accettare la proroga richiesta;

 

richiamato lo scritto 28.6.2010 del patrocinatore di CO 4, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nei confronti di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 , tutti in detenzione preventiva dal 4.11.2009, il procuratore pubblico ha emanato il 7.6.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo con le imputazioni di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, danneggiamento ripetuto, violazione di domicilio ripetuta, nonché CO 2 di ripetuta infrazione alla LDDS.  

 

                                         Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a lunedì 2.8.2010, con continuazione nei giorni seguenti.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 2.8.2010, rispettivamente fino alla data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

 

 

                                   3.   L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

                                         Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

 

                                         Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

 

 

                                   4.   Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento della proroga, ritenuta in concreto la situazione del presidente richiedente, come esposta nell’istanza,  più in generale la situazione attuale del Tribunale penale cantonale.

 

 

                                   5.   In concreto sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1 (come risulta dalle sue ammissioni, in particolare nel verbale 15.3.2010, n. 51), di CO 2 (come risulta dalle sue ammissioni, in particolare nel verbale 22.3.2010, n. 26), di CO 3 (come risulta dalle sue ammissioni, in particolare nel verbale 11.3.2010, n. 28), di CO 4 (come risulta dalle chiamate di correo) e di CO 5 (come risulta dalle sue ammissioni, in particolare nel verbale 23.3.2010, n. 31).

                                         Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

 

 

                                   6.   Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

 

 

                                   7.   Il pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

 

 

                                   8.   Nel presente caso è dato per tutti gli accusati un concreto pericolo di fuga, in quanto si tratta di cittadini stranieri, senza nessun legame con il territorio elvetico (come risulta dalle loro situazioni personali, illustrate per CO 1 nel verbale 13.11.2009, n. 12, p. 1 e 2; per CO 2 nel verbale 20.11.2009, n. 15, p. 1 e 2; per CO 3 nel verbale 3.12.2009, n. 14, p. 1 e 2; per CO 4 nel verbale 20.11.2009, n. 15, p. 1 e 2; per CO 5 nel verbale 19.11.2009, n. 13, p. 1 e 2), di modo che si deve ammettere che gli stessi non hanno alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. La tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

 

 

                                   9.   Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).

 

 

                                10.   Nel caso degli accusati è dato anche un pericolo di recidiva, in relazione a precedenti emersi nell’inchiesta (per CO 1 verbale 13.11.2009, n. 12, p. 3; per CO 2 verbale 20.11.2009, n. 15, p. 3; per CO 3 verbale 3.12.2009, n. 14, p. 2; per CO 4 verbale 3.12.2009, n. 16, p. 1; per CO 5 verbale 19.11.2009, n. 13, p. 2).

 

 

                                11.   La carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

 

 

                                12.   Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

 

 

                                13.   Occorre ritenere che la durata della proroga è di circa due settimane. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e le situazioni personali degli accusati, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità.

 

 

                                14.   L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

 

 

 

pronuncia

 

 

1.L'istanza è accolta.

 

                                         § Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, CO 2, __________, CO 3, __________, CO 4, __________, e CO 5, __________, è prorogato fino al 2.8.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria