Incarto n.
60.2010.210

 

Lugano

29 novembre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 25/28.6.2010 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

IS 2, ,

IS 3, ,

tutti patr. da: PR 1, ,

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 25.6.2009 del Tribunale ordinario di __________, un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamati gli scritti 29.7.2010 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti e 20/24.8.2010 della Divisione della giustizia, che hanno postulato il solo parziale accoglimento della domanda;

 

preso atto che, su richiesta 28.6.2010 di questa Camera, il 5/6.7.2010 IS 1, IS 2 e IS 3 hanno comunicato che le spese di patrocinio e/o le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che, nell’ambito di un procedimento penale per titolo di truffa in relazione ad attività di intermediazione finanziaria, con ordine 31.5.2002 – diretto a tutti gli istituti bancari – il magistrato inquirente ha disposto l’identificazione dei conti riconducibili ad __________, succursale di __________, di __________, succursale di __________, di __________, succursale di __________, di IS 1, di IS 2 e di IS 3 (dipendenti e/o titolari delle società) ed il sequestro di ogni avere in essere (AI 5, inc. MP __________);

 

 

                                         che il 3.6.2002 il procuratore pubblico ha ordinato la perquisizione degli uffici di __________, di __________ e di __________ ed il sequestro di tutti gli oggetti che potessero avere importanza per l’istruzione del processo (AI 6, inc. MP __________);

 

 

                                         che il medesimo giorno, al termine delle perquisizioni, sono stati interrogati IS 2, assistito dall’avv. PR 1 (AI 7, inc. MP __________), ed alcuni collaboratori delle citate società (AI 8/10, inc. MP __________);

 

 

                                         che il 26.6.2002 il magistrato inquirente ha sentito IS 1, patrocinato dall’avv. PR 1 (AI 27, inc. MP __________);

 

 

                                         che, di seguito, il 30.7.2002 il procuratore pubblico ha inoltrato all’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni, domanda di assunzione del perseguimento penale giusta gli art. 6 n. 2 CEEstr e 88 LAIMP da sottoporre alle competenti autorità __________ (AI 39, inc. MP __________);

 

 

                                         che IS 1 e IS 2, sempre assistiti dal loro legale, sono stati nuovamente interrogati il 20.8.2002 (AI 43, inc. MP __________);

 

 

                                         che, nel corso del procedimento penale, il magistrato inquirente ha gradualmente dissequestrato gli averi oggetto del provvedimento 31.5.2002 (cfr., per esempio, AI 54, 55, 90, inc. MP __________);

 

 

                                         che con decisione 17.3.2003 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha accolto il reclamo 7/11.2.2003 presentato dalle suddette società, da IS 1, da IS 2 e da __________ contro la decisione 30.1.2003 di dissequestro solo parziale delle relazioni bancarie perché lesiva del principio della proporzionalità (AI 100, inc. MP __________);

 

 

                                         che il 25.3.2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________ ha comunicato al procuratore pubblico di avere ricevuto gli atti trasmessi per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera e di confermare che i fatti oggetto del procedimento coincidevano o comunque risultavano connessi con quelli per i quali la Procura stava già procedendo a carico delle medesime persone e che per tale motivo apriva un nuovo procedimento penale che univa al procedimento penale già pendente (per il quale era stata sollevata questione di competenza territoriale, per cui gli atti erano stati trasmessi a __________ alla Corte di cassazione) ed ha chiesto, preannunciando l’inoltro di una domanda in via rogatoriale, di bloccare in via cautelare le relazioni bancarie già oggetto di sequestro nel procedimento penale aperto in Svizzera (AI 106, inc. MP __________);

 

 

                                         che il 6.5.2003 il magistrato inquirente ha sospeso il procedimento penale in attesa dell’esito del procedimento __________ (AI 120, inc. MP __________);

 

 

                                         che con decisione di chiusura 1.4.2004 il procuratore pubblico – in accoglimento della domanda di assistenza internazionale in materia penale 25.3.2003 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________ nell’ambito del procedimento contro IS 1 ed altri per titolo di associazione a delinquere a scopo di truffa – ha mantenuto il blocco delle relazioni sequestrate (AI 35, inc. __________);

 

 

                                         che con sentenza 25.6.2009, cresciuta in giudicato, il Tribunale ordinario di __________ – che la Corte di cassazione, adita per pronunciarsi sul conflitto di competenza con il Tribunale ordinario di __________, aveva stabilito quale autorità competente – ha prosciolto, tra gli altri, IS 1, IS 2 e IS 3 perché il fatto non sussisteva (AI 143, inc. MP __________);

 

 

                                         che con istanza 25/28.6.2010 essi chiedono – protestando le ripetibili – che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 648'386.-- e di Euro 79'328.--, oltre interessi, di cui CHF 578'386.-- a IS 1 (CHF 549'953.-- per mancato guadagno, CHF 18'433.-- per spese legali e CHF 10'000.-- per torto morale), CHF 35'000.-- a IS 2 (CHF 30'000.-- per mancato guadagno e CHF 5'000.-- per torto morale) e CHF 35'000.-- ed Euro 79'328.-- a IS 3 (CHF 30'000.-- ed Euro 79'328.-- per mancato guadagno e CHF 5'000.-- per torto morale);

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che gli istanti fondano le loro pretese giusta gli art. 317 ss. CPP sulla decisione 25.6.2009, cresciuta in giudicato, del Tribunale ordinario di __________, che li ha prosciolti perché il fatto non sussisteva (AI 143, inc. MP __________);

 

 

                                         che si pone quindi, anzitutto, la questione a sapere se tale giudizio sia atto idoneo a giustificare una domanda a’ sensi del CPP;

 

 

                                         che, da una parte, si potrebbe ritenere che – con l’assunzione del procedimento penale – lo Stato __________ si sia accollato tutti gli oneri eventualmente dovuti all’accusato prosciolto, compresi – quindi – quelli dipendenti dal procedimento penale svizzero, ovvero sorti in Svizzera prima della trasmissione degli atti;

 

 

                                         che, d’altra parte, si potrebbe reputare che il Canton Ticino debba rispondere degli oneri, in particolare delle spese legali, scaturiti fino all’assunzione del procedimento penale da parte delle autorità __________;

 

 

                                         che nel caso concreto, tuttavia, la questione non necessita di una risposta stante l’esito dell’istanza nel merito (con riferimento, segnatamente, al non riconoscimento delle spese legali);

 

 

                                         che gli istanti sostengono che “a seguito dell’iniziativa giudiziaria del PP Tattarletti, il signor IS 1, per il tramite della __________, ha dovuto affrontare le seguenti spese legali per CHF 18'433.-- (doc. CC)” (istanza 25/28.6.2010, p. 10);

 

 

                                         che dal doc. CC (allegato all’istanza 25/28.6.2010) – denominato nota professionale – risulta: “Spese e competenze dovute all’avvocato PR 1, __________ dalla spett. __________, succursale di __________, __________. Oggetto: vertenza penale. Nostre prestazioni dal 5 giugno 2002. (…) TOTALE Fr. 27'433.-- Acconti Fr. 9'000.-- Saldo a nostro favore Fr. 18'433.--. __________, 30 settembre 2004;

 

 

                                         che debitore della predetta nota era dunque __________ [che, come __________ e __________, il 5.6.2002 aveva incaricato l’avv. PR 1 di assisterla nel procedimento penale (cfr. procure agli atti, AI 21, inc. MP __________)];

 

 

                                         che, inoltre, dalla graduatoria (AI 60) agli atti del procedimento __________ – inerente al fallimento di __________, succursale di __________, decretato il 15.10.2004 dalla Pretura di __________ – si evince un credito di CHF 29'623.--, interamente riconosciuto, insinuato dall’avv. PR 1 per “Saldo note professionali del 30.09.2004”;

 

 

                                         che, in queste circostanze, si deve ritenere che il credito di cui alla nota doc. CC ed il credito insinuato nel fallimento (revocato il 19.11.2007 e poi di nuovo decretato il 18.3.2010) sia il medesimo, come del resto conferma la data 30.9.2004 indicata nei due casi;

 

 

                                         che la procedura prevista dagli art. 317 ss. CPP mira unicamente a risarcire l'accusato prosciolto dei vari pregiudizi che quest’ultimo ha personalmente subito a causa del procedimento penale di cui è stato oggetto;

 

 

                                         che quindi soltanto chi è stato assolto dalla Corte o dal pretore al processo oppure liberato da ogni accusa mediante un decreto di abbandono o, se del caso, un decreto di non luogo a procedere ha diritto ad un’indennità fondata sulle predette disposizioni;

 

 

                                         che in tale ambito non possono invece essere fatti valere gli eventuali danni occorsi a terzi;

 

 

                                         che questi ultimi devono infatti chiedere autonomamente ed in separata sede la riparazione del loro pregiudizio;

 

 

                                         che di massima, in assenza di norme precise che regolano i loro diritti, si applicano per analogia le norme in materia di responsabilità dello Stato (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 22);

 

 

                                         che pertanto – nella misura in cui IS 1 postula il rimborso della nota professionale 30.9.2004 di cui era debitore __________ – la domanda sarebbe irricevibile in questa sede (decisioni 23.8.2004 in re G.C./P.M., inc. __________, 28.6.2004 in re A.G., inc. __________, 28.5.2004 in re A.B., inc. __________, 18.12.2003 in re W.K./K.P., inc. __________);

 

 

                                         che IS 1 non sostiene del resto di avere corrisposto alla società l’importo di cui chiede personalmente la rifusione;

 

 

                                         che, al contrario, l’asserzione secondo cui a seguito dell’iniziativa giudiziaria del PP Tattarletti, il signor IS 1, per il tramite della __________, ha dovuto affrontare le seguenti spese legali per CHF 18'433.-- (doc. CC)” (istanza 25/28.6.2010, p. 10) attesta invero che gli oneri legali sono stati sostenuti dalla società stessa;

 

 

                                         che nulla è quindi dovuto quale danno per spese di patrocinio;

 

 

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

 

 

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che il solo IS 1 domanda la rifusione del mancato utile di __________ pari a CHF 489'953.--, calcolato sulla base dell’utile di CHF 587'943.57 del 2001, per dieci mesi (giugno 2002-marzo 2003), posto come egli, “(…) beneficiario economico della __________, sarebbe stato l’unico beneficiario dell’utile conseguito dalla società” (istanza 25/28.6.2010, p. 8);

                                         che, manifestamente, l’eventuale danno sarebbe intervenuto, se del caso, nel patrimonio di __________, per cui – come detto in precedenza – l’istante non può invocare un pregiudizio asseritamente occorso presso terzi;

 

 

                                         che, in ogni caso, nell’ipotesi in cui si volesse ammettere che IS 1 abbia subito un danno personale, si deve rimarcare che, interrogato il 20.8.2002, ha dichiarato che, “(…) prescindendo dalla sua ferma convinzione di aver operato correttamente in tutti i settori di attività e segnatamente anche in quello di intermediazione creditizia, le società a lui riconducibili hanno deciso di interrompere quest’ultimo genere di attività e di dedicarsi a quello dell’intermediazione aziendale, che corrisponde peraltro alla propria formazione ed alla sua principale esperienza professionale” (p. 6, AI 43, inc. MP __________);

 

 

                                         che, per libera scelta, dunque, si è deciso di rinunciare a continuare l’attività nel settore oggetto di inchiesta;

 

 

                                         che, inoltre, il procuratore pubblico ha reso ai qui istanti nel settembre 2002 i documenti che nulla avevano a che vedere con l’attività indagata (AI 56, inc. MP __________) e nell’ottobre 2002 i computers (AI 68, inc. MP __________), per cui __________ avrebbe (almeno parzialmente) potuto continuare ad operare;

 

 

                                         che non spetta a questa Camera determinare il danno effettivo;

 

 

                                         che, infatti, come detto, l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale: quando si domanda la rifusione di un danno quantificato in migliaia o centinaia di migliaia di franchi si può certo pretendere che la richiesta sia accuratamente sostanziata, non potendosi presumere che lo Stato elargisca un’indennità sulla base di non comprovate allegazioni di parte;

 

 

                                         che pertanto nulla è riconosciuto per questa invocata posta del pregiudizio;

 

                                         che gli istanti chiedono poi la rifusione della perdita di guadagno per lo stipendio non percepito nel periodo giugno 2002-marzo 2003 di CHF 60'000.-- (IS 1), di CHF 30'000.-- (IS 2) e di CHF 30'000.-- (IS 3, il quale domanda inoltre Euro 79'328.-- per provvigioni non ricevute);

 

 

                                         che, a sostegno della pretesa, producono i loro contratti di lavoro con __________ (doc. Z, AA, BB, allegati all’istanza 25/28.6.2010);

 

 

                                         che detti contratti comprovano l’esistenza di un rapporto di lavoro con la società, non che essi – nel periodo giugno 2002-marzo 2003 – non sono stati pagati a causa del procedimento penale;

 

 

                                         che, in ragione del loro obbligo di dimostrare il danno di cui postulano il risarcimento, avrebbero perlomeno dovuto chiedere ad __________, nel corso del mese di aprile 2003, di attestare che, in seguito al procedimento penale, la società non li aveva pagati nei precedenti dieci mesi, dichiarazione che avrebbero dovuto produrre a dimostrazione del nocumento;

 

 

                                         che, in realtà, nulla si conosce in capo al versamento / non versamento dello stipendio e/o di provvigioni;

 

 

                                         che è pertanto manifesto che nulla è loro dovuto;

 

 

                                         che l’indennità prevista dagli art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

 

 

                                         che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

 

 

                                         che gli istanti postulano CHF 20'000.-- (CHF 10'000.-- per IS 1 e CHF 5'000.-- ciascuno per IS 2 e IS 3) a titolo di torto morale: “al danno puramente economico di cui ai punti precedenti va aggiunto il danno morale e di immagine patito dagli istanti a causa della sofferenza psicologica connessa al fatto di essere ingiustamente perseguitati da un magistrato e di essere messi alla pubblica gogna attraverso gli articoli apparsi sugli organi di stampa. Articoli ovviamente originati da un’improvvida informazione da parte del Ministero pubblico” (istanza 25/28.6.2010, p. 10);

 

 

                                         che, anzitutto, si deve rilevare che il magistrato inquirente non ha affatto “perseguitato” i qui istanti, nei cui confronti non sono del resto state ordinate misure restrittive della libertà: a fronte di denunce penali, il procuratore pubblico, giusta gli art. 2 cpv. 2 / 178 ss. CPP, aveva il dovere di procedere alle occorrenti indagini, ciò che ha fatto ordinando la perquisizione ed il sequestro dei conti bancari riconducibili alle società in questione ed ai qui istanti rispettivamente degli uffici delle società;

 

                                         che, constatato che i fatti erano connessi, più che con la Svizzera, con l’__________, il 30.7.2002 ha inoltrato all’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni, domanda di assunzione del perseguimento penale giusta gli art. 6 n. 2 CEEstr e 88 LAIMP da sottoporre alle competenti autorità __________ (AI 39, inc. MP __________);

 

 

                                         che eventuali lungaggini nel procedimento sono evidentemente da imputare alle autorità __________, che – prima di pronunciarsi sull’assunzione del procedimento – hanno lasciato trascorrere diversi mesi, che sono divenuti anni prima di emanare il giudizio di assoluzione 25.6.2009 (AI 143, inc. MP __________);

 

 

                                         che gli istanti hanno prodotto, quali doc. C, D ed E (allegati all’istanza 25/28.6.2010), articoli di stampa che attesterebbero la pubblica gogna che avrebbero subito;

 

 

                                         che gli articoli di cui ai doc. C e D, di data 6.6.2002 ed 11.6.2002 de “__________”, riferiscono di perquisizioni presso __________, __________ e __________: il loro testo non cita tuttavia i qui istanti, ai quali – peraltro – non si poteva risalire neppure ispezionando l’iscrizione a registro di commercio delle indicate società;

 

 

                                         che – come già detto – l’eventuale danno sofferto dalle società in seguito all’avvio del procedimento penale non può essere invocato dai qui istanti, che non possono chiedere la rifusione di un pregiudizio patito da terze società [le quali, del resto, come risulta dai doc. D ed F (allegati all’istanza 25/28.6.2010), hanno – per il tramite dell’avv. PR 1 – immediatamente reso la loro versione dei fatti tramite stampa];

 

 

                                         che il doc. E, articolo de “__________”, è stato prodotto senza menzione della data della sua pubblicazione, ciò che – già di per sé – impedisce di esaminare eventuali correlazioni con il procedimento penale promosso in Svizzera a fine maggio 2002;

 

 

                                         che detto articolo, che indica i nomi degli istanti, non fa alcun riferimento al procedimento avviato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti: esso, di tutta evidenza, come ben emerge dalla sua lettura, si riferisce al procedimento promosso autonomamente dalle autorità __________;

 

 

                                         che, di conseguenza, il risarcimento di eventuali nocumenti sorti in seguito al citato articolo doveva essere chiesto – se del caso – alle competenti autorità __________;

 

 

                                         che, inoltre, non risulta, e gli istanti non comprovano, che sia stato il magistrato inquirente a fornire ai media informazioni sulla vicenda;

 

 

                                         che, nelle circostanze concrete, non si può ritenere che gli istanti abbiano sofferto una grave violazione della loro personalità: la perquisizione ed il sequestro dei loro conti bancari erano certo compatibili con l’avvio di un procedimento penale per reati finanziari;

 

 

                                         che possibili inconvenienti dovuti a dette misure devono quindi, in assenza di grave lesione della personalità, essere da loro sopportati;

 

 

                                         che l’istanza, per quanto ricevibile, è respinta;

 

 

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

                                         che la tassa di giustizia di CHF 15’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 15’050.--, sono poste – in solido – a carico degli istanti, soccombenti.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 15’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 15’050.-- (quindicimilacinquanta), sono poste – in solido – a carico di IS 1, __________, __________, di IS 2, ____________________, e di IS 3, __________, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

                                         per conoscenza:

                                     

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria