Incarto n.
60.2010.216

 

Lugano

30 luglio 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 4.6/2.7.2010 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere, a fini scientifici, l’accesso a dei reperti autoptici;

 

 

premesso che la richiesta è stata presentata al Ministero pubblico che in data 2.7.2010 l’ha trasmessa a questa Camera per evasione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.In vista dell’esame per l’ottenimento del titolo di tossicologo forense, l’istante chiede di poter avere accesso a dei rapporti autoptici alla redazione dei quali ha collaborato presso il Centro universitario romando.

 

 

2.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

3.Questa Camera ha già ammesso che un interesse scientifico possa assurgere a interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In questo dato, è certamente dato l’interesse dell’istante, ad ottenere copia del reperti autoptici. A tutela delle persone coinvolte, dai rapporti saranno tolti i nomi delle persone decedute e lasciate solo le iniziali.

 

 

4.L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

5.Dato lo scopo della richiesta, si prescinde dalle tasse di giustizia e dalle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria