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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 6/7.7.2010 presentata da
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richiamati gli scritti 14/15.7.2010 della Divisione della giustizia – che ha rinviato alle osservazioni del Ministero pubblico –, 15/16.7.2010 del giudice della Pretura penale – che ha comunicato di non avere osservazioni – e 4.8.2010 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –;
preso atto che, su domanda 7.7.2010 di questa Camera, il 13/14.7.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
che con decreto 15.12.2008 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali) giusta l’art. 116 cpv. 1 lit. a LStr [“per avere, dal 01.02.2008 al 26.03.2008, a __________, in correità con __________, ognuno con proprio ruolo, in qualità di gerente del locale notturno __________ e proprietario dello stabile nel quale il medesimo è ubicato, permettendo che la società __________, alla quale egli aveva affidato la gestione di detto locale, e per essa __________, assumesse presso il citato night club __________, cittadina __________, facilitato ed aiutato il soggiorno illegale di una straniera”];
che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'800.-- (quindici aliquote da CHF 120.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 29.12.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che con sentenza 29.4.2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1’523.60, oltre interessi, per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'523.60 [di cui CHF 1'310.-- di onorario (5 ore e 15 min circa a CHF 250.-- /ora), CHF 106.-- di spese e CHF 107.60 di IVA (doc. C)], oltre interessi;
che la nota appare adeguata al caso concreto;
che a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 1'523.60;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 6.7.2010 della presente istanza;
che protesta le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo di CHF 1'823.60, di cui CHF 1'523.60, oltre interessi, per spese legali e CHF 300.-- per ripetibili;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese.
1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 29.4.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'823.60, oltre interessi del 5% su CHF 1'523.60 dal 6.7.2010.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria