Incarto n.
60.2010.21

 

Lugano

25 febbraio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 22/25.1.2010 presentata da

 

 

 

 IS 1 ,

patr. da:  PR 2 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale concluso e nel quale si era costituito parte civile;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una denuncia del qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 3, sfociato in un decreto d’accusa (DA __________) e in una sentenza di assoluzione emanata dalla Pretura penale in data 19.5.2009 (inc. __________).

 

 

                                   2.   Con la presente richiesta, l’istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento surriferito per poter intraprendere un’azione civile relativa ai medesimi fatti, avendo a suo tempo consegnato la documentazione in suo possesso alle autorità penali, che l’hanno acquisita agli atti.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

 

 

                                   5.   Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi, di modo che non si giustifica neppure uno scambio di allegati.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto sarà esaminabile presso la cancelleria della Pretura penale, previo accordo su data ed ora della consultazione, e con la possibilità di estrarre copie.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 180.-- (centottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria