Incarto n.
60.2010.220

 

Lugano

30 luglio 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 6/9.7.2010 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’esame degli atti di un recluta;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera, preavvisandola favorevolmente;

 

richiamate le osservazioni 18/21.7.2010 di PI 2;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto tre procedimenti penali: inc. MP __________ per guida in stato di inattitudine, inc. MP __________ per lesioni semplici e inc. MP __________ per aggressione.

 

 

2.Con la presente istanza, il Dipartimento chiede di poter esaminare gli atti in relazione all’adempimento da parte di PI 2 dell’obbligo della scuola reclute. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che l’interessato non vi si è opposto.

 

 

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

4.Nel presente caso, e con riferimento alle basi legali indicate nella richiesta, è dato un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

 

 

5.L’istanza è accolta. Un rappresentante del Dipartimento istante potrà esaminare gli atti direttamente presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico o scritto per concordare la data.

 

 

6.Considerato il carattere pubblico dell’istante ed i motivi della richiesta, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria