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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 22.613.7.2010 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere copia degli atti relativi a due infrazioni contenute in un decreto d’accusa a suo carico; |
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premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico in data 22.6.2010, e dallo stesso trasmessa per evasione a questa Camera in data 13.7.2010;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Con decreto d’accusa del 7.2.2010 (__________cresciuto in giudicato, IS 1 è stato condannato tra l’altro per grave infrazione alle norme sulla circolazione ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida in relazione ad un incidente del 27.12.2006.
2.Con la presente istanza IS 1 chiede di ricevere gli atti relativi alle due surriferite imputazioni.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.In concreto è pacifico l’interesse dell’istante, considerato anche che non risulta ci sia stato un deposito atti prima dell’emanazione del decreto d'accusa, e ritenute le probabili conseguenze di tipo amministrativo cui l’istante è confrontato.
6.L’istanza è accolta. Copia del rapporto di constatazione del 22.1.2007 e del controllo tecnico del veicolo del 25.1.2007 saranno allegati alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria