Incarto n.
60.2010.233

 

Lugano

8 novembre 2010/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 2/15.7.2010 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

 

 

 

ritenuto che in data 15.9.2010 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante una breve motivazione riguardo le ragioni del richiamo;

 

richiamate le osservazioni 27.9.2010 e 12.10.2010 dei due patrocinatori in sede civile;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

1.Con sentenza del __________ (inc. __________) la Pretura penale ha dichiarato __________ autore colpevole di diffamazione e minaccia in relazione ai fatti descritti nel decreto d’accusa DA __________ del __________.

 

 

2.Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________) promossa da __________ relativa ad una possibile lesione della personalità. In questo ambito è stato chiesto ed ammesso dal giudice il richiamo in sede civile della surriferita sentenza.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

4.Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

5.Nel presente caso, pur essendoci una pertinenza solo indiretta tra i fatti a fondamento della causa civile e quelli alla base della sentenza penale, è comunque dato un legame, che spetterà soprattutto al giudice civile valutare nel merito del suo giudizio. È quindi dato un interesse giuridico legittimo.

 

 

6.L’istanza è accolta. Copia della sentenza surriferita sarà trasmessa alla Pretura istante in allegato alla presente decisione ad essa destinata.

 

 

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

1.      L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria