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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 5/6.8.2010 presentata da
richiamati gli scritti 17/19.8.2010 della Divisione della giustizia, in cui si rimette alle osservazioni presentate dal Ministero pubblico e 1°/2.9.2010 del procuratore pubblico, con cui, in sostanza, si rimette al giudizio di questa Camera;
preso atto che, su richiesta 9.8.2010 di questa Camera, il 23/24.8.2010 IS 1 ha informato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che lo stesso giorno il magistrato inquirente ha emanato, nei confronti di IS 1, un decreto di non luogo a procedere interno intimato all’incarto [benché dagli atti sembrerebbe che nei suoi confronti fosse già stata promossa l’accusa per falsità in documenti ripetuta e correità, subordinatamente complicità, in truffa (cfr. verbale di interrogatorio 23.6.1995, AI A.7)] per intervenuta prescrizione (decreto di non luogo a procedere 17.7.2007, NLP __________, AI 243);
che con scritto 22/23.2.2010 l’avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, ha chiesto al procuratore pubblico “(…) considerato come debba ritenersi prescritta la procedura citata a margine, le sarei grato se avesse a procedere come di legge (…)” (scritto 22/23.2.2010, AI 244);
che con scritto 24.2.2010 il procuratore pubblico ha comunicato al patrocinatore che il procedimento penale sopraindicato era stato archiviato per intervenuta prescrizione (scritto 24.2.2010, AI 245);
che se il procuratore pubblico, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari, non trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, notifica alla parte civile, alla parte lesa, al denunciato rispettivamente al querelato, che non fa luogo al procedimento (art. 184 cpv. 2 / 185 CPP);
che se, dopo compiuta l’istruzione, il procuratore pubblico non ritiene di presentare l’atto o il decreto di accusa, egli pronuncia l’abbandono del procedimento e notifica il decreto all’accusato, al difensore e alla parte civile (art. 214 cpv. 1 / 215 CPP);
che questa Camera, nella decisione 10.11.1998, ha considerato – con riferimento ad un decreto di non luogo a procedere – che “la decisione di abbandono interno del (…) non costituisce una decisione finale di merito, ossia un decreto di non luogo a procedere, poiché non rispetta le condizioni poste dagli art. 184 e 185 CPP e non é neppure impugnabile a questa Camera. L'abbandono interno, che non viene intimato a nessuna delle parti interessate, é una semplice decisione di sospensione del procedimento penale, decisa dal magistrato inquirente per ragioni di opportunità. Di conseguenza, il procedimento penale può essere ripreso in qualsiasi momento, se richiesto dal querelante, senza necessità che questa Camera ordini la riapertura delle informazioni preliminari” (decisione 10.11.1998 in re C.C., inc. 60.1998.249, parzialmente pubblicata in REP. 1998 n. 121; cfr. anche decisione 4.8.2004 in re S.C., inc. 60.2004.239);
che quindi il decreto di non luogo a procedere interno emanato il 17.7.2007 non può espletare effetto di cosa giudicata;
che tuttavia, per quanto qui interessa, si può prescindere dal pretendere l’emanazione di una decisione ai sensi di legge, per i motivi che si diranno oltre;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP [dalla comunicazione 24.2.2010 (AI 245)] – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'352.-- per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, come detto, il procedimento aperto, tra l’altro, nei confronti di IS 1 è stato abbandonato il 17.7.2007 per intervenuta prescrizione dell’azione penale (NLP __________);
che questo motivo di proscioglimento non osta alla concessione di un’indennità per ingiusto procedimento (decisione 3.10.2007 di questa Camera in re S.N., inc. __________; cfr. anche decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002): la qui istante può pertanto, di principio, invocare gli art. 317 ss. CPP;
che l’indennità può tuttavia essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);
che questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debba sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P., inc. __________; 13.1.2006 in re E.P., inc. __________; 14.3.2006 in re C.G., inc. __________; 10.7.2006 in re M.B., inc. __________; 28.6.2006 in re A.B., inc. __________; 24.7.2006 in re F.F., inc. __________);
che il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);
che il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che anche il Codice di diritto processuale penale prevede, all’art. 430, la possibilità di ridurre o rifiutare un indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p. 1232) indica che: “Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”];
che IS 1, presentatasi spontaneamente al Commissariato l’8.6.1995, ha dichiarato, tra l’altro, che “(…) Per ogni persona, (…), si facevano circa dieci assicurazioni, si trattava quindi di sottoscrivere le proposte, cioè di firmarle. (…). Era chiaro che il prestanome pensava di dare il proprio nome per una sola polizza. Quindi noi si doveva falsificare le firme di ognuno di questi. A seconda del tipo di assicurazione e del capitale assicurato si facevano più polizze (…). È capitato anche, (…), di dover falsificare la data di nascita di alcuni proponenti. Questo per il fatto che le assicurazioni sulla vita fatte a persone che superano i 35 anni, costano molto più care. (…). Ero solo io a falsificare le firme. (…). Ho falsificato circa ottanta o cento firme per un totale di una dozzina di clienti. Ho ‘taroccato’, quindi ho scritto una data di nascita inferiore rispetto a quella reale, di cinque prestanomi (…)” (verbale di interrogatorio 8.6.1995, p. 2 s., AI A. 1);
che la stessa, interrogata il 23.6.1995, ha inoltre affermato che “(…) confermo di avere falsificato circa un centinaio di firme degli assicurati nelle proposte di assicurazione. In sostanza, negli ultimi due mesi, tutte le firme le ho falsificate io. Ho anche indicato nelle proposte delle date di nascita inferiori a quelle reali in cinque casi. Il motivo per il quale le firme di queste persone venivano falsificate sta nel fatto che __________ non voleva che esse si rendessero conto del numero di contratti che venivano stipulati a loro nome. Infatti a questi prestanome veniva fatto credere che a loro nome veniva fatto un solo contratto. (…). Mi rendevo però conto che falsificare le firme era un’azione illegale (…)” (verbale di interrogatorio 23.6.1995, p. 2 s., AI A. 7);
che, in queste circostanze, si deve ritenere che IS 1 ha assunto comportamenti contrari in generale al diritto [inteso, in modo generale, come violazione di qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299)], in particolare contrari alla buona fede negli affari ed illeciti ai sensi del diritto civile;
che l’istante doveva peraltro immaginare che la sua condotta, come descritta nei suoi verbali di audizione, in dispregio di chiare norme, era atta a provocare, tra l’altro, anche l’apertura di un procedimento penale;
che gli oneri dipendenti dal procedimento penale devono quindi essere sopportati da IS 1 stessa, che li ha cagionati;
che l’istanza deve di conseguenza essere respinta;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.--, sono poste a carico della qui istante, soccombente.
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria